Corte costituzionale

Ordinanza n. 113/2024

Corte cost., ord. 27 giugno 2024, n. 113

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
113/2024
Data di deposito
27 giugno 2024
Data di decisione
5 giugno 2024
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Viganò
Presidente
BARBERA
ECLI
ECLI:IT:COST:2024:113

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 46235

Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal GUP del Tribunale di Firenze, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. – dell’art. 131-bis, terzo comma, n. 3), cod. pen., laddove prevede che in relazione al delitto di incendio boschivo colposo di cui all’art. 423-bis, secondo comma, cod. pen. il giudice non possa ritenere l’offesa di particolare tenuità. L’esclusione censurata – introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022, entrato in vigore il 30 dicembre 2022 – non può trovare applicazione nel giudizio a quo nel quale si procede per un reato commesso anteriormente a tale data. Stante, infatti, la natura sostanziale della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto – soggetta come tale alle regole sulla successione delle leggi penali nel tempo (art. 2 cod. pen.) e al principio di irretroattività in peius (art. 25, secondo comma, Cost.) – il rimettente è tenuto ad applicare la più favorevole disciplina previgente, che estendeva la non punibilità ai reati con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, e dunque anche all’incendio boschivo colposo. (Precedente: S. 120/2019 - mass. 42379).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 131-bis, terzo comma, numero 3), del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2024.

F.to:

Augusto Antonio BARBERA, Presidente

Francesco VIGANÒ, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 27 giugno 2024

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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