Corte costituzionale
Sentenza n. 35/2023
Corte cost., sent. 6 marzo 2023, n. 35
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 35/2023
- Data di deposito
- 6 marzo 2023
- Data di decisione
- 9 febbraio 2023
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Maria Rosaria San Giorgio
- Presidente
- SCIARRA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2023:35
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 1, legge n. 210 del 25 febbraio 1992
Parametri
- norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
- art. 4, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
- art. 2, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 32, Costituzione
Massime
Massima n. 45365
Le Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale sono estranee al sindacato di legittimità costituzionale, qualunque sia la collocazione che ad esse si intenda attribuire nel sistema delle fonti ( Precedenti: O. 185/2014 - mass. 38052; O. 295/2006 ).
Massima n. 45366
Ai sensi dell'art. 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale possono intervenire solo i titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto nel giudizio principale, sicché all'intervento non sono legittimati i soggetti che non sono parti del giudizio a quo, né portatori di un interesse differenziato, suscettibile di essere pregiudicato immediatamente e irrimediabilmente dall'esito di tale giudizio. (Precedenti: S. 15/2023; S. 14/2023; S. 263/2022; S. 31/2022).La ratio dell'intervento nel giudizio costituzionale è radicalmente diversa, anche sotto il profilo della legittimazione, da quella sottesa alle opinioni degli amici curiae, come diversi sono i termini per l'ingresso in giudizio e le relative facoltà processuali. (Precedente: S. 15/2023).(Nel caso di specie, è dichiarato inammissibile l'intervento ad adiuvandum spiegato dall'Associazione malati emotrasfusi e vaccinati, AMEV, nel giudizio avente ad oggetto l'art. 3, comma 1, della legge n. 210 del 1992. Con ogni evidenza, l'AMEV, oltre a non essere parte del giudizio a quo, non vanta un interesse differenziato, esposto in modo diretto al relativo esito. Ne è pertinente l'istanza di autorimessione formulata dall'interveniente riguardo all'art. 5 delle Norme integrative, che non viene qui in specifico rilievo).
Massima n. 45367
Le discrepanze tra la motivazione e il dispositivo dell'ordinanza di rimessione possono essere risolte tramite l'impiego degli ordinari criteri ermeneutici, quando dalla lettura coordinata delle due parti dell'atto emerga l'effettiva volontà del rimettente. (Precedente: S. 228/2022).
Massima n. 45368
Il corretto bilanciamento fra la dimensione individuale e collettiva della salute - in relazione alle ragioni di (reciproca) solidarietà fra individuo e collettività - implica il riconoscimento di un equo ristoro in favore di chi - obbligato a sottoporsi a un trattamento sanitario che importi un rischio specifico, o prestando la relativa assistenza - subisca, per l'avverarsi del rischio, un danno ulteriore rispetto alle conseguenze normalmente proprie (e tollerabili) di ogni intervento sanitario. ( Precedente: S. 307/1990 - mass. 15627 ). La mancata previsione del diritto all'indennizzo in caso di patologie irreversibili derivanti da determinate vaccinazioni raccomandate si risolve in una lesione degli artt. 2, 3 e 32 Cost., in quanto le esigenze di solidarietà sociale e di tutela della salute del singolo richiedono che sia la collettività ad accollarsi l'onere del pregiudizio individuale, mentre sarebbe ingiusto consentire che siano i singoli danneggiati a sopportare il costo del beneficio anche collettivo. In tali casi, l'estensione dell'indennizzo alle vaccinazioni raccomandate completa il "patto di solidarietà" tra individuo e collettività in tema di tutela della salute e rende più serio e affidabile ogni programma sanitario volto alla diffusione dei trattamenti vaccinali, al fine della più ampia copertura della popolazione. ( Precedenti: S. 268/2017 - mass. 40637; S. 107/2012 - mass. 36289 ). Uno degli elementi essenziali affinché un trattamento sanitario obbligatorio di tipo vaccinale sia conforme all'art. 32 Cost. consiste nella previsione di un'equa indennità in favore del soggetto danneggiato ( Precedenti: S. 15/2023 - mass. 45317; S. 14/2023 - mass. 45312; S. 5/2018 - mass. 39688; S. 258/1994 - mass. 20856 ). La determinazione del contenuto e delle modalità di realizzazione dell'indennizzo erogato ai sensi della legge n. 210 del 1992, è rimessa alla discrezionalità del legislatore, il quale, nel ragionevole bilanciamento dei diversi interessi costituzionalmente rilevanti coinvolti, può subordinare l'attribuzione delle provvidenze alla presentazione della relativa domanda entro un dato termine. Il vaglio di legittimità costituzionale implica, tuttavia, la verifica che le scelte legislative sul punto non siano affette da palese arbitrarietà o irrazionalità: vizi, questi, che non inficiano il termine di tre anni fissato con l'art. 1, comma 9, della legge n. 238 del 1997, decorrente dal momento dell'acquisita conoscenza dell'esito dannoso dell'intervento terapeutico, non apparendo esso talmente breve da frustrare la possibilità di esercizio del diritto alla prestazione e vanificare la previsione dell'indennizzo ( Precedenti: S. 342/2006 - mass. 30716; S. 226/2000 - mass. 25440; S. 27/1998 - mass. 23685 ). È la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione. ( Precedenti: S. 10/2022 - mass. 44484; S. 142/2021 - mass. 144011; S. 62/2020 - mass. 43127; S. 169/2017 - mass. 42051; S. 275/2016 - mass. 39358 ).
Massima n. 45369
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2 e 32 Cost., l'art. 3, comma 1, della legge n. 210 del 1992, nella parte in cui, al secondo periodo, dopo le parole «conoscenza del danno», non prevede «e della sua indennizzabilità». La disposizione censurata dalla Cassazione, sez. lavoro, non prevede, per il diritto indennitario in caso di danni vaccinali, l'applicazione della decadenza c.d. "mobile", limitata cioè ai ratei interni al triennio, con conseguente applicazione di una decadenza c.d. "tombale", sull'intero diritto. Pertanto, nel caso in cui il diritto all'indennizzo non fosse previsto dalla legge al momento della conoscenza del danno e sia poi sorto successivamente - come, nella specie, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 107 del 2012, per i danneggiati per vaccinazione contro il morbillo, la parotite e la rosolia - non può logicamente configurarsi una ipotesi di estinzione del diritto per mancato esercizio da parte del titolare in assenza di una previa determinazione del termine entro il quale il diritto debba essere esercitato. Nello specifico contesto dell'indennizzo, infatti, le esigenze di solidarietà sociale e di tutela della salute del singolo, poste a fondamento della disciplina introdotta dalla legge n. 210 del 1992, portano a ritenere che la conoscenza del danno, che segna il dies a quo del triennio per la presentazione della domanda amministrativa, suppone che il danneggiato abbia acquisito consapevolezza non soltanto dell'esteriorizzazione della menomazione permanente dell'integrità psico-fisica e della sua riferibilità causale alla vaccinazione, ma anche della sua rilevanza giuridica, e quindi dell'azionabilità del diritto all'indennizzo. La disposizione censurata, ove dispone che il termine di tre anni per la presentazione della domanda decorra comunque dal pregresso momento di conoscenza del danno, pone una limitazione temporale che collide con la garanzia costituzionale del diritto alla prestazione, ne vanifica l'esercizio e, in definitiva, impedisce il completamento del "patto di solidarietà" sotteso alla pronuncia additiva. E anzi, alla compressione del diritto a ottenere l'indennizzo si unisce l'illogica pretesa, ricavabile ai sensi del principio desumibile dall'art. 2935 cod. civ., che gli interessati rispettassero un termine per la proposizione di una domanda relativa a un indennizzo per il quale, al momento in cui ebbero conoscenza del danno, non avevano alcun titolo. Né rilevano i maggiori oneri organizzativi e di finanza pubblica paventati dall'Avvocatura: da un lato, la deduzione è formulata in modo assertivo e privo di qualsiasi riferimento alle situazioni interessate dalla pronuncia; dall'altro, il sistema della vaccinazione di massa si fonda - nel quadro costituzionale e nella percezione sociale - sull'effettività dell'indennizzo, quale compensazione del sacrificio individuale per un interesse collettivo. ( Precedenti: S. 118/2020 - mass. 43420; S. 69/2014 - mass. 37827; S. 107/2012 - mass. 36289; S. 27/1998 - mass. 23685; S. 118/1996 - mass. 22329 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nella parte in cui, al secondo periodo, dopo le parole «conoscenza del danno», non prevede «e della sua indennizzabilità»;
2) dichiara inammissibile l'intervento spiegato dall'Associazione malati emotrasfusi e vaccinati (AMEV).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2023.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Stefano PETITTI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 6 marzo 2023.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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