Corte costituzionale

Sentenza n. 9/2023

Corte cost., sent. 30 gennaio 2023, n. 9

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
9/2023
Data di deposito
30 gennaio 2023
Data di decisione
20 dicembre 2022
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giulio Prosperetti
Presidente
SCIARRA
ECLI
ECLI:IT:COST:2023:9

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 1, legge della Regione Abruzzo n. 27 del 21 dicembre 2021
  • art. 1, comma 2, legge della Regione Abruzzo n. 27 del 21 dicembre 2021
  • art. 2, comma 1, legge della Regione Abruzzo n. 27 del 21 dicembre 2021
  • art. 2, comma 2, legge della Regione Abruzzo n. 27 del 21 dicembre 2021
  • art. 4, comma 1, legge della Regione Abruzzo n. 27 del 21 dicembre 2021

Parametri

Massime

Massima n. 45263

Non sono rilevanti le modifiche normative che lasciano intatto il nucleo precettivo dell'originaria versione della norma contestata dal ricorrente.

Massima n. 45308

Al vizio di omessa ricostruzione del quadro normativo di riferimento dell'impugnativa consegue l'inammissibilità delle questioni proposte. (Precedente: S. 265/2020-mass. 42987 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per omessa ricostruzione del quadro normativo di riferimento, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004, nonché in riferimento agli artt. 81 e 117, secondo comma, lett. m , Cost., in relazione all'art. 1, comma 7, del d.lgs. n. 502 del 1992 - degli artt. 1, commi 1 e 2; 2, commi 1 e 2; e 4, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 27 del 2021, che prevedono che gli operatori delle Forze armate, delle Forze di polizia, della Protezione civile, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e della Polizia locale, nonché gli operatori delle associazioni e cooperative impegnati in attività di emergenza-urgenza, soccorso, ordine pubblico, sicurezza e protezione civile, che accedono in pronto soccorso, a seguito di infortunio durante il servizio o per ragioni di servizio, sono esonerati dal pagamento del ticket in relazione alle prestazioni erogate, anche in caso di dimissione in codice bianco e, indipendentemente dal codice di dimissione, anche in relazione ad eventuali successive prestazioni strettamente correlate all'infortunio per un periodo massimo di due anni. La totale mancata considerazione della complessiva disciplina statale vigente in materia, in particolare quella relativa all'ambito della tutela assicurata, nel caso di infortunio durante il servizio o per ragioni di servizio, al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia, della Protezione civile, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e della Polizia locale vizia, irrimediabilmente, il ricorso, impedendo anche lo scrutinio nel merito delle norme ritenute dal ricorrente imprescindibilmente connesse alle disposizioni impugnate).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2; 2, commi 1 e 2; e 4, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 21 dicembre 2021, n. 27 (Esonero dalla compartecipazione della spesa sanitaria per gli operatori delle Forze armate, delle Forze di polizia, della Protezione civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia locale e modifiche alla l.r. 30/2002), promosse, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)», nonché in riferimento agli artt. 81 e 117, secondo comma, lettera m), Cost., in relazione all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 2022.

F.to:

Silvana SCIARRA, Presidente

Giulio PROSPERETTI, Redattore

Valeria EMMA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 2023.

Il Cancelliere

F.to: Valeria EMMA

Testo integrale

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