Corte costituzionale

Sentenza n. 182/2023

Corte cost., sent. 28 settembre 2023, n. 182

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
182/2023
Data di deposito
28 settembre 2023
Data di decisione
17 luglio 2023
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Modugno
Presidente
SCIARRA
ECLI
ECLI:IT:COST:2023:182

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 45791

L’inadeguata ricostruzione della cornice normativa di riferimento compromette l’iter logico argomentativo posto a fondamento delle valutazioni del rimettente, sia sulla rilevanza, sia sulla non manifesta infondatezza, con conseguente inammissibilità delle questioni sollevate. ( Precedenti: S. 257/2022 – mass. 45247; S. 194/2021 – mass. 44214; S. 61/2021 – mass. 43765; S. 15/2021 – mass. 43572; S. 264/2020 – mass. 43269 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili – per inadeguatezza della motivazione, in ragione della inadeguata ricostruzione della cornice normativa di riferimento – le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale ordinario di Avellino, sez. seconda penale, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24 Cost., dell’art. 83 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall’assicurazione obbligatoria prevista a carico degli esercenti la professione sanitaria, l’assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell’imputato. Il rimettente non tiene conto della complessa articolazione degli obblighi assicurativi delineati dalla legge n. 24 del 2017, omettendo di confrontarsi con tale frastagliata disciplina e di rapportarla alla fattispecie concreta che viene in rilievo nel giudizio a quo. Ben potrebbe, comunque sia, il legislatore intervenire a disciplinare nuovamente la materia). ( Precedenti: S. 159/2022 – mass. 45015; S. 112/1998 – mass. 23818 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 83 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Avellino, sezione seconda penale, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 luglio 2023.

F.to:

Silvana SCIARRA, Presidente

Franco MODUGNO, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 28 settembre 2023

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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