Corte costituzionale

Sentenza n. 181/2023

Corte cost., sent. 26 settembre 2023, n. 181

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
181/2023
Data di deposito
26 settembre 2023
Data di decisione
6 giugno 2023
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Emanuela Navarretta
Presidente
SCIARRA
ECLI
ECLI:IT:COST:2023:181

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 1, legge n. 210 del 25 febbraio 1992

Parametri

Massime

Massima n. 45787

Tramite la campagna vaccinale l’autorità pubblica fa appello alla autodeterminazione dei singoli (o alla responsabilità genitoriale, ove si tratti di vaccinazioni raccomandate ai minori), ingenerando negli individui un affidamento nei confronti di quanto consigliato dalle autorità sanitarie, sicché, in ambito medico, raccomandare e prescrivere finiscono per essere percepite quali azioni egualmente doverose in vista dell’obiettivo della tutela della salute (anche) collettiva. Ferma restando la diversità fra le «due tecniche», di cui l’autorità pubblica può ritenere di avvalersi, nondimeno tra obbligo e raccomandazione non si apprezza una diversità qualitativa. ( Precedenti: S. 129/2023; S. 118/2020 – mass. 43420; S. 137/2019; S. 5/2018 – mass. 39690; S. 268/2017 – mass. 40637; S. 423/2000; S. 226/2000; S. 107/2012; S. 27/1998 – mass. 23685 ).

Massima n. 45788

Il principio di solidarietà impone alla collettività di essere “solidale” con il singolo che subisce un danno per essersi attenuto alla condotta raccomandata dalle pubbliche autorità a tutela dell’interesse collettivo. ( Precedenti: S. 118/2020 – mass. 43420; S. 268/2017 – mass. 40636; S. 107/2012 ) Se il rilievo costituzionale della salute come interesse della collettività (art. 32 Cost.) giustifica l’imposizione per legge di trattamenti sanitari obbligatori, esso non postula il sacrificio della salute individuale a quella collettiva. Cosicché, ove tali trattamenti obbligatori comportino il rischio di conseguenze negative sulla salute di chi a essi è stato sottoposto, il dovere di solidarietà, previsto dall’art. 2 Cost., impone alla collettività, e per essa allo Stato, di predisporre in suo favore i mezzi di una protezione specifica consistente in una «equa indennità». ( Precedenti: S. 15/2023 – mass. 45317; S. 5/2018 – mass. 39690; S. 27/1998; S. 258/1994 – mass. 20856; S. 307/1990 – mass. 15628) Il dovere della collettività di riconoscere la tutela – consistente nel diritto all’indennizzo in favore di chi subisca una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica per essersi sottoposto a un trattamento vaccinale – sussiste se il singolo si è attenuto a un comportamento che oggettivamente persegue la finalità di proteggere la salute generale; ciò che rileva, infatti, è l’esistenza di un interesse pubblico alla promozione della salute collettiva tramite il trattamento sanitario. Affinché, dunque, si instauri una corrispondenza fra il comportamento individuale e tale obiettivo è necessario e sufficiente, da un lato, che l’autorità pubblica promuova campagne di informazione e di sollecitazione dirette a raccomandare la somministrazione del vaccino non solo a tutela della salute individuale, ma con la precipua funzione di assicurare la più ampia immunizzazione possibile a difesa della salute collettiva e, da un altro lato, che la condotta del singolo si attenga alla profilassi suggerita dall’autorità pubblica. ( Precedenti: S. 118/2020; S. 268/2017 – mass. 40636; S. 107/2012; S. 423/2000 ). La ragione determinante del diritto all’indennizzo risiede nel perseguimento con la propria condotta dell’interesse collettivo alla salute e non nell’obbligatorietà in quanto tale del trattamento, la quale è semplicemente strumento per il perseguimento di tale interesse. ( Precedenti: S. 118/2020; S. 107/2012; S. 226/2000 – mass. 25439 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2, 3 e 32 Cost., l’art. 1, comma 1, della legge n. 210 del 1992, nella parte in cui non prevede il diritto a un indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, a favore di chiunque abbia riportato lesioni o infermità, da cui sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione contro il contagio da papillomavirus umano-HPV. La disposizione censurata dalla Corte d’appello di Roma, sez. quarta lavoro, viola il principio di solidarietà, pregiudica irragionevolmente chi spontaneamente si attiene alla condotta richiesta dagli organi preposti alla difesa del diritto alla salute della collettività – rispetto a coloro il cui comportamento è adesivo a un obbligo giuridico presidiato da rimedi deterrenti – e priva di ogni tutela il diritto alla salute di chi si è sottoposto al vaccino, anche nell’interesse della collettività. Si ravvisa, infatti, nella vaccinazione in esame il presupposto della prolungata e diffusa campagna di informazione e di raccomandazione, da parte delle autorità sanitarie pubbliche, circa l’opportunità di sottoporsi ad essa, a presidio della salute del singolo, dei soggetti a rischio, dei più fragili e, in definitiva, della collettività intera. Né l’attitudine della detta campagna a ingenerare affidamento nella popolazione è scalfita dalla circostanza che essa sia stata inizialmente demandata alle regioni, avendo la loro attività trovato ampi riscontri e corrispondenze nei piani vaccinali nazionali e in atti ulteriori che prescindono da riferimenti territoriali specifici).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nella parte in cui non prevede il diritto a un indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, a favore di chiunque abbia riportato lesioni o infermità, da cui sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione contro il contagio da papillomavirus umano (HPV).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2023.

F.to:

Silvana SCIARRA, Presidente

Emanuela NAVARRETTA, Redattrice

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 26 settembre 2023

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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