Corte costituzionale
Sentenza n. 182/2023
Corte cost., sent. 28 settembre 2023, n. 182
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 182/2023
- Data di deposito
- 28 settembre 2023
- Data di decisione
- 17 luglio 2023
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Modugno
- Presidente
- SCIARRA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2023:182
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 45791
L’inadeguata ricostruzione della cornice normativa di riferimento compromette l’iter logico argomentativo posto a fondamento delle valutazioni del rimettente, sia sulla rilevanza, sia sulla non manifesta infondatezza, con conseguente inammissibilità delle questioni sollevate. ( Precedenti: S. 257/2022 – mass. 45247; S. 194/2021 – mass. 44214; S. 61/2021 – mass. 43765; S. 15/2021 – mass. 43572; S. 264/2020 – mass. 43269 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili – per inadeguatezza della motivazione, in ragione della inadeguata ricostruzione della cornice normativa di riferimento – le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale ordinario di Avellino, sez. seconda penale, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24 Cost., dell’art. 83 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall’assicurazione obbligatoria prevista a carico degli esercenti la professione sanitaria, l’assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell’imputato. Il rimettente non tiene conto della complessa articolazione degli obblighi assicurativi delineati dalla legge n. 24 del 2017, omettendo di confrontarsi con tale frastagliata disciplina e di rapportarla alla fattispecie concreta che viene in rilievo nel giudizio a quo. Ben potrebbe, comunque sia, il legislatore intervenire a disciplinare nuovamente la materia). ( Precedenti: S. 159/2022 – mass. 45015; S. 112/1998 – mass. 23818 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 83 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Avellino, sezione seconda penale, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 luglio 2023.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Franco MODUGNO, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 28 settembre 2023
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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