Corte costituzionale
Sentenza n. 19/2023
Corte cost., sent. 14 febbraio 2023, n. 19
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 19/2023
- Data di deposito
- 14 febbraio 2023
- Data di decisione
- 20 dicembre 2022
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Marco D'Alberti
- Presidente
- SCIARRA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2023:19
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge della Regione Calabria n. 23 del 7 luglio 2021
- art. 6, comma 12, legge della Regione Calabria n. 21 del 11 agosto 2010
Parametri
Massime
Massima n. 45315
La reiterata e potenzialmente indefinita successione delle proroghe di una disciplina di carattere derogatorio delle trasformazioni edilizie si pone in conflitto con la necessità di un'organica pianificazione, che è funzionale all'ordinato sviluppo del territorio e alle connesse e fondamentali esigenze di conservazione e promozione del paesaggio e dell'ambiente, presidiate dagli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s ), Cost. Reiterate proroghe di una disciplina eccezionale e transitoria, volta ad apportare deroghe alla pianificazione urbanistica al fine di consentire interventi edilizi di carattere straordinario, possono infatti compromettere l'imprescindibile visione di sintesi, necessaria a ricondurre ad un assetto coerente i molteplici interessi che afferiscono al governo del territorio ed intersecano allo stesso tempo l'ambito della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. ( Precedenti: S. 229/2022 - mass. 45120; S. 24/2022 - mass. 44555; S. 219/2021 - mass. 44345 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 9, 117, secondo comma, lett. s , Cost., nonché del principio di leale collaborazione, l'art. 1 della legge reg. Calabria n. 23 del 2021, che modifica il comma 12 dell'art. 6 della legge reg. Calabria n. 21 del 2010, prorogando ulteriormente dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine stabilito per la presentazione delle istanze per la realizzazione degli interventi edilizi previsti dalla legge reg. Calabria n. 21 del 2010. La disposizione regionale impugnata dal Governo consente un'ulteriore proroga - la settima nell'arco di undici anni - del termine per la presentazione delle istanze per la realizzazione degli interventi di trasformazione edilizia che lo stesso legislatore calabrese del 2010 aveva qualificato come «straordinarie». Viceversa, con il differimento in esame sono state ripetutamente ampliate le possibilità di realizzare interventi edilizi in deroga alla pianificazione urbanistica del territorio, stabilizzando irragionevolmente una disciplina di carattere derogatorio, introdotta per fare fronte a esigenze di carattere temporaneo. Una tale violazione dei parametri indicati, che può sussistere indipendentemente dal fatto che sia stato adottato un piano paesaggistico co-deciso tra Stato e regione, si manifesta con maggiore evidenza con riguardo ad una Regione, come la Calabria, che ha interrotto il percorso avviato per l'elaborazione congiunta del PPR e ne è tuttora sprovvista. Peraltro, il fatto che le altre disposizioni della medesima legge regionale abbiano mero carattere strumentale fa sì che la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 1 le renda prive di contenuto precettivo). ( Precedenti: S. 229/2022 - mass. 45121; S. 161/2022 - mass. 44954; S. 124/2022 - mass. 44884 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Calabria 7 luglio 2021, n. 23 (Proroga del termine di cui al comma 12 dell'articolo 6 della l.r. 21/2010).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 2022.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Marco D'ALBERTI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 14 febbraio 2023.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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