Corte costituzionale

Sentenza n. 202/2023

Corte cost., sent. 10 novembre 2023, n. 202

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
202/2023
Data di deposito
10 novembre 2023
Data di decisione
24 ottobre 2023
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Amoroso
Presidente
BARBERA
ECLI
ECLI:IT:COST:2023:202

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 45815

L’orientamento della giurisprudenza costituzionale, risalente alla sentenza n. 456 del 1989 – secondo cui quando il dubbio di compatibilità con i principi costituzionali cada su una norma ricavata per interpretazione da un testo di legge è indispensabile che il giudice a quo prospetti l’impossibilità di una lettura adeguata ai detti principi – è successivamente mutato, a partire quanto meno dal 2017, nel senso che a fronte di adeguata motivazione circa l’impedimento ad un’interpretazione costituzionalmente compatibile, dovuto specificamente al tenore letterale della disposizione, la possibilità di un’ulteriore interpretazione alternativa, che il giudice a quo non ha ritenuto di fare propria, non riveste alcun significativo rilievo ai fini del rispetto delle regole del processo costituzionale, in quanto la verifica dell’esistenza e della legittimità di tale ulteriore interpretazione è questione che attiene al merito della controversia, e non alla sua ammissibilità; per cui il tenore letterale della disposizione assolve il rimettente dall’onere di sperimentare l’interpretazione conforme. (Precedenti: S. 178/2023; S. 104/2023 - mass. 45568; S. 18/2022 - mass. 44598; S. 59/2021 - mass. 43572; S. 32/2021 - mass. 43582; S. 32/2020 - mass. 42282; S. 221/2019 - mass. 41561; S. 141/2019 - mass. 41816; S. 268/2017 - mass. 40634; S. 83/2017 - mass. 39977; S. 241/2016 - mass. 39150).

Massima n. 45816

Ricade nel sindacato della Corte costituzionale accertare la compatibilità costituzionale della norma in forza del significato ad essa attribuito da una giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione. Se, infatti, a quest’ultima compete la nomofilachia, il diritto vivente – atteso che la “vivenza” della norma costituisce una vicenda per definizione aperta – non è sempre conforme ai dettami della Carta Costituzionale; in presenza di tale diritto vivente, la Corte non ha la possibilità di proporre differenti soluzioni interpretative, ma deve limitarsi a stabilire se lo stesso sia o meno conforme ai principi costituzionali. (Precedenti: S. 243/2022; S. 20/2022 - mass. 44656; S. 13/2022; S. 33/2021 - mass. 43634; S. 1/2021 - mass. 43155; S. 266/2006 - mass. 30580; S. 167/1984 - mass. 11482).È difficilmente ipotizzabile un diritto vivente in relazione ai provvedimenti cautelari, essendo precluso, rispetto ad essi, l’accesso al giudizio di legittimità anche attraverso lo strumento del ricorso straordinario per cassazione. (Precedente: S. 54/2023 - mass. 45420).

Massima n. 45817

La nozione di sentenza va intesa in senso sostanziale, ossia ricomprendendovi tutti i provvedimenti che, pur non avendo la veste formale della sentenza, sono decisori e definitivi, ossia incidono sui diritti soggettivi coinvolti con quella peculiare efficacia corrispondente al giudicato, pur talvolta allo stato degli atti. (Precedente: S. 89/2021 - mass. 43863).

Massima n. 45818

Le norme sul procedimento cautelare uniforme esprimono principi generali dell’ordinamento, ai quali occorre fare riferimento per colmare le eventuali lacune della disciplina di procedimenti ispirati alla medesima ratio. (Precedente: S. 26/2010 - mass. 34295).

Massima n. 45819

Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., gli artt. 669-quaterdecies e 695 cod. proc. civ., nella parte in cui non consentono di proporre il reclamo, previsto dall’art. 669-terdecies cod. proc. civ., avverso il provvedimento che rigetta il ricorso per la nomina del consulente tecnico preventivo ai fini della composizione della lite, di cui all’art. 696-bis del medesimo codice. La norma censurata dal Tribunale di Roma, sez. tredicesima civile, ha un univoco tenore letterale che esclude, in via generale e come motivato plausibilmente dal rimettente, la reclamabilità dei provvedimenti di rigetto dell’istanza per l’espletamento di una consulenza tecnica preventiva; reclamabilità che è invece possibile con riferimento al provvedimento di rigetto dell’istanza per l’assunzione preventiva dei mezzi di prova di cui agli artt. 692 e 696 cod. proc. civ. Dunque, il provvedimento con il quale il giudice denega, per ragioni di merito o di rito, la nomina del consulente indicato, poiché non impugnabile, priva definitivamente la parte di una importante facoltà processuale diretta alla possibile composizione della lite, compromettendo il diritto di agire in giudizio. Tale previsione contrasta anche con il canone di ragionevolezza, incidendo sulla tutela dell’interesse giuridico del ricorrente ad accedere alla definizione concordata di una possibile controversia, interesse coerente con quello generale dell’ordinamento, rilevante anche sul piano costituzionale, alla ragionevole durata dei processi. Al contrario, la perdita del diritto della parte ricorrente alla chance di svolgere un approfondimento tecnico nell’ambito di un procedimento mirato ad evitare l’instaurazione di un lungo e dispendioso giudizio contenzioso deve essere presidiata da uno strumento di gravame. Né ha rilievo la circostanza che il ricorso potrebbe essere riproposto a fronte dell’ordinanza di rigetto, non essendovi equivalenza, quanto a qualità della tutela giurisdizionale, tra riproponibilità dell’istanza al medesimo giudice che già l’abbia respinta e reclamabilità davanti ad un altro giudice. (Precedenti: S. 173/2022; S. 89/2021 - mass. 43863; S. 87/2021 - mass. 43844; S. 58/2020 - mass. 42158; S. 110/2013 - mass. 37100; S. 26/2010 - mass. 34295; S. 144/2008 - mass. 32411; S. 493/2002 - mass. 27424; S. 253/1994 - mass. 20735).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 669-quaterdecies e 695 del codice di procedura civile, nella parte in cui non consentono di proporre il reclamo, previsto dall'art. 669-terdecies cod. proc. civ., avverso il provvedimento che rigetta il ricorso per la nomina del consulente tecnico preventivo ai fini della composizione della lite, di cui all'art. 696-bis del medesimo codice.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2023.

F.to:

Augusto Antonio BARBERA, Presidente

Giovanni AMOROSO, Redattore

Valeria EMMA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 10 novembre 2023

Il Cancelliere

F.to: Valeria EMMA

Testo integrale

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