Corte costituzionale
Sentenza n. 57/2023
Corte cost., sent. 31 marzo 2023, n. 57
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 57/2023
- Data di deposito
- 31 marzo 2023
- Data di decisione
- 9 febbraio 2023
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Emanuela Navarretta
- Presidente
- SCIARRA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2023:57
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 5, legge della Regione autonoma Sardegna n. 6 del 11 aprile 2022
- art. 2, comma 2, lett. c), legge della Regione autonoma Sardegna n. 6 del 11 aprile 2022
- art. 2, comma 2, lett. a), n. 1), legge della Regione autonoma Sardegna n. 6 del 11 aprile 2022
- art. 2, comma 2, lett. b), legge della Regione autonoma Sardegna n. 6 del 11 aprile 2022
- art. 2, comma 2, lett. a), n. 6), legge della Regione autonoma Sardegna n. 6 del 11 aprile 2022
- art. 3, comma 1, lett. h), legge della Regione autonoma Sardegna n. 6 del 11 aprile 2022
- art. 3, comma 1, lett. i), legge della Regione autonoma Sardegna n. 6 del 11 aprile 2022
- art. 8, legge della Regione autonoma Sardegna n. 6 del 11 aprile 2022
- art. 9, legge della Regione autonoma Sardegna n. 6 del 11 aprile 2022
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. h), Costituzione
- art. 3, statuto regione Sardegna
- art. 4, statuto regione Sardegna
- art. 4, legge n. 242 del 2 dicembre 2016
- art. 117, comma 3, Costituzione
- legge n. 242 del 2 dicembre 2016
- decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 9 ottobre 1990
- art. 2, comma 2, legge n. 242 del 2 dicembre 2016
- art. 26, decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 9 ottobre 1990
- art. 73, decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 9 ottobre 1990
- art. 81, comma 3, Costituzione
Massime
Massima n. 45439
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 4 dello statuto speciale e all'art. 117, secondo comma, lett. h ), Cost. - dell'art. 1, comma 5, della legge reg. Sardegna n. 6 del 2022, che circoscrive l'ambito di applicazione della relativa legge alla canapa con un contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) rispettoso dei limiti previsti dalla normativa statale ed europea. Dalla lettura testuale e sistematica della disposizione regionale impugnata si evince in modo inequivoco che il legislatore regionale riferisce i valori di THC alle sole piante, e non ai prodotti da esse ricavati. Infatti essa, lungi dal disattendere quanto stabilisce l'art. 4 della legge n. 242 del 2016, opera un rinvio generalizzato alla legislazione statale comprensivo anche della citata norma, la quale prevede controlli a campione sulle piante, ai fini della determinazione quantitativa del contenuto di THC, risultando così del tutto conforme alla normativa statale ed europea.
Massima n. 45440
L'esigenza di un'adeguata motivazione a fondamento della richiesta declaratoria d'illegittimità costituzionale si impone, nei giudizi proposti in via principale, in termini ancora più pregnanti rispetto a quelli instaurati in via incidentale. ( Precedenti: S. 265/2022 - mass. 45264; S. 119/2022 - mass. 44774; S. 262/2021 - mass. 44444; S. 171/2021 - mass. 44135 ). Il ricorso in via principale non può limitarsi a indicare le norme costituzionali e ordinarie, la definizione del cui rapporto di compatibilità o incompatibilità costituisce l'oggetto delle questioni prospettate, ma deve contenere anche una argomentazione di merito, sia pure sintetica, a sostegno della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale, posto che l'impugnativa deve fondarsi su una motivazione adeguata e non meramente assertiva. ( Precedenti: S. 200/2022; S. 279/2020 - mass. 43135 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 4 dello statuto speciale e all'art. 117, commi secondo, lett. h , e terzo, Cost. - dell'art. 2, comma 2, lett. c ), della legge reg. Sardegna n. 6 del 2022, secondo cui la Regione promuove l'impiego e test dei semi di canapa per la produzione di semi decorticati ad uso alimentare. Il ricorrente, con motivazione apodittica e di difficile decifrazione, si limita assertivamente ad affermare che la norma non appare in linea con la legge n. 242 del 2016 che regolamenta l'utilizzo dei prodotti derivanti dalle coltivazioni di canapa ammesse, non consentendo quindi di individuare il vulnus lamentato).
Massima n. 45441
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 4 dello statuto speciale e all'art. 117, commi secondo, lett. h ), e terzo, Cost. - dell'art. 2, comma 2, lett. a ), numeri 1) e 6), e b ), della legge reg. Sardegna n. 6 del 2022, che promuovono attività di sperimentazione e di ricerca relativamente all'utilizzo della canapa, anche nel settore alimentare, cosmetico, farmacologico e ornamentale, nonché alla formazione di coloro che operano nella filiera. La disposizione regionale impugnata non interferisce con la disciplina statale di cui al d.P.R. n. 309 del 1990 e alla legge n. 242 del 2016, né invade le relative competenze, poiché non disciplina gli utilizzi della canapa bensì si limita a mere attività di promozione, operando peraltro un generale rinvio alla legislazione statale ed europea.
Massima n. 45442
Le norme statali dettate in materia di autorizzazione alla coltivazione degli stupefacenti, qual è l'art. 26 del d.P.R. n. 309 del 1990, vanno a comporre un quadro di principi fondamentali vòlti a garantire, sul piano nazionale, un livello uniforme di tutela del diritto alla salute. ( Precedenti: S. 190/2022 - mass. 45058; S. 141/2013 - mass. 37151 ). L'art. 2, comma 2, della legge n. 242 del 2016, nel delimitare in maniera tassativa le attività che si possono svolgere e i prodotti che è dato ottenere attraverso la coltivazione della canapa, senza necessità di autorizzazione, assurge a norma di grande riforma economico-sociale, che delimita la competenza legislativa regionale in materia di agricoltura. Compito della disposizione statale è, infatti, quello di circoscrivere, rispetto alla coltivazione della canapa, l'ambito di attività e di produzioni che, in assenza di autorizzazione, possono reputarsi lecite. All'esterno di simile perimetro, si dispiega la fattispecie di reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, concernente la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, che attiene a un ambito di sicura competenza dello Stato. ( Precedente: S. 51/2022 ). La disciplina concernente l'autorizzazione alla coltivazione di stupefacenti e di sostanze psicotrope e quella che attiene al loro impiego a scopi medici sono certamente attratte dalla competenza legislativa statale esclusiva nella materia «ordine pubblico e sicurezza» (art. 117, secondo comma, lett. h , Cost.) e vanno a comporre il quadro dei principi fondamentali che devono presidiare, sul piano nazionale, un livello uniforme di tutela del diritto alla salute. ( Precedenti: S. 190/2022 - mass. 45058; S. 141/2013 - mass. 37151 ).
Massima n. 45443
La competenza statutaria nella materia «igiene e sanità pubblica» corrisponde a quella relativa alla «tutela della salute» di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. ( Precedente: S. 155/2022 - mass. 45009 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 4 dello statuto speciale, l'art. 3, comma 1, lett. h ed i , della legge reg. Sardegna n. 6 del 2022, secondo cui dalla coltivazione della canapa finalizzata esclusivamente alla produzione di fibre o ad altri usi industriali consentiti dalla normativa UE e dalle convenzioni ONU è possibile ottenere anche piante intere, parti di pianta e rami secchi o essiccati, nonché polveri derivate, ottenute dalla macinatura, vagliatura o setacciamento. Le disposizioni regionali impugnate dal Governo - aggiungendo due prodotti non contemplati dall'art. 2, comma 2, della legge n. 242 del 2016, fra quelli che possono essere ricavati dalla coltivazione di canapa non preventivamente autorizzata - eccedono i limiti imposti alla competenza legislativa regionale nelle materie «agricoltura e foreste; piccole bonifiche e opere di miglioramento agrario e fondiario», nonché «igiene e sanità pubblica», di cui rispettivamente a gli artt. 3, lett. d , e 4, lett. i, dello statuto speciale, finendo per interferire con la disciplina statale sulle autorizzazioni alla coltivazione della cannabis, espressione di principi fondamentali a tutela della salute pubblica). ( Precedenti: S. 190/2022 - mass. 45058; S. 109/2016; S. 141/2013 - mass. 37151; S. 231/2011 ).
Massima n. 45444
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 4 dello statuto speciale e all'art. 117, commi secondo, lett. h ), e terzo, Cost. - dell'art. 8 della legge reg. Sardegna n. 6 del 2022, che attribuisce alla Regione il compito di sostenere e di promuovere la coltivazione e la trasformazione della canapa terapeutica ad uso medico da parte delle aziende pubbliche e private presenti nel territorio regionale. La disposizione regionale impugnata non interferisce con le competenze legislative statali in materia di ordine pubblico e sicurezza e di tutela della salute, poiché si limita a prevedere mere attività di sostegno e promozione della coltivazione e della trasformazione della canapa a uso medico. Inoltre, essa non soltanto non regola i procedimenti di autorizzazione, ma neppure presuppone autorizzazioni diverse da quelle contemplate dalla normativa nazionale ed europea, compresa quella non espressamente richiamata.
Massima n. 45445
Le leggi istitutive di nuove spese devono contenere un'esplicita indicazione del relativo mezzo di copertura, obbligo che grava anche sul legislatore regionale, il quale non può sottrarsi a quella fondamentale esigenza di chiarezza e solidità del bilancio cui l'art. 81 Cost. si ispira. ( Precedenti: S. 48/2023 - mass. 45377; S. 244/2020 - mass. 43125; S. 307/2013 - mass. 38997 ). Anche se il canone costituzionale dell'art. 81, Cost. opera direttamente, a prescindere dall'esistenza di norme interposte, nondimeno, sussistono plurime disposizioni puntualmente attuative del precetto costituzionale, fra le quali si annoverano sia l'art. 19 della legge n. 196 del 2009, sia l'art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011. ( Precedenti: S. 200/2022 - mass. 44979; S. 124/2022 - mass. 44884; S. 235/2020 - mass. 42573; S. 26/2013 - mass. 36923 ). (Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost. - dell'art. 9 della legge reg. Sardegna n. 6 del 2022, in materia di sostegno e promozione della coltivazione e della filiera della canapa industriale, secondo cui la Regione attua la medesima legge nei limiti delle risorse finanziarie stanziate annualmente con legge di bilancio per tali finalità. La disposizione regionale impugnata non è immediatamente foriera di nuovi oneri a carico della Regione, né istituisce per il futuro spese di carattere obbligatorio, in quanto assume iniziative di mera promozione della coltivazione della cannabis e, relativamente all'eventuale erogazione di contributi, non autorizza in via immediata alcuna spesa, ma si limita a prospettare possibili azioni di sostegno. Tuttavia, allorquando la Regione deciderà di dare seguito alle linee di intervento riferite alla possibile erogazione di contributi, tale determinazione dovrà essere preceduta da idonea disposizione di legge regionale recante adeguata quantificazione e relativa copertura). ( Precedente: S. 48/2023 - mass. 45377 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettere h) e i), della legge della Regione Sardegna 11 aprile 2022, n. 6 (Sostegno e promozione della coltivazione e della filiera della canapa industriale);
2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, lettera c), della legge reg. Sardegna n. 6 del 2022, promosse, in riferimento agli artt. 3 e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e all'art. 117, commi secondo, lettera h), e terzo, della Costituzione dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, della legge reg. Sardegna n. 6 del 2022, promosse, in riferimento agli artt. 3 e 4 della legge cost. n. 3 del 1948 e all'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, lettere a), numeri 1) e 6), e b), della legge reg. Sardegna n. 6 del 2022, promosse, in riferimento agli artt. 3 e 4 della legge cost. n. 3 del 1948 e all'art. 117, commi secondo, lettera h), e terzo, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
5) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge reg. Sardegna n. 6 del 2022, promosse, in riferimento agli artt. 3 e 4 della legge cost. n. 3 del 1948 e all'art. 117, commi secondo, lettera h), e terzo, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
6) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge reg. Sardegna n. 6 del 2022, promossa, in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2023.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Emanuela NAVARRETTA, Redattrice
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 31 marzo 2023.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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