Corte costituzionale
Sentenza n. 48/2023
Corte cost., sent. 23 marzo 2023, n. 48
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 48/2023
- Data di deposito
- 23 marzo 2023
- Data di decisione
- 9 febbraio 2023
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Francesco Viganò
- Presidente
- SCIARRA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2023:48
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 3, lett. b), legge della Regione Abruzzo n. 8 del 17 maggio 2022
- art. 9, comma 1, lett. b), legge della Regione Abruzzo n. 8 del 17 maggio 2022
- art. 11, comma 2, legge della Regione Abruzzo n. 8 del 17 maggio 2022
- art. 11, comma 3, legge della Regione Abruzzo n. 8 del 17 maggio 2022
- art. 11, comma 4, legge della Regione Abruzzo n. 8 del 17 maggio 2022
- art. 11, comma 5, legge della Regione Abruzzo n. 8 del 17 maggio 2022
- art. 3, comma 3, lett. c), d) ed e), legge della Regione Abruzzo n. 8 del 17 maggio 2022
- art. 4, legge della Regione Abruzzo n. 8 del 17 maggio 2022
Parametri
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 42-bis, decreto legge n. 162 del 30 dicembre 2019
- legge n. 8 del 28 febbraio 2020
- art. 31, decreto legislativo n. 199 del 8 novembre 2021
- art. 32, decreto legislativo n. 199 del 8 novembre 2021
- art. 31, comma 2, decreto legislativo n. 199 del 8 novembre 2021
- art. 81, Costituzione
- art. 19, legge n. 196 del 31 dicembre 2009
- art. 38, comma 1, decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011
- art. 81, comma 3, Costituzione
- art. 19, comma 1, legge n. 196 del 31 dicembre 2009
Massime
Massima n. 45373
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, primo e terzo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 42-bis del d.l. n. 162 del 2019, come conv., dell'art. 3, comma 3, lett. b), della legge reg. Abruzzo n. 8 del 2022, il quale prevede che le comunità energetiche rinnovabili (CER) possano stipulare accordi e convenzioni con ARERA e i gestori della rete di distribuzione al fine di ottimizzare la gestione e l'utilizzo delle reti di energia. Il ricorrente svolge infatti le sue argomentazioni esclusivamente con riferimento alla violazione del d.lgs. n. 199 del 2021, richiamato quale parametro interposto ai sensi dell'art. 117, terzo comma Cost. Il riferimento all'art. 42-bis del d.l. n. 162 del 2019, come conv., è invece del tutto sprovvisto di motivazione.
Massima n. 45374
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione agli artt. 31 e 32 del d.lgs. n. 199 del 2021, dell'art. 3, comma 3, lett. b ), della legge reg. Abruzzo n. 8 del 2022, il quale prevede che le comunità energetiche rinnovabili (CER) possano stipulare accordi e convenzioni con ARERA e i gestori della rete di distribuzione al fine di ottimizzare la gestione e l'utilizzo delle reti di energia. La disposizione impugnata non limita in alcun modo la funzione regolatoria assegnata ad ARERA, né interferisce con le funzioni di quest'ultima e dei gestori della rete, come disciplinate dalla legge statale, limitandosi piuttosto a riconoscere alle CER una facoltà di collaborare con ARERA e con i gestori, che potrà trovare realizzazione solamente se, e nella misura in cui, tali ultimi soggetti intendano, nell'esercizio della rispettiva autonomia, effettivamente darvi corso, senza che in capo ad ARERA o ai gestori della rete sia imposto alcun obbligo non previsto dalla legge statale. ( Precedenti: S. 176/2021 - mass. 44083; S. 161/2021- mass. 44116; S. 177/2020 - mass. 43371; S. 285/2019 - mass. 40959; S. 116/2019 - mass. 41874 ).
Massima n. 45375
È dichiarata inammissibile, per assenza di motivazione, la questione di legittimità costituzionale, promossa al Governo in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. dell'art. 9, comma 1, lett. b ), della legge reg. Abruzzo n. 8 del 2022, che affida alla Giunta regionale il compito di definire i requisiti per poter partecipare a una comunità energetica rinnovabile (CER). Il riferimento al parametro indicato è del tutto sprovvisto di motivazione.
Massima n. 45376
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 9, comma 1, lett. b ), della legge reg. Abruzzo n. 8 del 2022, limitatamente alle parole «i requisiti dei soggetti che possono partecipare alle CER e». La disposizione impugnata dal Governo, affidando alla Giunta regionale il compito di definire i requisiti per poter partecipare alle comunità energetiche rinnovabili (CER), laddove essi sono invece già esaustivamente definiti dalla legge statale, viola il parametro interposto dell'art. 31, comma 2, del d.lgs. n. 199 del 2021, finalizzato a garantire in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale la più ampia possibilità di partecipare a una CER, in attuazione di quanto disposto dal legislatore europeo. Né vale a escludere il vizio di illegittimità costituzionale il carattere non immediatamente lesivo della norma regionale, in quanto la violazione si concreta già nel momento in cui la Regione si appropria di una disciplina che deve invece essere uniforme su tutto il territorio nazionale.
Massima n. 45377
Le leggi istitutive di nuove spese devono contenere un'esplicita indicazione del relativo mezzo di copertura; a tale obbligo non sfuggono le norme regionali, che non possono sottrarsi alla fondamentale esigenza di chiarezza e solidità del bilancio cui l'art. 81 Cost. si ispira, per cui la copertura di nuove spese deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri. ( Precedenti: S. 244/2020 - mass. 43125; S. 183/2016 - mass. 38995; S. 307/2013 - mass. 38997; S. 131/2012 - mass. 36340 ). Anche se il canone costituzionale dell'art. 81, terzo comma, Cost. opera direttamente, a prescindere dall'esistenza di norme interposte, nondimeno sussistono plurime disposizioni puntualmente attuative del precetto costituzionale, fra le quali devono essere annoverati l'art. 19 della legge n. 196 del 2009, e anche l'art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011. ( Precedenti: S. 200/2022 - mass. 44979; S. 124/2022 - mass. 44884; S. 235/2020 - mass. 42573; S. 26/2013 - mass. 36923 )
Massima n. 45378
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 19, comma 1, della legge n. 196 del 2009, dell'art. 11, commi da 2 a 5, della legge reg. Abruzzo n. 8 del 2022. Le spese per le azioni di comunicazione volte a favorire la diffusione delle comunità energetiche rinnovabili (CER) e il sostegno finanziario alla fase di attivazione o costituzione delle stesse - di cui ai commi 2, 3 e 4 -, non possono essere ritenute di carattere obbligatorio; conseguentemente, la scelta del legislatore regionale di rinviare la loro quantificazione e copertura alle future leggi di bilancio non vìola il parametro interposto. Quanto al comma 5, che individua i mezzi per far fronte agli oneri per la realizzazione degli impianti, esso non istituisce per l'anno in corso (2022) alcun impegno di spesa a titolo di contributo per le CER, perché essi si collocano in una fase successiva alla loro costituzione. Resta comunque fermo che qualunque attuazione della disposizione in esame dovrà essere preceduta da idonea disposizione di legge regionale recante adeguata quantificazione e relativa copertura.
Massima n. 45379
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, primo e terzo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 31 del d. lgs. n. 199 del 2021, e 42-bis del d.l. n. 162 del 2019, come conv., dell'art. 3, comma 3, lett. c), d) ed e), della legge reg. Abruzzo n. 8 del 2022, che prevede l'obbligo per le comunità energetiche rinnovabili (CER) di adottare un programma triennale di interventi volti a ridurre i consumi energetici da fonti non rinnovabili e all'efficientamento dei consumi energetici. Il tenore del ricorso rende evidente come, nella prospettazione del ricorrente, a essere ritenuti in contrasto con i parametri evocati non siano i tre obblighi imposti alle CER dalle lett. c), d), ed e) del comma 3 dell'art. 3, bensì la sanzione che deriva dalla mancata attuazione degli interventi previsti nel piano triennale di cui all'art. 3, comma 3, lett. c); il ricorrente tuttavia non censura la norma che prevede la sanzione, bensì quella che impone l'obbligo, incorrendo in una evidente aberratio ictus. (Precedenti: S. 107/2021 - mass. 43922; S. 39/2020 - mass. 42296; S. 241/2012 - mass. 36684; S. 325/2010 - mass. 35095).
Massima n. 45380
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, primo e terzo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 42-bis del d.l. n. 162 del 2019, come conv., e agli artt. 31 e 32 del d.lgs. n. 199 del 2021, dell'art. 4 della legge reg. Abruzzo n. 8 del 2022, che affida alla Giunta regionale il compito di redigere uno schema tipo di protocollo d'intesa a cui dovranno attenersi gli enti locali che intendano partecipare alle comunità energetiche rinnovabili (CER). Da un lato, le censure svolte in riferimento all'art. 117, primo comma e terzo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 31 e 32 del d.lgs. n. 199 del 2021, sono del tutto prive di motivazione; dall'altro, il parametro di cui all'indicato art. 42-bis risulta inconferente, avendo ormai la norma esaurito i suoi effetti in seguito all'entrata in vigore del d.lgs. n. 199 del 2021. (Precedenti: S. 259/2022 - mass. 45171; S. 23/2022 - mass. 44511).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lettera b), della legge della Regione Abruzzo 17 maggio 2022, n. 8 (Interventi regionali di promozione dei gruppi di auto consumatori di energia rinnovabile e delle comunità energetiche rinnovabili e modifiche alla l.r. 6/2022), limitatamente alle parole «i requisiti dei soggetti che possono partecipare alle CER e»;
2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, lettere c), d) ed e), della legge reg. Abruzzo n. 8 del 2022, promosse, in riferimento all'art. 117, primo e terzo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili», e 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;
3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, lettera b), della legge reg. Abruzzo n. 8 del 2022, promosse, in riferimento all'art. 117, primo e terzo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 42-bis del d.l. n. 162 del 2019, come convertito, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;
4) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge reg. Abruzzo n. 8 del 2022, promosse, in riferimento all'art. 117, primo e terzo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 42-bis del d.l. n. 162 del 2019, come convertito, e agli artt. 31 e 32 del d.lgs. n. 199 del 2021, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;
5) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lettera b), della legge reg. Abruzzo n. 8 del 2022, promossa, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;
6) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, lettera b), della legge reg. Abruzzo n. 8 del 2022, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione agli artt. 31 e 32 del d.lgs. n. 199 del 2021, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;
7) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi da 2 a 5, della legge reg. Abruzzo n. 8 del 2022, promosse, in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 19, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2023.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Francesco VIGANÒ, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 23 marzo 2023.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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