Corte costituzionale
Sentenza n. 220/2023
Corte cost., sent. 14 dicembre 2023, n. 220
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 220/2023
- Data di deposito
- 14 dicembre 2023
- Data di decisione
- 7 novembre 2023
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luca Antonini
- Presidente
- BARBERA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2023:220
Norme oggetto del giudizio
- art. 39-octies, comma 6, decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995
- art. 1, comma 122, legge n. 197 del 29 dicembre 2022
Parametri
- art. 7, par. 4, direttiva UE n. 64 del 21 giugno 2011
- art. 11, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 41, Costituzione
Massime
Massima n. 45895
È disposta la riunione dei giudizi quando essi hanno ad oggetto la medesima disposizione, sia pure nelle sue diverse declinazioni temporali, e sono fondati su argomentazioni e parametri sostanzialmente coincidenti. (Precedenti: S. 128/2023; S. 91/2023; S. 246/2022; S. 256/2010; O. 153/2023).
Massima n. 45896
Quando dalla motivazione dell’ordinanza emerge che, nonostante il rimettente abbia fatto riferimento a più norme, una soltanto è quella censurata, ad essa va ristretto l’ambito delle censure. (Precedenti: S. 198/2023; S. 223/2022; S. 30/2022; S. 145/2021 - mass. 44013; S. 128/2021- mass. 43958; S. 35/2021; S. 270/2020 - mass. 42913; S. 267/2020 - mass. 43083; S. 223/2020 - mass. 42822).
Massima n. 45897
L’incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, ove comprometta irrimediabilmente l’iter logico in ordine alla non manifesta infondatezza delle questioni, determina la loro inammissibilità. (Precedenti: S. 182/2022 - mass. 44951; S. 81/2022; S. 31/2022; S. 239/2021; S. 264/2020 - mass. 43268; S. 213/2020; S. 27/2015 - mass. 38256; O. 229/2020; O. 244/2017).(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal TAR Lazio, sez. seconda, con due distinte ordinanze, complessivamente in riferimento agli artt. 11, 41 e 117, primo comma, Cost. – dell’art. 39-octies, comma 6, del d.lgs. n. 504 del 1995, così come modificato dall’art. 1, commi 1074 e 1078, della legge n. 145 del 2018, dall’art. 1, comma 659, della legge n. 160 del 2019 e dall’art. 1, comma 122, della legge n. 197 del 2022. La disposizione censurata, nelle sue diverse declinazioni temporali, determina l’onere fiscale minimo/OFM, di cui all’art. 7, par. 4, della direttiva 2011/64/UE, per le sigarette, mediante una formula di calcolo dipendente dal loro prezzo medio ponderato di vendita al minuto/“PMP-sigarette”, a sua volta determinato dal rapporto tra il valore totale e la quantità totale delle sigarette immesse in consumo nell’anno solare precedente. Con riferimento alla dedotta violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione ai principi di libera concorrenza nel mercato interno e di libera determinazione del prezzo di vendita nel settore economico della produzione delle sigarette, il rimettente – pur muovendo dal presupposto interpretativo per cui l’OFM introdotto dalla direttiva non potrebbe avere alcun punto di contatto con il “PMP-sigarette”– non si confronta con numerose disposizioni della direttiva stessa che dovevano, invece, essere necessariamente considerate al fine di motivare i dubbi di compatibilità comunitaria e di illegittimità costituzionale. Lo stesso, inoltre, afferma in modo solo apodittico che la disciplina nazionale avrebbe distorto la struttura mista dell’accisa europea né considera la possibilità, riconosciuta dalla stessa direttiva agli Stati membri, di applicare una «accisa minima» sulle sigarette: omette, infatti, di motivare se quest’ultima nozione e quella di OFM siano perfettamente sovrapponibili o presentino specifiche caratteristiche distintive ed in quale misura. Ugualmente inammissibili sono anche le questioni sollevate in riferimento all’asserita lesione dell’art. 41 Cost., evocato in modo solo generico nella prima ordinanza, e neppure richiamato formalmente nella seconda). (Precedenti: S. 201/2021 - mass. 44230; S. 61/2021 - mass. 43765; S. 15/2021 - mass. 43572; O. 162/2019 - mass. 42645).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 39-octies, comma 6, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), così come modificato dall'art. 1, commi 1074 e 1078, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) e dall'art. 1, comma 659, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), sollevate, in riferimento agli artt. 11, 41 e 117, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda, con l'ordinanza iscritta al n. 159 del registro ordinanze 2022, indicata in epigrafe;
2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 39-octies, comma 6, del d. lgs. n. 504 del 1995, così come modificato dall'art. 1, comma 122, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), sollevate, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., dal TAR Lazio, sezione seconda, con l'ordinanza iscritta al n. 110 del registro ordinanze 2023, indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 novembre 2023.
F.to:
Augusto Antonio BARBERA, Presidente
Luca ANTONINI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 14 dicembre 2023
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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