Corte costituzionale

Sentenza n. 19/2023

Corte cost., sent. 14 febbraio 2023, n. 19

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
19/2023
Data di deposito
14 febbraio 2023
Data di decisione
20 dicembre 2022
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Marco D'Alberti
Presidente
SCIARRA
ECLI
ECLI:IT:COST:2023:19

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge della Regione Calabria n. 23 del 7 luglio 2021
  • art. 6, comma 12, legge della Regione Calabria n. 21 del 11 agosto 2010

Parametri

Massime

Massima n. 45315

La reiterata e potenzialmente indefinita successione delle proroghe di una disciplina di carattere derogatorio delle trasformazioni edilizie si pone in conflitto con la necessità di un'organica pianificazione, che è funzionale all'ordinato sviluppo del territorio e alle connesse e fondamentali esigenze di conservazione e promozione del paesaggio e dell'ambiente, presidiate dagli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s ), Cost. Reiterate proroghe di una disciplina eccezionale e transitoria, volta ad apportare deroghe alla pianificazione urbanistica al fine di consentire interventi edilizi di carattere straordinario, possono infatti compromettere l'imprescindibile visione di sintesi, necessaria a ricondurre ad un assetto coerente i molteplici interessi che afferiscono al governo del territorio ed intersecano allo stesso tempo l'ambito della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. ( Precedenti: S. 229/2022 - mass. 45120; S. 24/2022 - mass. 44555; S. 219/2021 - mass. 44345 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 9, 117, secondo comma, lett. s , Cost., nonché del principio di leale collaborazione, l'art. 1 della legge reg. Calabria n. 23 del 2021, che modifica il comma 12 dell'art. 6 della legge reg. Calabria n. 21 del 2010, prorogando ulteriormente dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine stabilito per la presentazione delle istanze per la realizzazione degli interventi edilizi previsti dalla legge reg. Calabria n. 21 del 2010. La disposizione regionale impugnata dal Governo consente un'ulteriore proroga - la settima nell'arco di undici anni - del termine per la presentazione delle istanze per la realizzazione degli interventi di trasformazione edilizia che lo stesso legislatore calabrese del 2010 aveva qualificato come «straordinarie». Viceversa, con il differimento in esame sono state ripetutamente ampliate le possibilità di realizzare interventi edilizi in deroga alla pianificazione urbanistica del territorio, stabilizzando irragionevolmente una disciplina di carattere derogatorio, introdotta per fare fronte a esigenze di carattere temporaneo. Una tale violazione dei parametri indicati, che può sussistere indipendentemente dal fatto che sia stato adottato un piano paesaggistico co-deciso tra Stato e regione, si manifesta con maggiore evidenza con riguardo ad una Regione, come la Calabria, che ha interrotto il percorso avviato per l'elaborazione congiunta del PPR e ne è tuttora sprovvista. Peraltro, il fatto che le altre disposizioni della medesima legge regionale abbiano mero carattere strumentale fa sì che la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 1 le renda prive di contenuto precettivo). ( Precedenti: S. 229/2022 - mass. 45121; S. 161/2022 - mass. 44954; S. 124/2022 - mass. 44884 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Calabria 7 luglio 2021, n. 23 (Proroga del termine di cui al comma 12 dell'articolo 6 della l.r. 21/2010).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 2022.

F.to:

Silvana SCIARRA, Presidente

Marco D'ALBERTI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 14 febbraio 2023.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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