Corte costituzionale

Sentenza n. 76/2023

Corte cost., sent. 20 aprile 2023, n. 76

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
76/2023
Data di deposito
20 aprile 2023
Data di decisione
7 marzo 2023
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Daria de Pretis
Presidente
SCIARRA
ECLI
ECLI:IT:COST:2023:76

Norme oggetto del giudizio

  • art. 13, comma 53, legge della Regione siciliana n. 13 del 25 maggio 2022
  • art. 13, comma 55, secondo periodo, legge della Regione siciliana n. 13 del 25 maggio 2022
  • art. 13, comma 55, primo periodo., legge della Regione siciliana n. 13 del 25 maggio 2022
  • art. 13, comma 91, legge della Regione siciliana n. 13 del 25 maggio 2022
  • art. 14, comma 19, legge della Regione siciliana n. 13 del 25 maggio 2022
  • art. 14, comma 20, legge della Regione siciliana n. 13 del 25 maggio 2022
  • art. 14, comma 21, legge della Regione siciliana n. 13 del 25 maggio 2022
  • art. 15, comma 6, legge della Regione siciliana n. 13 del 25 maggio 2022

Parametri

Massime

Massima n. 45476

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 97, secondo comma, e 117, terzo comma, Cost., l'art. 13, comma 53, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, limitatamente alle parole «o settennale in altri settori». La disposizione impugnata dal Governo ha modificato i requisiti per poter essere inseriti nell'elenco regionale degli idonei alle cariche di direttore amministrativo delle aziende sanitarie, prevedendo, tra l'altro, la possibilità di inserire negli elenchi degli idonei alla carica di direttore amministrativo anche coloro che hanno maturato un'esperienza settennale in settori diversi da quello sanitario. In tal modo, essa non si discosta dalla disciplina precedente, già dichiarata costituzionalmente illegittima (art. 122, comma 1-bis, della legge reg. Siciliana n. 2 del 2002), la quale prevedeva l'esperienza quinquennale anche in settori diversi da quello sanitario. Ciò che infatti rileva non è la previsione di una durata superiore (sette anni) ma il contrasto con il principio espresso nella normativa statale, che ha inteso limitare all'ambito sanitario il periodo di pregressa esperienza al fine dell'inserimento negli elenchi degli idonei a ricoprire la carica di direttore amministrativo, mentre la previsione dell'elenco indicato è da ricondursi all'esigenza di garantire un alto livello di professionalità dei candidati, espressione del principio di buon andamento dell'azione amministrativa. (Precedente: S. 155/2022 - mass. 45009; S. 172/2018 - mass. 40163).

Massima n. 45477

Il principio della programmazione della spesa sanitaria, per la sua specifica ratio , va ascritto alla categoria dei principi che, nella materia del coordinamento della finanza pubblica, vincolano anche le autonomie speciali, allo scopo di realizzare un contenimento della spesa pubblica e una razionalizzazione del sistema sanitario; pertanto, le prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato possono essere remunerate secondo il meccanismo della regressione tariffaria. ( Precedenti: S. 113/2022 - mass. 44771; S. 36/2021 - mass. 43637; S. 7/2021 - mass. 42525; S. 273/2020 - mass. 43073; S. 130/2020 - mass. 43489; S. 78/2020 - mass. 42533; S. 241/2018 - mass. 40601; S. 103/2018 - mass. 41693; S. 191/2017 - mass. 41917; S. 154/2017 - mass. 41808; S. 248/2011 - mass. 35825; S. 94/2009 - mass. 33283; S. 257/2007 - mass. 31517; S. 111/2005 - mass. 29277 ). Le regioni sono chiamate a contribuire al raggiungimento di un ragionevole punto di equilibrio tra l'esigenza di assicurare (almeno) i livelli essenziali di assistenza sanitaria e quella di garantire una più efficiente ed efficace spesa pubblica, anch'essa funzionale al perseguimento dell'interesse pubblico del settore. Le disposizioni recate dal d.lgs. n. 502 del 1992, così come successivamente modificate, si configurano alla stregua di norme di principio della legislazione statale dirette a garantire ad ogni persona il diritto alla salute come un diritto costituzionale condizionato dall'attuazione datane dal legislatore ordinario. Il bilanciamento dell'interesse tutelato da quel diritto con gli altri interessi costituzionalmente protetti - nel quale si concretizza la detta attuazione - deve essere operato dal legislatore alla luce dei limiti oggettivi derivanti dalle risorse organizzative e finanziarie di cui si dispone al momento. ( Precedente: S. 200/2005 - mass. 29403 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 13, comma 55, secondo periodo, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, che prevede che per l'anno 2022 i trasferimenti extrabudget in favore dei soggetti privati convenzionati con il Servizio sanitario regionale siano calcolati sul consolidato dell'anno 2019. La disposizione impugnata dal Governo reca una formula talmente ampia da ricomprendere la corresponsione alle strutture anzidette di qualsiasi tipo di somma ulteriore rispetto a quelle preventivamente concordate, legittimando ex post trasferimenti extrabudget, in contrasto con il principio della programmazione della spesa sanitaria).

Massima n. 45478

Nella impugnazione in via principale, il ricorrente non solo deve, a pena di inammissibilità, individuare l'oggetto della questione promossa (con riferimento alla normativa che censura e ai parametri che denuncia violati), ma ha anche l'onere (da considerare addirittura più pregnante rispetto a quello sussistente nei giudizi incidentali) di esplicitare una motivazione chiara ed adeguata in ordine alle specifiche ragioni che determinerebbero la violazione dei parametri che assume incisi. ( Precedenti: S. 17/2023 - mass. 45333; S. 135/2022 - mass. 44991; S. 119/2022 - mass. 44774; S. 117/2022 - mass. 44912 ). (Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dell'art. 13, comma 55, primo periodo, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, il quale stabilisce che le strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio possono raggiungere gli standard organizzativi e di personale richiesti anche attraverso la costituzione di reti di impresa. Il ricorso, pur individuando la normativa statale interposta, non precisa le ragioni del contrasto lamentato, limitandosi a una generica censura consistente nella mancata chiarezza della disposizione regionale impugnata. Né è possibile desumere le ragioni di illegittimità costituzionale dal mero confronto tra la disposizione impugnata e quella interposta).

Massima n. 45479

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 13, comma 91, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, nella parte in cui prevede che la procedura di stabilizzazione ivi prevista possa avvenire «anche in deroga», anziché «in coerenza» con il piano triennale di fabbisogno di personale, nella parte in cui consente la stabilizzazione di personale diverso da quello sanitario e socio-sanitario, e quindi limitatamente alle parole «tecnico ed amministrativo», e infine nella parte in cui prevede che i diciotto mesi di servizio debbano essere maturati alla data del 31 dicembre 2022, anziché nel diverso termine previsto dalla normativa statale vigente pro tempore. Le disposizioni impugnate dal Governo attengono alla possibilità di derogare ai limiti introdotti dal legislatore statale in tema di stabilizzazione del personale c.d. precario dei ruoli sanitario e socio-sanitario; in particolare, si deroga al piano triennale dei fabbisogni del personale, si amplia l'ambito soggettivo di applicazione della procedura di stabilizzazione e si estende al 31 dicembre 2022 il termine utile ai fini della maturazione dei diciotto mesi di servizio (previsto, nel testo originario della normativa statale, nel 30 giugno 2022). In tal modo, si viola il parametro interposto recato dalla lett. b) del comma 268 dell'art. 1 della legge n. 234 del 2021, finalizzato al dichiarato fine di coordinare la spesa pubblica per il personale dei ruoli anzidetti e di contenerla entro limiti ragionevoli, da ricondurre ai principi fondamentali della materia «coordinamento della finanza pubblica», vincolanti anche per le autonomie speciali.

Massima n. 45480

È dichiarato estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 14, commi 19, 20 e 21, e 15, comma 6, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022. Quanto alla questione relativa all'art. 14, commi 19, 20 e 21, è sopravvenuta la copertura dei relativi oneri finanziari, operata con l'art. 19, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2022; quanto alla questione relativa all'art. 15, comma 6, è sopravvenuta sia l'abrogazione della disposizione impugnata che la ridefinizione dell'autorizzazione di spesa per gli anni 2022, 2023 e 2024, ad opera, rispettivamente, dei commi 95 e 96 dell'art. 13 della legge reg. Siciliana n. 16 del 2022. ( Precedenti: S. 190/2022 - mass. 45060; S. 187/2022 - mass. 44962 ).

Massima n. 45547

Nella elaborazione dei testi normativi da parte delle regioni, occorre evitare l'utilizzo di una tecnica che preveda la sovrapposizione di normative eterogenee, l'attuazione frammentaria e a distanza di molto tempo della normativa statale, il succedersi di interventi su testi già ripetutamente modificati e in attesa di giudizio dalla stessa Corte costituzionale perché impugnati dal Governo.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe;

1) dichiara inammissibile l'intervento di G. M., P.M. T., B. R., P. M. e F. B.;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 53, della legge della Regione Siciliana 25 maggio 2022, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2022-2024), limitatamente alle parole «o settennale in altri settori»;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 55, secondo periodo, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022;

4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 91, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, nella parte in cui prevede che la procedura di stabilizzazione ivi prevista possa avvenire «anche in deroga», anziché «in coerenza» con il piano triennale di fabbisogno di personale, nella parte in cui consente la stabilizzazione di personale diverso da quello sanitario e socio-sanitario, e quindi limitatamente alle parole «tecnico ed amministrativo», e infine nella parte in cui prevede che i diciotto mesi di servizio debbano essere maturati alla data del 31 dicembre 2022, anziché nel diverso termine previsto dalla normativa statale vigente pro tempore;

5) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 55, primo periodo, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

6) dichiara estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 14, commi 19, 20 e 21, e 15, comma 6, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2023.

F.to:

Silvana SCIARRA, Presidente

Daria de PRETIS, Redattrice

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 20 aprile 2023.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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