Corte costituzionale
Sentenza n. 67/2023
Corte cost., sent. 11 aprile 2023, n. 67
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 67/2023
- Data di deposito
- 11 aprile 2023
- Data di decisione
- 9 marzo 2023
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Amoroso
- Presidente
- SCIARRA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2023:67
Parametri
Massime
Massima n. 45523
Nel giudizio incidentale il requisito della rilevanza deve sussistere "in entrata", ossia al momento in cui le questioni di legittimità costituzionale sono sollevate; non inficia la sua sussistenza, invece, la concreta incidenza "in uscita" nello specifico giudizio a quo, ossia quella successiva all'eventuale pronuncia di accoglimento (come, ad esempio, il fatto che l'invocata pronuncia di illegittimità costituzionale non appaia utile in quest'ultimo, comportando una decadenza con efficacia retroattiva). (Precedenti: S. 18/2023 - mass. 45349; S. 10/2015 - mass. 38224; S. 359/1995 - mass. 22561).
Massima n. 45524
La violazione del principio di eguaglianza sussiste qualora situazioni omogenee siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili. ( Precedenti: S. 270/2022 - mass. 45186; S. 165/2020 - mass. 43304; S. 155/2014 - mass. 37985; S. 108/2006; S. 340/2004; S. 136/2004 ). Il legislatore gode di ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali e può articolare diversamente le relative discipline avendo riguardo alle specifiche esigenze di ciascun modello processuale. ( Precedenti: S. 128/2021 - mass. 43960; S. 87/2021 - mass. 43844; S. 58/2020 - mass. 42158; S. 271/2019; S. 225/2018; S. 44/2016 - mass. 38761; S. 10/2013; S. 221/2008 - mass. 32599; S. 335/2004 - mass. 28836; O. 190/2013 ).
Massima n. 45525
Il principio secondo cui la legge assicura la ragionevole durata del processo va contemperato con il complesso delle altre garanzie costituzionali, sicché il suo sacrificio non è sindacabile ove sia frutto di scelte non prive di valida ratio giustificativa. A tale principio arrecano, pertanto, un vulnus solamente norme procedurali che comportino una dilatazione dei tempi del processo non sorretta da alcuna logica esigenza. ( Precedenti: S. 260/2020 - mass. 43108; S. 124/2019 - mass. 42637; S. 12/2016 - mass. 38706; S. 23/2015 - mass. 38250; S. 159/2014 - mass. 37990; S. 63/2009; S. 56/2009 - mass. 33203; O. 332/2008; O. 318/2008; S. 26/2007; S. 148/2005 - mass. 29325 ). Il diritto di difesa e il principio di ragionevole durata del giudizio possono entrare in bilanciamento nei limiti in cui sia comunque assicurato un processo «giusto», come richiede l'art. 111, primo comma, Cost. ( Precedenti: S. 111/2022 - mass. 44767; S. 317/2009 - mass. 34149 ).
Massima n. 45526
Nel processo del lavoro, la ragionevole durata deve essere riguardata non in una prospettiva generale e astratta, bensì in quella in concreto più idonea ad assicurare una celere tutela; tenuto conto della fondamentale caratteristica, rimasta immutata negli anni, di tale processo - storicamente connotato da disposizioni volte a consentire al ricorrente/lavoratore di ottenere una rapida tutela, stante la peculiare rilevanza, anche costituzionale, del complesso dei diritti che attengono al rapporto di lavoro - il legislatore è tenuto a realizzare un bilanciamento non irragionevole tra il citato principio di ragionevole durata del giudizio e il diritto di difesa.
Massima n. 45527
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Padova, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost.,degli artt. 418, primo comma, e 420, nono comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevedono, per il rito del lavoro, che, qualora il convenuto intenda chiamare in causa un terzo, debba richiedere al giudice - a pena di inammissibilità, nella memoria difensiva tempestivamente depositata ex art. 416 cod. proc. civ. - che, previa modifica del decreto emesso ai sensi dell'art. 415, secondo comma, cod. proc. civ., pronunci, entro cinque giorni, un nuovo decreto per la fissazione dell'udienza. La chiamata in causa del terzo, a differenza rispetto alla domanda riconvenzionale, è proposta nei confronti di un terzo e non di un soggetto già parte del giudizio; né la disparità di trattamento si realizza assumendo a tertium comparationis l'art. 269, secondo comma, cod. proc. civ. - che prevede, nel processo ordinario di cognizione, l'onere del convenuto di richiedere il differimento della prima udienza per chiamare in causa il terzo -, trattandosi di un diverso modello processuale. Le disposizioni censurate non violano nemmeno il principio della ragionevole durata del processo che, nel processo in esame, va riguardato nella prospettiva in concreto più idonea ad assicurare una celere tutela al lavoratore. La scelta di collocare la decisione del giudice sulla chiamata in causa del terzo nell'udienza di discussione è funzionale, infatti, a garantire all'attore/ricorrente il diritto al contraddittorio, in modo che egli possa rappresentare al giudice, prima dell'eventuale autorizzazione, le ragioni che ostano alla sua ammissibilità, anche in ragione di un eventuale rallentamento della definizione del giudizio tra le parti originarie: la stessa non è, pertanto, irragionevole, bensì risulta fondata su una valida ratio giustificativa, che rappresenta una peculiare declinazione del principio di ragionevole durata del processo, in coerenza con le finalità del rito speciale. ( Precedenti: S. 80/1997 - mass. 23167; S. 193/1983; S. 13/1977 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 418, primo comma, e 420, nono comma, del codice di procedura civile, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Padova, in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 2023.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Giovanni AMOROSO, Redattore
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 aprile 2023.
Il Cancelliere
F.to: Igor DI BERNARDINI
Testo integrale
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