Corte costituzionale

Sentenza n. 176/2023

Corte cost., sent. 28 luglio 2023, n. 176

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
176/2023
Data di deposito
28 luglio 2023
Data di decisione
21 giugno 2023
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Luca Antonini
Presidente
SCIARRA
ECLI
ECLI:IT:COST:2023:176

Norme oggetto del giudizio

  • art. 26, comma 1, legge della Regione Abruzzo n. 24 del 22 agosto 2022
  • art. 26, comma 2, legge della Regione Abruzzo n. 24 del 22 agosto 2022

Parametri

Massime

Massima n. 45765

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione della competenza esclusiva in materia di ordinamento civile, di cui all’art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost., in relazione ai principi espressi dagli artt. 40 e 45 del d.lgs. n. 165 del 2001, l’art. 26, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 24 del 2022. La disposizione regionale impugnata dal Governo, al fine di ampliare le attività di rilevamento dei contagi da SARS-CoV-2 nel territorio regionale, riconosce direttamente, senza previo accordo o concertazione e del tutto al di fuori della contrattazione collettiva, un emolumento economico – specificandone l’importo minimo – a ciascun impiegato nelle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) abruzzesi. Tale rapporto di lavoro ha natura privatistica ed è pertanto disciplinato dalle norme sul pubblico impiego privatizzato, cosicché la disposizione impugnata si sostituisce illegittimamente alla negoziazione delle parti, fonte imprescindibile di disciplina del rapporto di pubblico impiego anche regionale. ( Precedenti: S. 155/2023; S. 155/2022 – mass. 45008; S. 5/2022 – mass. 44459; S. 146/2019 – mass. 42408 ).

Massima n. 45766

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. e dei principi fondamentali in materia di tutela della salute e di coordinamento della finanza pubblica, l’art. 26, comma 2, della legge reg. Abruzzo n. 24 del 2022, che riconosce un contributo ai soggetti accreditati e legati al Servizio sanitario regionale da un apposito contratto. La disposizione impugnata dal Governo introduce una remunerazione ulteriore e aggiuntiva, al di fuori della fonte convenzionale e del sistema tariffario che la connota – volto a ottenere un maggiore controllo della spesa, programmata e suddivisa tra i diversi soggetti erogatori, grazie alla fissazione di volumi massimi delle prestazioni erogabili – così discostandosi dal principio fondamentale della remunerazione globale in base a tariffe omnicomprensive per le prestazioni acquisite da un soggetto privato accreditato. ( Precedenti: S. 76/2023 – mass. 45477; S. 192/2017 – mass. 42056; S. 124/2015 – mass. 38445; S. 94/2009 – mass. 33283-33284-33285-33286-33287-33288-33289-33290 ).

Massima n. 45767

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione al principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, dell’art. 25 della legge reg. Abruzzo n. 24 del 2022, il quale, nel sostituire l’art. 23 della legge reg. Abruzzo n. 5 del 2022, stanzia risorse per il rifinanziamento di interventi a favore di malati oncologici. Sebbene la Regione Abruzzo sia assoggettata ai vincoli dei piani di rientro dal disavanzo sanitario, la disposizione impugnata non introduce livelli di assistenza sanitaria inerenti alla garanzia delle prestazioni essenziali e nemmeno incrementa la spesa sanitaria, ma prevede misure che, riguardando gli effetti collaterali delle cure dei pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia (favorire la ripresa delle relazioni interpersonali, il miglioramento della qualità della vita, il ritorno al lavoro e alla socialità), si collocano nell’area delle prestazioni di natura sociale e mostrano una finalità diversa rispetto alla materia della tutela della salute, ricadendo nell’esercizio della competenza residuale in materia dei servizi sociali. La norma regionale, infatti, individua le risorse e la relativa copertura su fondi non sanitari, facendoli confluire nelle congruenti voci di spesa del bilancio regionale, così impedendo l’attivazione dei vincoli connessi ai piani di rientro dal disavanzo sanitario, cui la Regione Abruzzo è assoggettata. Il riscontrato carattere sociale delle prestazioni finanziate e, soprattutto, l’estraneità delle relative risorse al perimetro delle entrate e uscite sanitarie, di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011, inducono a ritenere non fondata anche la prospettata violazione dell’obbligo di copertura finanziaria di cui all’art. 81, terzo comma, Cost., in quanto viene escluso in radice l’evocato tema dell’elusione dell’obbligo di garantire la spesa necessaria destinata ad assicurare i livelli essenziali di assistenza. ( Precedenti: S. 161/2022 – mass. 44954; S. 36/2021 – mass. 43641; S. 94/2019 – mass. 41867 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 26, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 22 agosto 2022, n. 24 (Disposizioni contabili per la gestione del bilancio 2022/2024, modifiche alle leggi regionali 9/2022, 10/2022 e 11/2022 in attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni urgenti ed indifferibili);

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 26, comma 2, della legge reg. Abruzzo n. 24 del 2022;

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 25 della legge reg. Abruzzo n. 24 del 2022, promosse, in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2023.

F.to:

Silvana SCIARRA, Presidente

Luca ANTONINI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 28 luglio 2023

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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