Corte costituzionale
Sentenza n. 203/2023
Corte cost., sent. 10 novembre 2023, n. 203
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 203/2023
- Data di deposito
- 10 novembre 2023
- Data di decisione
- 24 ottobre 2023
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Luca Antonini
- Presidente
- BARBERA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2023:203
Norme oggetto del giudizio
- art. 96, comma 1, legge della Regione Puglia n. 32 del 29 dicembre 2022
Parametri
- art. 126, comma 3, Costituzione
- art. 123, Costituzione
- art. 22, comma 4, statuto regione Puglia
Massime
Massima n. 45847
La forma di governo basato sull’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale non è imposta alle Regioni come l’unica possibile, potendo essere legittimamente sostituita da altri modelli di organizzazione dei rapporti fra corpo elettorale, consiglieri regionali e Presidente della Giunta, che in sede di elaborazione statutaria possano essere considerati più idonei a meglio rappresentare le diverse realtà sociali e territoriali delle nostre regioni o anche più adatti per alcuni sistemi politici regionali (Precedenti: S. 2/2004 – mass. 28201).Ogni scelta sulla forma di governo regionale deve essere connotata dal tratto caratterizzante e indefettibile del principio funzionale del simul stabunt, simul cadent stabilito dall’art. 126, terzo comma, Cost., la cui rigidità non è mitigabile da parte delle Regioni, presentando natura di un vincolo costituzionale. Inoltre, la forma di governo regionale dell’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale, prefigurata come “normale” dall’art. 122, quinto comma, Cost., esclude che possano essere introdotti circuiti fiduciari collaterali e accessori rispetto alla presuntiva unità di indirizzo politico derivante dalla contemporanea investitura popolare di Presidente e Consiglio. In questo senso, l’approvazione di una mozione di sfiducia da parte del secondo o le dimissioni del primo fanno venir meno la presunzione di consonanza politica derivante dalla consultazione elettorale e rendono necessario, in modo coerente, un nuovo appello al popolo, al quale si chiede di restaurare il presupposto fondamentale della omogeneità di indirizzo politico che deve caratterizzare i programmi e le attività sia del Presidente che del Consiglio (Precedenti: S. 12/2006 – mass. 30083; S. 372/2004 – mass. 28885; S. 304/2002 – mass. 27205).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 123, in relazione all’art. 22, comma 4, dello statuto reg. Puglia, e 126, terzo comma, Cost., l’art. 96, comma 1, della legge reg. Puglia n. 32 del 2022, nella parte in cui introduce il terzo e il quarto periodo nell’art. 5, comma 2, della legge reg. Puglia n. 2 del 2005, stabilendo che nei casi di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, a esclusione delle ipotesi previste dal primo comma dell'art. 126 Cost., si indicano nuove elezioni entro sei mesi, termine che decorre dalla presa d’atto del Consiglio regionale la quale, in caso di dimissioni del Presidente della Regione, deve avvenire entro trenta giorni dalla loro presentazione. Il meccanismo della presa d’atto introduce un atto presupposto che genera un effetto dilatorio non contemplato dall’art. 126, terzo comma, Cost., né dalla norma statutaria evocata, consentendo che, sia pure in regime di prorogatio, il Consiglio rimanga in carica per un periodo di tempo aggiuntivo. Il suddetto termine, peraltro, non è predeterminabile a priori, per l’assenza di un riferimento chiaro in merito, per cui la delibera potrebbe essere approvata anche a distanza di un notevole lasso temporale dallo scioglimento del Consiglio regionale, né viene regolata l’ipotesi in cui tale presa d’atto non intervenga, con la conseguenza di una generale incertezza non compatibile con il dettato costituzionale). (Precedenti: S. 201/2008 – mass. 32550).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 96, comma 1, della legge della Regione Puglia 29 dicembre 2022, n. 32, recante «Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2023)», nella parte in cui introduce il terzo e il quarto periodo nell'art. 5, comma 2, della legge della Regione Puglia 28 gennaio 2005, n. 2 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2023.
F.to:
Augusto Antonio BARBERA, Presidente
Luca ANTONINI, Redattore
Valeria EMMA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 10 novembre 2023
Il Cancelliere
F.to: Valeria EMMA
Testo integrale
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