Corte costituzionale

Sentenza n. 228/2023

Corte cost., sent. 28 dicembre 2023, n. 228

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
228/2023
Data di deposito
28 dicembre 2023
Data di decisione
22 novembre 2023
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Emanuela Navarretta
Presidente
BARBERA
ECLI
ECLI:IT:COST:2023:228

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 45878

Il mero inconveniente di fatto è come tale inidoneo di per sé a incidere sulle lamentate lesioni dei parametri costituzionali evocati poiché non direttamente riferibile alla previsione normativa, ma ricollegabile, invece, a circostanze contingenti attinenti alla sua concreta applicazione, non involgenti, per ciò, un problema di costituzionalità. ( Precedenti: S. 114/2017 - mass. 40454; S. 117/2012 - mass. 36316; S. 362/2008 - mass. 32903; S. 295/1995 - mass. 21670; O. 158/2014 - mass. 37988; O. 270/2012 - mass. 36748 )

Massima n. 45879

L’istituto del patrocinio a spese dello Stato ha la funzione di rimuovere, in armonia con l’art. 3, secondo comma, Cost., le difficoltà di ordine economico che possono opporsi al concreto esercizio del diritto di difesa, assicurando l’effettività del diritto ad agire e a difendersi in giudizio, che l’art. 24, secondo comma, Cost. espressamente qualifica come inviolabile. La natura inviolabile del diritto non lo sottrae, nondimeno, al bilanciamento che, per effetto della scarsità delle risorse, si rende necessario rispetto alla molteplicità dei diritti che ambiscono alla medesima tutela, fermo restando che, ove risulti implicato il nucleo intangibile del diritto alla tutela giurisdizionale, non si può impedire, a chi versa in una condizione di non abbienza, l’effettività dell’accesso alla giustizia. Fuori di questa ultima ipotesi, i termini del bilanciamento sono rimessi al legislatore che, nella materia processuale, gode di ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti, col solo limite della manifesta irragionevolezza delle scelte adottate. ( Precedenti: S. 223/2022 - mass. 45135; S. 143/2022 - mass. 44998; S. 10/2022 - mass. 44484 ; S. 213/2021 - mass. 44355 ; S. 157/2021 - mass. 44113; S 148/2021 - mass. 44028; S. 87/2021 - mass. 43844; S. 1/2021 - mass. 43157; S. 80/2020; S. 47/2020 - mass. 42301; S. 35/2019 - mass. 41858; S. 16/2018 - mass. 39762; S. 178/2017 - mass. 39967; S. 101/2012 - mass. 36279 ; S. 139/2010 - mass. 34603; S. 149/1983 - mass. 11489; S. 46/1957 - mass. 289; O. 458/2002 - mass. 27395).

Massima n. 45880

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal GIP del Tribunale di Macerata in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 79, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui prevede che, per l’accesso al patrocinio a spese dello Stato del cittadino di un paese non appartenente all’Unione europea, la certificazione di cui alla medesima disposizione vada indistintamente richiesta alla autorità consolare, e non alla autorità competente al rilascio secondo il diritto interno del paese di appartenenza dell’istante. La norma censurata non assegna al consolato – come sostiene il rimettente – il compito di certificare la consistenza patrimoniale del cittadino di uno Stato non appartenente all’U. E.; viceversa, essa si fonda sul principio di leale collaborazione tra autorità appartenenti a diversi Stati e, su tale presupposto, prevede che il consolato rilasci una certificazione che asseveri la veridicità di quanto indicato nell’istanza, eventualmente svolta con il coinvolgimento delle amministrazioni competenti. Né si determina una irragionevole compressione dell’interesse al contenimento della spesa pubblica in materia di giustizia, laddove, all’opposto, si tende a rafforzare tale interesse nel bilanciamento con il diritto di difesa dei cittadini di Stati non appartenenti all’U. E, che chiedono l’accesso al patrocinio a spese dello Stato. Parimenti, non sussiste alcuna manifesta sproporzione del mezzo rispetto al fine perseguito, in ragione della facoltà spettante al cittadino di uno Stato non appartenente all’U. E. di avvalersi della dichiarazione sostitutiva di certificazione, ove risulti impossibile produrre la certificazione consolare. La legittimazione a produrre la dichiarazione sostitutiva di certificazione non può discendere da una presunta incompetenza del consolato, ma può, invece, derivare dalla mancata collaborazione dell’autorità consolare, per cui sarebbe irragionevole far gravare sull’interessato conseguenze negative derivanti dal fatto del terzo (ossia l’autorità consolare). Infine, non sussiste nemmeno un’irragionevole disparità di trattamento tra diversi stranieri, perché la norma censurata non richiede che l’autorità consolare rilasci la certificazione sui redditi prodotti all’estero dal cittadino di uno Stato non appartenente all’U. E. Viceversa, essa riferisce a tutti i consolati degli Stati non appartenenti all’U. E. un onere di collaborazione; il precetto, dunque, riguarda in maniera paritaria i cittadini di tali Stati. ( Precedente: S. 219/1995 - mass. 21503 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 79, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Macerata, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2023.

F.to:

Augusto Antonio BARBERA, Presidente

Emanuela NAVARRETTA, Redattrice

Igor DI BERNARDINI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 dicembre 2023

Il Cancelliere

F.to: Igor DI BERNARDINI

Testo integrale

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