Corte costituzionale
Sentenza n. 91/2023
Corte cost., sent. 9 maggio 2023, n. 91
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 91/2023
- Data di deposito
- 9 maggio 2023
- Data di decisione
- 6 aprile 2023
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Amoroso
- Presidente
- SCIARRA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2023:91
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 45600
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Ravenna, in funzione di giudice del riesame, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost. - degli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lett. a ), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono l'incompatibilità a partecipare al giudizio di rinvio del giudice, il quale abbia concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o di rigetto della richiesta di riesame, ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., annullata dalla Corte di cassazione. La mancata previsione della incompatibilità del giudice del rinvio nella fattispecie in esame, diversamente da quelle esaminate nelle sentenze n. 183 del 2013 e n. 7 del 2022, non viola il principio di terzietà e imparzialità del giudice, in quanto la valutazione che il tribunale del riesame deve effettuare in relazione ai presupposti applicativi delle misure cautelari reali ( fumus criminis e periculum in mora ) non riveste le caratteristiche del "giudizio" contenutisticamente inteso, ossia di un giudizio sul merito dell'accusa, e non ha pertanto capacità pregiudicante della successiva decisione cautelare in sede di rinvio. Per le stesse ragioni, non sussiste la denunciata disparità di trattamento fra la fase di cognizione e quella cautelare, poiché la regola declinata dall'art. 623 cod. proc. pen. che - secondo una logica comune anche all'art. 34, comma 1, cod. proc. pen. - distingue fra il giudizio di cognizione definito con «sentenza» e giudizio cautelare reale definito con «ordinanza», prevedendo solo rispetto al primo che il giudice del rinvio sia diverso da quello che ha pronunciato il provvedimento annullato, è coerente con la diversità delle valutazioni decisorie che vengono in rilievo nell'uno e nell'altro caso. ( Precedenti: S. 45/2023 - mass. 45424; S. 64/2022 - mass. 44655; S. 7/2022 - mass. 44517; S. 66/2019 - mass. 42112, mass. 42113; S. 18/2017 - mass. 39495; S. 183/2013 - mass. 37211, mass. 37212; S. 153/2012 - mass. 36413; O. 76/2007 - mass. 31089; O. 123/2004 - mass. 28436; O. 90/2004 - mass. 28398; S. 134/2002; S. 224/2001 - mass. 26389; O. 370/2000 - mass. 25638; S. 283/2000 - mass. 25513; S. 113/2000 - mass. 25223; O. 232/1999 - mass. 24782; S. 326/1997 - mass. 23531; S. 308/1997 - mass. 23491; S. 307/1997 - mass. 23492; S. 306/1997 - mass. 23493; S. 177/1996 - mass. 22450; S. 131/1996 - mass. 22334; S. 48/1994 - mass. 20442; S. 124/1992 - mass. 18170, mass. 18172, mass. 18173; S. 496/1990 - mass. 16532, mass. 16533 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Ravenna, in funzione di giudice del riesame, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 aprile 2023.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Giovanni AMOROSO, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 9 maggio 2023.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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