Corte costituzionale
Sentenza n. 195/2023
Corte cost., sent. 27 ottobre 2023, n. 195
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 195/2023
- Data di deposito
- 27 ottobre 2023
- Data di decisione
- 10 ottobre 2023
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luca Antonini
- Presidente
- SCIARRA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2023:195
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 45827
Il legislatore dispone di un’ampia discrezionalità nella quantificazione delle pene, ma nell’esercizio di tale funzione è tenuto a conformarsi all’indefettibile tutela di principi e diritti costituzionali. L’individualizzazione della pena, che si ottiene con la previsione di una forbice edittale rivolta a consentire al giudice di determinarla in base alle specificità della fattispecie concreta, costituisce naturale attuazione e sviluppo di principi costituzionali, tanto di ordine generale (principio d’uguaglianza) quanto attinenti direttamente alla materia penale. (Precedenti: S. 40/2023 – mass. 45325; S. 50/1980 – mass. 9478).Per il principio di individualizzazione della pena, in via di principio previsioni sanzionatorie rigide non appaiono in linea con il volto costituzionale del sistema penale, risultando ‘indiziate’ di illegittimità costituzionale. Il relativo dubbio potrà essere superato, caso per caso, solo a condizione che, per la natura dell’illecito sanzionato e per la misura della sanzione prevista, quest’ultima appaia ragionevolmente ‘proporzionata’ rispetto all’intera gamma di comportamenti riconducibili allo specifico tipo di reato. Occorre quindi che, a seguito di uno scrutinio di proporzionalità della peculiare struttura della fattispecie, emerga che la pena fissa viene a considerare adeguatamente una gamma di comportamenti accumunati da un contenuto di offensività e da un disvalore soggettivo sostanzialmente analoghi. (Precedenti: S. 194/2023 – mass. 45810; S. 266/2022 – mass. 45250; S. 222/2018 – mass. 40937; S. 50/1980 – mass. 9478).
Massima n. 45828
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Milano, undicesima sez. penale, in composizione monocratica, e dal Tribunale di Monza, sez. penale, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost., dell’art. 590-ter, cod. pen., nella parte in cui, per le lesioni personali stradali gravi di cui all’art. 590-bis, primo comma, cod. pen., aggravate dalla fuga del conducente, stabilisce che la pena comunque non può essere inferiore a tre anni di reclusione, portando il giudice, nella prospettiva dei rimettenti, a irrogare una pena invariabilmente fissa. La disposizione censurata assegna alla fuga dal luogo dell’incidente un disvalore intrinseco, per la sua natura dolosa e per essere dettata unicamente dall’intento del soggetto di conseguire la propria impunità: con il risultato che lo iato nella struttura della sanzione, pur elevato, non può ritenersi sproporzionato o sconfinante nell’ambito della manifesta irragionevolezza. L’inasprimento sanzionatorio trova giustificazione sia in termini sistematici, nel quadro del complessivo intervento realizzato dalla riforma introdotta con la legge n. 41 del 2016, sia tenendo conto di un elemento di omogeneità tra le norme che comminano una sanzione minima per determinate condotte, ravvisabile nella necessità che gli esiti definitivi dell’incidente assumano, almeno, la consistenza di lesioni gravi. Né è preclusa al giudice la possibilità di applicare l’apparato di circostanze attenuanti che possono meglio descrivere la concreta vicenda oggetto del giudizio penale: quella comune di aver riparato il danno, le attenuanti generiche, nonché quella prevista dal settimo comma dell’art. 590-bis cod. pen., introdotta nel 2016 proprio per moderare il notevole maggior rigore della risposta sanzionatoria, consentendo al giudice di orientarsi in una direzione, in potenza, senz’altro mitigatrice. Infine, neppure risulta leso il principio di eguaglianza, perché nel loro complesso le pene astrattamente previste per le lesioni gravissime sono più severe di quella associata alle lesioni gravi, riflettendo un non irragionevole trattamento differenziato tra le due categorie di lesioni. (Precedenti: S. 185/2021 – mass. 44243; S. 212/2019 – mass. 42706; S. 112/2019 – mass. 42628-42629; S. 88/2019 – mass. 42547; S. 222/2018 – mass. 40938).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 590-ter del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Milano, undicesima sezione penale, in composizione monocratica, e dal Tribunale ordinario di Monza, sezione penale, in composizione monocratica, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 ottobre 2023.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Luca ANTONINI, Redattore
Valeria EMMA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 ottobre 2023
Il Cancelliere
F.to: Valeria EMMA
Testo integrale
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