Corte costituzionale
Sentenza n. 20/2023
Corte cost., sent. 14 febbraio 2023, n. 20
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 20/2023
- Data di deposito
- 14 febbraio 2023
- Data di decisione
- 10 gennaio 2023
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Augusto Antonio Barbera
- Presidente
- SCIARRA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2023:20
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione Molise n. 11 del 23 giugno 2022
Parametri
Massime
Massima n. 45340
Risultano ammissibili le questioni promosse in via principale avverso interi atti legislativi, sempre che le leggi impugnate siano caratterizzate da normative omogenee e tutte coinvolte dalle censure. ( Precedenti: S. 143/2020 - mass. 43406; S. 128/2020 - mass. 43486; S. 194/2019 - mass. 42904; S. 247/2018 - mass. 40430 ). (Nel caso di specie, è ammissibile il ricorso del Governo avverso l'intero testo della legge reg. Molise n. 11 del 2022, in materia di riorganizzazione della rete ospedaliera e di emergenza, composta di otto articoli, dal contenuto unitario).
Massima n. 45341
La disciplina dei piani di rientro dai deficit di bilancio in materia sanitaria è riconducibile a un duplice ambito di potestà legislativa concorrente, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost.: tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica. In particolare, costituisce un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica quanto stabilito dall'art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009, per cui sono vincolanti, per la regione che li abbia sottoscritti, i piani di rientro e i programmi operativi che - ai sensi dei commi 88 e 88-bis del medesimo art. 2 - ne costituiscono attuazione e aggiornamento; la regione è quindi obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena realizzazione dei piani di rientro. (Precedenti: S. 14/2017 - mass. 39464; S. 266/2016 - mass. 39257; S. 278/2014 - mass. 38203).Qualora si verifichi una persistente inerzia della regione rispetto alle attività richieste dai piani di rientro dal disavanzo sanitario, l'art. 120, secondo comma, Cost. consente l'esercizio del potere sostitutivo straordinario del Governo, al fine di assicurare contemporaneamente l'unità economica della Repubblica e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto fondamentale alla salute, tutelato dall'art. 32 Cost. (Precedenti: S. 117/2018 - mass. 41263; S. 106/2017 - mass. 40641; S. 14/2017 - mass. 39464; S. 266/2016 - mass. 39257; S. 227/2015 - mass. 38596).Nell'esercizio del potere sostitutivo ex art. 120, secondo comma, Cost., che si caratterizza per una necessaria temporaneità e cedevolezza, il Governo può nominare un commissario ad acta, le cui funzioni, come definite nel mandato conferitogli e come specificate dai programmi operativi, devono restare, fino all'esaurimento dei compiti commissariali, al riparo da ogni interferenza - anche meramente potenziale - degli organi regionali, anche qualora questi agissero per via legislativa. (Precedenti: S. 168/2021 - mass. 44187; S. 247/2018 - mass. 40430; S. 199/2018 - mass. 40323; S. 190/2017 - mass. 40409; S. 117/2018 - mass. 41263; S. 106/2017 - mass. 40641; S. 14/2017 - mass. 39464; S. 266/2016 - mass. 39257; S. 227/2015 - mass. 38596; S. 110/2014 - mass. 37907; S. 78/2011 - mass. 35469; S. 43/2004 - mass. 28311).(Nel caso di specie, è dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 120, secondo comma, Cost., la legge reg. Molise n. 11 del 2022, con assorbimento dell'istanza di sospensione cautelare. La legge regionale impugnata dal Governo - attenendo in via esclusiva all'organizzazione della rete ospedaliera e di emergenza, anche con riferimento ai rapporti con le strutture private accreditate - contrasta con il piano di rientro, tutt'ora in corso, concernente il disavanzo sanitario molisano, come attuato dai relativi programmi operativi, ed interferisce con i poteri dell'attuale commissario ad acta. (Precedenti: S. 168/2021 - mass. 44187; S. 168/2018 - mass. 40132; S. 117/2018 - mass. 41263).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Molise 23 giugno 2022, n. 11 (Organizzazione della rete ospedaliera e di emergenza - Linee guida).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2023.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Augusto Antonio BARBERA, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 14 febbraio 2023.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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