Corte costituzionale
Sentenza n. 183/2023
Corte cost., sent. 28 settembre 2023, n. 183
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 183/2023
- Data di deposito
- 28 settembre 2023
- Data di decisione
- 5 luglio 2023
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Emanuela Navarretta
- Presidente
- SCIARRA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2023:183
Norme oggetto del giudizio
- art. 27, comma 3, legge n. 184 del 4 maggio 1983
Parametri
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 24, Carta dei diritti fondamentali U.E.
- art. 3, Costituzione
- art. 2, Costituzione
- art. 30, Costituzione
- art. 8, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
- art. 3, Convenzione sui diritti del fanciullo
- art. 21, Convenzione sui diritti del fanciullo
- art. 20, comma 3, Convenzione sui diritti del fanciullo
Massime
Massima n. 45796
La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea può essere invocata, quale parametro interposto in un giudizio di legittimità costituzionale, soltanto quando la fattispecie oggetto di legislazione interna sia disciplinata anche dal diritto dell’Unione europea, con onere a carico del rimettente di illustrare le ragioni per le quali la disciplina censurata ricade nell’ambito di applicazione di quest’ultimo. L’eventuale carenza di motivazione sul punto impedisce, pertanto, di invocare i diritti riconosciuti dalla detta Carta quali parametri interposti. (Precedenti: S. 5/2023 – mass. 45381; S. 34/2022 – mass. 44680; S. 28/2022 – mass. 44618; S. 213/2021 – mass. 44351; S. 185/2021 – mass. 44244; S. 33/2021 – mass. 43635; S. 30/2021 – mass. 43626; S. 278/2020 – mass. 43143; S. 254/2020 – mass. 43143; S. 194/2018 – mass. 40528)(Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte di cassazione, sez. prima civile, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 24 CDFUE, dell’art. 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983 nella parte in cui esclude, nel caso di adozione c.d. “piena”, la valutazione in concreto del preminente interesse del minore a mantenere rapporti, secondo le modalità stabilite in via giudiziale, con componenti della famiglia di origine. Il rimettente non ha illustrato le ragioni che farebbero rientrare la materia adottiva nel raggio applicativo del diritto dell’Unione europea).
Massima n. 45797
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte di cassazione, sez. prima civile, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui esclude che il giudice, nel caso di adozione c.d. “piena”, possa valutare in concreto il preminente interesse del minore a mantenere rapporti con componenti della famiglia di origine. Ad avviso del rimettente, tale esclusione determina un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto all’adozione in casi particolari, disciplinata dagli artt. 44 e seguenti della stessa legge n. 184 del 1983. Tale istituto, tuttavia, non determina la recisione dell’originario vincolo di filiazione e, con esso, dei rapporti di parentela con la famiglia biologica, sicché non può essere considerato idoneo a fungere da tertium comparationis: la persistenza di un rapporto giuridico di parentela, profilo distintivo tra le due fattispecie, è, infatti, un elemento certamente idoneo a riverberarsi sul mantenimento delle relazioni di fatto e dunque a giustificare la diversità di disciplina.
Massima n. 45798
Gli artt. 2 e 30 Cost. – unitamente agli artt. 8 CEDU e 3, 20, comma 3, e 21 della Convenzione sui diritti del fanciullo, informati alla tutela del prioritario interesse del minore e alla difesa della sua identità – mettono in luce la funzione che la tutela dell’identità del minore riveste, ai fini di un equilibrato sviluppo della sua personalità. Tale identità, oltre a costruirsi nel presente e nel rapporto con le nuove relazioni affettive che sorgono dal vincolo adottivo, si radica anche nel passato, ciò che richiede una consapevolezza delle proprie radici e la necessità di preservare una continuità rispetto a pregresse e positive relazioni di tipo socio-affettivo. (Precedenti: S. 79/2022 – mass. 44633; S. 286/2016 – mass. 39316; S. 278/2013 ) Il processo di valorizzazione del diritto all’identità personale ha condotto all’affermazione del diritto del figlio a conoscere le proprie origini e ad accedere alla propria storia parentale, quale elemento significativo nel sistema costituzionale di tutela della persona. ( Precedenti: S. 286/2016; S. 278/2013-mass. 37469 ) La tutela dell’identità del minore – e con essa il suo interesse a preservare positive relazioni di natura affettiva – non è compatibile con modelli rigidamente astratti e con presunzioni assolute, insensibili alla complessità delle situazioni personali, che possono in concreto smentire la generalizzazione posta a base della presunzione stessa. ( Precedenti: S. 253/2019 – mass. 41928; S. 185/2015; S. 232/2013; S. 213/2013; S. 57/2013; S. 291/2010; S. 265/2010 – mass. 34863; S. 139/2010 – mass. 34603; S. 41/1999; S. 139/1982 – mass. 9265 ). Anche nel caso di adozione “piena”, il giudice può accertare che la prosecuzione di significative, positive e consolidate relazioni socio-affettive con componenti della famiglia d’origine realizzi il migliore interesse del minore e che, per converso, la loro interruzione possa cagionargli un pregiudizio: ove, infatti, sussistano radici affettive profonde con familiari che non possono sopperire allo stato di abbandono risulta preminente l’interesse dell’adottato a non subire l’ulteriore trauma di una loro rottura e a veder preservata una linea di continuità con il mondo degli affetti, che appartiene alla sua memoria e che costituisce un importante tassello della sua identità. (Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di cassazione, sez. prima civile, in riferimento agli artt. 2, 30 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 8 CEDU e 3, 20, comma 3, e 21 della Convenzione sui diritti del fanciullo, dell’art. 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui esclude che il giudice, nel caso di adozione cosiddetta “piena”, possa valutare in concreto il preminente interesse del minore a mantenere rapporti con componenti della famiglia di origine. È possibile adottare un’interpretazione adeguatrice alla Costituzione della disposizione censurata che escluda la configurazione di una presunzione assoluta e, in particolare, il divieto per il giudice di ravvisare un preminente interesse del minore a mantenere talune positive relazioni socio-affettive con componenti della famiglia di origine. Se, infatti, la cessazione dei rapporti con la famiglia biologica attiene di necessità e inderogabilmente al piano delle relazioni giuridico-formali, quanto all’interruzione dei rapporti di natura socio-affettiva, la norma censurata racchiude una presunzione solo iuris tantum che il distacco di fatto dalla famiglia d’origine realizzi l’interesse del minore).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, terzo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), sollevata, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Corte di cassazione, sezione prima civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte di cassazione, sezione prima civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
3) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 30 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e agli artt. 3, 20, comma 3, e 21 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 20 maggio 1991, n. 176, dalla Corte di cassazione, sezione prima civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2023.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Emanuela NAVARRETTA, Redattrice
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 28 settembre 2023
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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