Corte costituzionale
Sentenza n. 186/2023
Corte cost., sent. 9 ottobre 2023, n. 186
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 186/2023
- Data di deposito
- 9 ottobre 2023
- Data di decisione
- 6 luglio 2023
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Filippo Patroni Griffi
- Presidente
- SCIARRA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2023:186
Norme oggetto del giudizio
- art. 4-ter, comma 1, lett c), decreto-legge n. 44 del 1° aprile 2021
- art. 4-ter, comma 2, decreto-legge n. 44 del 1° aprile 2021
- legge n. 76 del 28 maggio 2021
- art. 2, decreto-legge n. 172 del 26 novembre 2021
- legge n. 3 del 21 gennaio 2022
Parametri
Massime
Massima n. 45777
L’obbligo di vaccinazione anti SARS-CoV-2 e la correlata sospensione per inadempimento allo stesso devono ritenersi misure non irragionevoli e non sproporzionate. E ciò in considerazione, da un lato, del non irragionevole bilanciamento operato dal legislatore tra la dimensione individuale e quella collettiva del diritto alla salute, alla luce della situazione sanitaria dell’epoca e delle conoscenze medico-scientifiche disponibili, e, dall’altro lato, della proporzionalità della misura imposta in ragione della sua strutturale temporaneità (Precedenti: S. 15/2023 – mass. 45317; S. 14/2023 – mass. 45310).
Massima n. 45778
Il c.d. lavoro agile rappresenta niente altro che una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. Essa non costituisce un diritto del lavoratore, assume carattere variabile nel tempo, potendo essere oggetto di revoca o di modifiche, e, ancor più a monte, può atteggiarsi, nelle singole ipotesi applicative, in maniera estremamente diversificata, quanto al rapporto tra giorni in presenza e giornate lavorative da remoto, e può contemplare l’esecuzione della prestazione lavorativa in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno.
Massima n. 45779
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Brescia, sez. lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria, in riferimento all’art. 3 Cost., sotto il profilo dell’irragionevolezza dell’indiscriminata imposizione dell’obbligo a prescindere dalle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, dell’art. 4-ter, commi 1, lett. c), e 2, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito e successivamente modificato, «nella parte in cui impone la vaccinazione quale requisito essenziale “per il personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”». Considerando la gravità e l’imprevedibilità del decorso della pandemia, il legislatore, a seguito della scoperta di un vaccino ritenuto, alla luce delle conoscenze medico-scientifiche allora disponibili, idoneo a ridurre la diffusione della circolazione del virus, ha operato una chiara scelta favorevole a una diffusa vaccinazione, individuando categorie predeterminate sottoposte all’obbligo. La prima è stata quella “sanitaria”, poi quella dei lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali, sanitarie e socio-sanitarie, così includendo anche le professioni amministrative, in base alla comunanza del luogo di svolgimento, contemperando la dimensione individuale e quella collettiva del diritto alla salute. Tale scelta si è fondata, non irragionevolmente, sulla rilevante criticità della situazione sanitaria, sicché il sistema avrebbe mal tollerato, in capo alle amministrazioni datrici di lavoro, un’attività di cernita (a monte) e controllo (a valle) delle singole professionalità (e della loro conservazione nel tempo), nonché la distinzione tra modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, e in particolare per le ipotesi del c.d. lavoro agile. Né la scelta risulta sproporzionata, perché le norme censurate si inseriscono in un quadro caratterizzato dalla portata della conseguenza dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale – rappresentata dalla sospensione del rapporto lavorativo, peraltro priva di conseguenze di tipo disciplinare – e dalla natura transitoria dell’imposizione dell’obbligo vaccinale nonché dalla sua rigorosa modulazione in stretta connessione con l’andamento della situazione pandemica. (Precedenti: S. 185/2023 - mass. 45786; S. 15/2023 – mass. 45317; S. 14/2023 – mass. 45312; S. 5/2018 – mass. 39690).
Massima n. 45780
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di adeguata motivazione sulla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Brescia, sez. lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria, in riferimento agli artt. 3, sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto ai lavoratori con contratti esterni, e 4 Cost., dell’art. 4-ter, commi 1, lett. c), e 2, del d.l. n. 44 del 2021, come conv. e successivamente modificato, «nella parte in cui impone la vaccinazione quale requisito essenziale “per il personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”». Quanto alla prima questione, l’argomentazione del rimettente risulta significativamente povera; quanto alla violazione dell’art. 4 Cost., il giudice a quo non svolge alcuna specifica considerazione in ordine al profilo della non manifesta infondatezza, limitandosi l’apparato argomentativo a poche righe dal carattere eminentemente tautologico. (Precedenti: S. 108/2023 – mass. 45553; S. 237/2021 – mass. 44419).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4-ter, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 (Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 2021, n. 76, come inserito dall'art. 2 del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 (Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia dal COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali), convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 2022, n. 3, «nella parte in cui impone la vaccinazione quale requisito essenziale "per il personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502"», sollevate, in riferimento agli artt. 3, sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto ai lavoratori con contratti esterni, e 4 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Brescia, sezione lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-ter, commi 1, lettera c), e 2, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito e successivamente modificato, «nella parte in cui impone la vaccinazione quale requisito essenziale "per il personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502"», sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo dell'irragionevolezza dell'indiscriminata imposizione dell'obbligo a prescindere dalle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, dal Tribunale ordinario di Brescia, sezione lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2023.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Filippo PATRONI GRIFFI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 9 ottobre 2023
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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