Corte costituzionale
Sentenza n. 227/2023
Corte cost., sent. 28 dicembre 2023, n. 227
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 227/2023
- Data di deposito
- 28 dicembre 2023
- Data di decisione
- 23 novembre 2023
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Stefano Petitti
- Presidente
- BARBERA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2023:227
Parametri
Massime
Massima n. 45881
Nei giudizi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sussiste la legittimazione soggettiva della Procura della Repubblica, in quanto investita – nella persona del Procuratore della Repubblica – dell’attribuzione, costituzionalmente garantita, inerente all’esercizio obbligatorio dell’azione penale (art. 112 Cost.), cui si connette la titolarità delle indagini a tale esercizio finalizzate e rispetto alla quale il pubblico ministero è competente a dichiarare, in via definitiva e in posizione di piena indipendenza, la volontà del potere giudiziario cui appartiene. Nei medesimi giudizi, sussiste inoltre la legittimazione soggettiva del Giudice per le indagini preliminari e del Giudice dell’udienza preliminare, in quanto organi giurisdizionali competenti a dichiarare, in via definitiva e in posizione di piena indipendenza, per il procedimento di cui sono investiti, la volontà del potere cui appartengono.
Massima n. 45882
Nell’ambito del giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato la corrispondenza tra il contenuto del ricorso e quello della deliberazione propositiva deve essere valutata in relazione ai profili essenziali del conflitto, dovendosi riconoscere alla difesa tecnica piena autonomia nello svolgimento della tesi affermata dalla parte. ( Precedente: S. 379/1996 - mass. 22938 ).
Massima n. 45885
La garanzia di cui all’art. 68, terzo comma, Cost. non mira a tutelare un diritto individuale, ma a proteggere la libertà della funzione che il soggetto esercita, in conformità alla natura stessa delle immunità parlamentari, volte primariamente alla protezione dell’autonomia e dell’indipendenza decisionale delle Camere rispetto ad indebite invadenze di altri poteri, e solo strumentalmente destinate a riverberare i propri effetti a favore delle persone investite della funzione. Di conseguenza, l’individuazione degli ambiti di applicazione dell’uno e dell’altro regime autorizzatorio previsti dagli artt. 4 e 6 della legge n. 140 del 2003 discende dalla ratio di garanzia dell’art. 68, terzo comma, Cost., che consiste nel porre a riparo il parlamentare da illegittime interferenze giudiziarie sull’esercizio del suo mandato rappresentativo, quali quelle derivanti da intenti persecutori associati a strumenti di particolare invasività come le intercettazioni. L’autorizzazione preventiva, pertanto, deve essere richiesta non solo se l’atto d’indagine sia disposto direttamente nei confronti di utenze intestate al parlamentare o nella sua disponibilità (intercettazioni c. d. “dirette”), ma anche tutte le volte in cui la captazione si riferisca a utenze di interlocutori abituali del parlamentare, o sia effettuata in luoghi presumibilmente da questo frequentati, al precipuo scopo di conoscere il contenuto delle conversazioni e delle comunicazioni del parlamentare stesso. Ai fini della richiesta preventiva dell’autorizzazione, ciò che conta non è la titolarità dell’utenza o del luogo, ma la direzione dell’atto d’indagine. A restare escluse dalla necessità del placet preventivo della Camera di appartenenza del parlamentare, e a ricadere quindi nell’ambito di applicazione dell’art. 6 della legge n. 140 del 2003, sono le intercettazioni “occasionali”, per le quali l’impossibilità di munirsi dell’autorizzazione preventiva discende dall’assenza di preordinazione all’obiettivo di accedere alle comunicazioni del parlamentare e, di conseguenza, dal carattere fortuito dell’ingresso dei materiali captati nel recinto dell’attività d’indagine (Precedenti: S. 157/2023 - mass 45657; S. 38/2019 - mass. 42192; S. 390/2007 - mass. 31835; O. 129/2020 - mass. 43535).Al fine di sceverare le intercettazioni occasionali da quelle indirette bisogna tenere conto, sebbene in via solamente esemplificativa, dei rapporti intercorrenti tra parlamentare e terzo sottoposto a intercettazione, avuto riguardo al tipo di attività criminosa oggetto di indagine; del numero delle conversazioni intercorse tra il terzo e il parlamentare; dell’arco di tempo durante il quale tale attività di captazione è avvenuta, anche rispetto ad eventuali proroghe delle autorizzazioni e al momento in cui sono sorti indizi a carico del parlamentare. Tali indici, per quanto rilevanti, possono tuttavia non essere da soli sufficienti a rivelare il carattere mirato dell’attività di indagine, essendo a tal fine dirimente la circostanza che, a carico del parlamentare, emergano elementi idonei a dimostrare l’intenzione delle autorità procedenti di approfondire, tramite l’attività di intercettazione, la sua posizione in vista del possibile esercizio dell’azione penale; cosicché, dal momento che le intercettazioni diventassero “mirate” (e, con ciò, “indirette”), sarebbe necessaria l’autorizzazione preventiva della Camera, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 140 del 2003. (Precedenti: S. 114/2013 - mass. 4489; S. 113/2010 - mass. 34486; O. 263/2010 - mass. 34859).L’art. 68, terzo comma, Cost. tutela la corrispondenza dei membri del Parlamento – ivi compresa quella elettronica – anche dopo la ricezione da parte del destinatario. Tale garanzia si traduce, per gli organi inquirenti che abbiano appreso i contenuti di conversazioni scambiate dal parlamentare con il terzo proprietario del dispositivo di telefonia mobile oggetto di sequestro, nell’obbligo di sospendere l’estrazione di tali messaggi dalla memoria del dispositivo (o dalla relativa copia) e chiedere l’autorizzazione della Camera di appartenenza del parlamentare, a norma dell’art. 4 della legge n. 140 del 2003, al fine di poterli coinvolgere nel sequestro, a prescindere da ogni valutazione circa la natura “mirata” o “occasionale” dell’acquisizione dei messaggi del parlamentare. (Precedente: S. 170/2023 - mass. 45717).(Nel caso di specie, è dichiarato che non spettava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, al GIP e al GUP presso il medesimo Tribunale, disporre, effettuare e utilizzare, nell’ambito dei procedimenti penali confluiti nel procedimento iscritto al n. 24047/2015 R.G.N.R., le intercettazioni che hanno coinvolto Stefano Esposito nel periodo intercorrente tra il 3 agosto 2015 e il 22 marzo 2018; né che spettasse alle medesime autorità utilizzare, nell’ambito degli stessi procedimenti, le intercettazioni che hanno coinvolto Stefano Esposito, effettuate sino alla data del 2 agosto 2015; né che spettasse alle medesime autorità acquisire e utilizzare quali elementi di prova, nell’ambito degli stessi procedimenti, i messaggi WhatsApp scambiati tra Stefano Esposito e G. M., prelevati il 19 marzo 2018 tramite copia forense dei dati contenuti nello smartphone in uso a quest’ultimo; e sono annullati, per l’effetto, limitatamente alla posizione di Stefano Esposito, la richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino il 29 luglio 2021 nell’ambito del procedimento penale indicato e il decreto che dispone il giudizio, adottato dal GUP il 1° marzo 2022 in relazione al medesimo procedimento. Lo svolgimento anomalo dell’attività di intercettazione, e del successivo utilizzo del materiale così acquisito – senza aver mai richiesto, lungo l’intero corso delle indagini e del procedimento penale, alcuna autorizzazione: né quella successiva, ex art. 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003, né quella preventiva ex art. 4 della medesima legge – determina la violazione dell’art. 68, terzo comma, Cost., sia pure nelle distinte forme introdotte dagli artt. 4 e 6 citati. Il nome dell’allora senatore Esposito, infatti, affiora nell’ambito di un’attività di indagine sull’attività di G. M., iniziata nel febbraio 2015 e protrattasi fino al settembre dello stesso anno, da cui risulta che fin dal 25 marzo 2015 le scelte imprenditoriali di G. M. trovavano un riferimento costante nella persona di Stefano Esposito, i cui rapporti venivano ulteriormente approfonditi in un’informativa di polizia giudiziaria depositata il 3 agosto 2015. L’anomala effettuazione e acquisizione agli atti del procedimento di un numero assai cospicuo di intercettazioni che vedono coinvolto un parlamentare in carica, nel corso di un’attività di indagine che si è dispiegata, nell’ambito di una pluralità di procedimenti tra loro variamente collegati, per più anni, senza che sia stata richiesta alcuna autorizzazione, denota come tale complessiva attività di indagine fosse univocamente diretta a captare le comunicazioni del senatore Esposito, quanto meno a far data dall’informativa di polizia giudiziaria del 3 agosto 2015, data dalla quale alle intercettazioni deve essere attribuita natura “indiretta”. L’anomalia decisionale e operativa che ha contraddistinto il modus procedendi delle autorità giudiziarie torinesi si riverbera su tutte le attività poste in essere da queste ultime sulla base delle intercettazioni illegittimamente autorizzate, effettuate a far data dal 3 agosto 2015. Quanto alle attività di captazione delle conversazioni del parlamentare in epoca antecedente al 3 agosto 2015, alle stesse deve ritenersi applicabile la disciplina di cui all’art. 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003. Ne consegue che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, prima, e il GUP del medesimo Tribunale, poi, non avrebbero potuto porre quelle captazioni a fondamento, rispettivamente, della richiesta di rinvio a giudizio di Stefano Esposito e del decreto che dispone il giudizio, in assenza della richiesta di autorizzazione di cui al citato art. 6, comma 2. Restano viceversa esenti dalla necessità di qualsivoglia autorizzazione le intercettazioni delle conversazioni di Stefano Esposito effettuate dopo il 22 marzo 2018, data di conclusione della legislatura nella quale l’Esposito ha ricoperto la carica di senatore della Repubblica).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara che non spettava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Torino, al Giudice per le indagini preliminari e al Giudice dell'udienza preliminare presso il medesimo Tribunale, disporre, effettuare e utilizzare, nell'ambito dei procedimenti penali confluiti nel procedimento iscritto al n. 24047 del registro generale delle notizie di reato del 2015, le intercettazioni che hanno coinvolto Stefano Esposito nel periodo intercorrente tra il 3 agosto 2015 e il 22 marzo 2018;
2) dichiara che non spettava alle medesime autorità utilizzare, nell'ambito degli stessi procedimenti, le intercettazioni che hanno coinvolto Stefano Esposito, effettuate sino alla data del 2 agosto 2015;
3) dichiara che non spettava alle medesime autorità acquisire e utilizzare quali elementi di prova, nell'ambito degli stessi procedimenti, i messaggi WhatsApp scambiati tra Stefano Esposito e G. M., prelevati il 19 marzo 2018 tramite copia forense dei dati contenuti nello smartphone in uso a quest'ultimo;
4) annulla, per l'effetto, limitatamente alla posizione di Stefano Esposito, la richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino il 29 luglio 2021 nell'ambito del procedimento penale n. 24047/2015 R.G.N.R. e il decreto che dispone il giudizio, adottato dal Giudice dell'udienza preliminare il 1° marzo 2022 in relazione al medesimo procedimento.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 novembre 2023.
F.to:
Augusto Antonio BARBERA, Presidente
Stefano PETITTI, Relatore
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 dicembre 2023
Il Cancelliere
Igor DI BERNARDINI
Allegato:
Ordinanza letta all'udienza del 21 novembre 2023
ORDINANZA
Ritenuto che è intervenuto nel giudizio Stefano Esposito, il quale, dopo aver premesso la sussistenza dei presupposti che, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, legittimerebbero il proprio intervento, ha concluso per la dichiarazione di ammissibilità e per l'accoglimento del ricorso;
che nel giudizio è intervenuto altresì Gianfranco Colace, che ha rivestito la funzione di pubblico ministero nel giudizio da cui ha tratto origine il presente conflitto, il quale, dopo avere anch'egli premesso la sussistenza dei presupposti di ammissibilità del suo intervento, ha concluso aderendo alle prospettazioni della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino.
Considerato che questa Corte ha costantemente affermato che nei giudizi per conflitto di attribuzione, sebbene di regola non sia ammesso l'intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi, tale preclusione non opera quando l'oggetto del conflitto sia tale da coinvolgere, in modo immediato e diretto, situazioni soggettive di terzi, il cui pregiudizio o la cui salvaguardia dipendono dall'esito dello stesso (sentenze n. 157 del 2023 e n. 230 del 2017; ordinanza n. 269 del 2019);
che ciò tipicamente avviene quando l'interveniente sia parte di un giudizio i cui esiti o i cui effetti la pronuncia della Corte sia suscettibile di condizionare in via diretta e immediata (sentenze n. 157 del 2023, n. 259 del 2019, n. 169 del 2018, n. 107 del 2015, n. 221 e n. 224 del 2014): ipotesi nella quale gli interessi dell'interveniente rischierebbero di essere incisi, senza che egli possa far valere le proprie ragioni;
che tale ipotesi ricorre in relazione alla posizione vantata dall'interveniente ad adiuvandum, il quale lamenta di essere stato rinviato a giudizio sulla base delle intercettazioni la cui legittima acquisizione e successiva utilizzazione costituiscono l'oggetto del presente conflitto di attribuzione tra poteri;
che, alla luce di tali considerazioni, e preso atto della ritualità e tempestività del deposito dell'atto di intervento di Stefano Esposito, quest'ultimo deve essere dichiarato ammissibile;
che, con riguardo all'atto di intervento di Gianfranco Colace, deve rilevarsi che questi assume a fondamento della propria legittimazione ad intervenire la circostanza che pende a suo carico procedimento disciplinare, ove l'incolpazione consiste nell'aver utilizzato in sede penale intercettazioni di conversazioni del senatore Esposito, senza osservare le garanzie previste dall'art. 68, terzo comma, della Costituzione, come articolate dalla legge n. 140 del 2003;
che, in disparte i profili relativi alla sussistenza di un interesse qualificato, tale da legittimare la partecipazione al giudizio, tenuto conto della diversità di oggetto tra il presente giudizio per conflitto di attribuzione e il procedimento disciplinare, assume valore dirimente, ai fini dell'ammissibilità dello stesso, la tardività del suo deposito;
che, invero, l'atto di intervento è stato depositato il 31 ottobre 2023;
che il deposito è quindi avvenuto dopo lo spirare del termine di venti giorni fissato dagli artt. 4 e 31 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, decorrente dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del ricorso introduttivo, avvenuta il 24 maggio 2023;
che, anche a ritenere che il dies a quo potesse decorrere dal momento in cui l'interveniente è venuto a conoscenza delle incolpazioni elevate nei suoi confronti in sede disciplinare (il 12 luglio 2023), l'atto di intervento risulta comunque tardivo;
che non sussistono i presupposti per la rimessione in termini (ordinanza n. 101 del 2017), del resto neanche richiesta dall'interveniente ad opponendum;
che, alla luce di tali considerazioni, l'intervento di Gianfranco Colace non è ammissibile.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile l'intervento di Stefano Esposito e non ammissibile l'intervento di Gianfranco Colace.
F.to: Augusto Antonio Barbera, Presidente
Testo integrale
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