Corte costituzionale

Ordinanza n. 108/2024

Corte cost., ord. 18 giugno 2024, n. 108

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
108/2024
Data di deposito
18 giugno 2024
Data di decisione
16 aprile 2024
Esito
Cessata materia del contendere
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Angelo Buscema
Presidente
BARBERA
ECLI
ECLI:IT:COST:2024:108

Norme oggetto del giudizio

  • art. 26, comma 78, legge della Regione siciliana n. 2 del 22 febbraio 2023
  • art. 26, comma 79, legge della Regione siciliana n. 2 del 22 febbraio 2023
  • art. 26, comma 80, legge della Regione siciliana n. 2 del 22 febbraio 2023
  • art. 48, legge della Regione siciliana n. 2 del 22 febbraio 2023
  • art. 55, legge della Regione siciliana n. 2 del 22 febbraio 2023
  • art. 36, comma 9, legge della Regione siciliana n. 9 del 15 aprile 2021
  • art. 116, comma 1, legge della Regione siciliana n. 2 del 22 febbraio 2023
  • art. 116, comma 3, legge della Regione siciliana n. 2 del 22 febbraio 2023
  • art. 116, comma 4, legge della Regione siciliana n. 2 del 22 febbraio 2023
  • art. 116, comma 5, legge della Regione siciliana n. 2 del 22 febbraio 2023
  • art. 116, comma 2, legge della Regione siciliana n. 2 del 22 febbraio 2023

Parametri

Massime

Massima n. 46216

L’abrogazione della disposizione impugnata, ove non abbia trovato medio tempore applicazione, determina la cessazione della materia del contendere. (Precedenti: S. 200/2020 - mass.42781; S. 117/2020 - mass. 43474; S. 78/2020 - mass. 42528; O. 79/2024 - mass. 46111; O. 101/2020 - mass. 43427).(Nel caso di specie, è dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale – promosse dal Governo in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 117, terzo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011, nonché in riferimento agli artt. 14 e 17 dello statuto regionale – dell’art. 26, commi da 78 a 80, della legge reg. Siciliana n. 2 del 2023, che autorizzano la società Servizi ausiliari Sicilia ad attivare le procedure per la quiescenza anticipata del personale, a stipulare accordi transattivi per la corresponsione di tutte le competenze contrattualmente previste e spettanti, riconoscendo ai soggetti interessati una somma una tantum a titolo di integrazione del trattamento di fine rapporto, autorizzando, per l’anno finanziario 2023, la spesa complessiva massima di 360 migliaia di euro. Le disposizioni impugnate, nelle more del giudizio, sono state abrogate dall’art. 28, comma 4, della legge reg. Siciliana n. 25 del 2023, a decorrere dal 24 novembre 2023. La Regione Siciliana ha dichiarato che le disposizioni impugnate non hanno avuto applicazione producendo in giudizio due conformi note della Ragioneria generale regionale e del dirigente generale dell’’Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana, senza che il ricorrente abbia mosso obiezioni in proposito).

Massima n. 46217

L’abrogazione della disposizione impugnata, ove non abbia trovato medio tempore applicazione, determina la cessazione della materia del contendere. (Precedenti: S. 200/2020 - mass.42781; S. 117/2020 - mass. 43474; S. 78/2020 - mass. 42528; O. 79/2024 - mass. 46111; O. 101/2020 - mass. 43427).(Nel caso di specie, è dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale – promosse dal Governo in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 117, terzo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 38 del d.lgs. n. 118 del 2011, nonché in riferimento all’art. 14, comma 1, lett. n, dello statuto regionale – dell’art. 48 della legge reg. Siciliana n. 2 del 2023, che istituisce il Centro di restauro del legno bagnato, presso il Museo regionale del legno bagnato. La disposizione impugnata, nelle more del giudizio, è stata abrogata dall’art. 28, comma 4, della legge reg. Siciliana n. 25 del 2023, a decorrere dal 24 novembre 2023. La Regione Siciliana ha dichiarato che la disposizione impugnata non ha avuto applicazione producendo in giudizio due conformi note della Ragioneria generale regionale e del dirigente generale dell’’Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana, senza che il ricorrente abbia mosso obiezioni in proposito).

Massima n. 46218

L’abrogazione della disposizione impugnata, ove non abbia trovato medio tempore applicazione, determina la cessazione della materia del contendere. (Precedenti: S. 200/2020 - mass.42781; S. 117/2020 - mass. 43474; S. 78/2020 - mass. 42528; O. 79/2024 - mass. 46111; O. 101/2020 - mass. 43427).(Nel caso di specie, è dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale – promosse dal Governo in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 117, secondo comma, lett. l, Cost. e all’art. 14, comma 1, lett. n, dello statuto regionale – dell’art. 55 della legge reg. Siciliana n. 2 del 2023, che modifica il comma 9 dell’art. 36 della legge di stabilità regionale per l’anno 2021, che favorisce l’assunzione dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili. La disposizione impugnata, nelle more del giudizio, è stata abrogata dall’art. 28, comma 4, della legge reg. Siciliana n. 25 del 2023, a decorrere dal 24 novembre 2023. La Regione Siciliana ha dichiarato che la disposizione impugnata non ha avuto applicazione producendo in giudizio due conformi note della Ragioneria generale regionale e del dirigente generale dell’Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana, senza che il ricorrente abbia mosso obiezioni in proposito).

Massima n. 46219

L’abrogazione della disposizione impugnata, ove non abbia trovato medio tempore applicazione, determina la cessazione della materia del contendere. (Precedenti: S. 200/2020 - mass.42781; S. 117/2020 - mass. 43474; S. 78/2020 - mass. 42528; O. 79/2024 - mass. 46111; O. 101/2020 - mass. 43427).(Nel caso di specie, è dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale – promosse dal Governo in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 117, commi secondo, lett. e, e terzo, Cost. e all’art. 14, comma 1, lett. n, dello statuto regionale – dell’art. 116, commi da 1 a 5, della legge reg. Siciliana n. 2 del 2023, che affidano al Governo regionale la funzione di programmazione dell’utilizzo delle risorse del Fondo sviluppo e coesione. Le disposizioni impugnate, nelle more del giudizio, sono state abrogate dall’art. 28, comma 4, della legge reg. Siciliana n. 25 del 2023, a decorrere dal 24 novembre 2023. La Regione Siciliana ha dichiarato che le disposizioni impugnate non hanno avuto applicazione producendo in giudizio due conformi note della Ragioneria generale regionale e del dirigente generale dell’Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana, senza che il ricorrente abbia mosso obiezioni in proposito).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe;

1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 26, commi da 78 a 80, della legge della Regione Siciliana 22 febbraio 2023, n. 2 (Legge di stabilità regionale 2023-2025), promosse, in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), nonché alle competenze attribuite alla Regione Siciliana dagli artt. 14 e 17 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 48 della legge reg. Siciliana n. 2 del 2023, promosse, in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 117, terzo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 38 del d.lgs. n. 118 del 2011, e all'art. 14, comma 1, lettera n), dello statuto speciale, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 55 della legge reg. Siciliana n. 2 del 2023, promosse, in riferimento agli artt. 81, terzo comma, 117, secondo comma, lettera l), Cost. e 14, comma 1, lettera n), dello statuto speciale, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

4) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 116, commi da 1 a 5, della legge reg. Siciliana n. 2 del 2023, promosse, in riferimento agli artt. 81, terzo comma, 117, commi secondo, lettera e), e terzo, Cost., e 14, comma 1, lettera n), dello statuto speciale, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 2024.

F.to:

Augusto Antonio BARBERA, Presidente

Angelo BUSCEMA, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 18 giugno 2024

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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