Corte costituzionale

Sentenza n. 63/2023

Corte cost., sent. 7 aprile 2023, n. 63

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
63/2023
Data di deposito
7 aprile 2023
Data di decisione
21 febbraio 2023
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Filippo Patroni Griffi
Presidente
SCIARRA
ECLI
ECLI:IT:COST:2023:63

Norme oggetto del giudizio

  • art. 9, comma 5, decreto legislativo n. 373 del 24 dicembre 2003

Parametri

Massime

Massima n. 45461

Alle norme di attuazione statutaria della Regione Siciliana è riconosciuta la possibilità di introdurre una disciplina particolare e innovativa, purché entro il limite della corrispondenza alle norme e alla finalità di attuazione dello statuto, nel contesto del principio di autonomia regionale; in tal caso, esse prevalgono, nell'ambito della loro competenza, sulle leggi ordinarie, con possibilità, quindi, di derogarvi, negli anzidetti limiti. ( Precedente: S. 353/2001 - mass. 26598 ).

Massima n. 45462

Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ha natura "giustiziale" e non giurisdizionale, comportando, dopo la novella ex lege n. 69 del 2009 e d.lgs. n. 104 del 2010, comunque un ampliamento delle garanzie e degli strumenti di tutela a disposizione di chi si avvale di tale rimedio, sulla base della natura vincolante del parere dell'organo consultivo. Tale natura è comprovata anche dalla legittimazione del Consiglio di Stato in sede di ricorso straordinario a sollevare questione pregiudiziale comunitaria, reputando sussistenti i caratteri necessari per qualificarlo, ai detti specifici fini, come «giurisdizione nazionale», nonché dalla possibilità di sollevare incidente di legittimità costituzionale e di azionare il giudizio di ottemperanza per la corretta esecuzione del decreto presidenziale. ( Precedenti: S. 24/2018 - mass. 39812; S. 73/2014 - mass. 37832 ).

Massima n. 45463

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 373 del 2003, il quale dispone che qualora il Presidente della Regione non intenda decidere il ricorso in maniera conforme al parere del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana (CGARS), con motivata richiesta deve sottoporre l'affare alla deliberazione della Giunta regionale. La disposizione censurata dal CGARS rende il parere citato non vincolante, mentre lo è quello del Consiglio di Stato a seguito delle modifiche operate dalla legge n. 69 del 2009, che lo hanno reso una vera e propria statuizione vincolante dal carattere sostanzialmente decisorio. Al contrario, il permanere della natura non vincolante del parere del CGARS mette in discussione il riconoscimento (o il mantenimento) delle medesime garanzie in sede di ricorso al Presidente della Regione Siciliana, senza che ciò sia giustificato né da eventuali differenze tra i due istituti, che non sussistono, né dai profili di autonomia speciale di cui gode la Regione Siciliana. Non emergono dunque elementi di differenziazione tra i due istituti, nazionale e regionale, idonei a giustificare una diversità di tale portata tra la disciplina statale e quella siciliana, quanto alla natura del parere dell'organo consultivo e alla possibilità di discostarsi da esso, che si risolva in una minor tutela dei propri diritti e interessi garantita al ricorrente dinanzi al Presidente della Regione Siciliana rispetto al ricorrente in via straordinaria al Presidente della Repubblica.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana concernenti l'esercizio nella regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2023.

F.to:

Silvana SCIARRA, Presidente

Filippo PATRONI GRIFFI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 7 aprile 2023.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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