Corte costituzionale
Sentenza n. 172/2023
Corte cost., sent. 27 luglio 2023, n. 172
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 172/2023
- Data di deposito
- 27 luglio 2023
- Data di decisione
- 21 giugno 2023
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Modugno
- Presidente
- SCIARRA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2023:172
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 45789
La disciplina sull’incompatibilità del giudice determinata da atti compiuti nel procedimento trova la sua ratio nella salvaguardia dei valori della terzietà e imparzialità del giudice, mirando a escludere che questi possa essere condizionato dalla “forza della prevenzione”, cioè dalla tendenza a confermare una decisione o a mantenere un atteggiamento già assunto, derivante da valutazioni che sia stato precedentemente chiamato a svolgere in ordine alla medesima res iudicanda. (Precedenti: S. 64/2022 - mass. 44655; S. 16/2022 - mass. 44520, 44521; S. 7/2022 - mass. 44517; S. 183/2013 - mass. 37211, 37212; S. 153/2012 - mass. 36413; S. 177/2010 - mass. 34664; S. 224/2001 - mass. 26389; S. 155/1996 - mass. 22416, 22417, 22422, 22424).Per potersi ritenere sussistente l’incompatibilità endoprocessuale del giudice, devono concorrere le seguenti condizioni: a) che le preesistenti valutazioni cadano sulla medesima res iudicanda; b) che il giudice sia stato chiamato a compiere una valutazione (e non abbia avuto semplice conoscenza) di atti anteriormente compiuti, strumentale all’assunzione di una decisione; c) che quest’ultima abbia natura non “formale”, ma “di contenuto”, ovvero comporti valutazioni sul merito dell’ipotesi di accusa; d) che la precedente valutazione si collochi in una diversa fase del procedimento. (Precedenti: S. 91/2023 - mass. 45600; S. 64/2022 - mass. 44655; S. 16/2022- mass. 44520, 44521). Ai fini dell’incompatibilità è necessario che la precedente valutazione si collochi in una distinta fase del procedimento. È del tutto ragionevole, infatti, che, all’interno di ciascuna delle fasi – intese come sequenze ordinate di atti che possono implicare apprezzamenti incidentali, anche di merito, su quanto in esse risulti, prodromici alla decisione conclusiva – resti, in ogni caso, preservata l’esigenza di continuità e di globalità, venendosi altrimenti a determinare una assurda frammentazione del procedimento, che implicherebbe la necessità di disporre, per la medesima fase del giudizio, di tanti giudici diversi quanti sono gli atti da compiere. In questi casi, il provvedimento non costituisce anticipazione di un giudizio che deve essere instaurato, ma, al contrario, si inserisce nel giudizio del quale il giudice è già correttamente investito. (Precedenti: S. 7/2022 - mass. 44517; O. 76/2007 - mass. 31089; O. 123/2004 - mass. 28436; O. 90/2004 - mass. 28398; O. 370/2000 - mass. 25638; S. 66/2019 - mass. 42112, 42113; S. 18/2017 - mass. 39495; S. 153/2012 - mass. 36413; O. 232/1999 - mass. 24782; S. 177/1996 - mass. 22450; S. 131/1996 - mass. 22334).(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal GIP del Tribunale di Macerata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 111, secondo comma, Cost. – dell’art. 34 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l’incompatibilità del giudice che ha emesso la pronuncia di merito a decidere l’incidente di esecuzione che contesti la correttezza delle decisioni assunte in tale sede. Il decreto di archiviazione per oblazione con contestuale confisca delle armi – cui il rimettente annette nella specie efficacia pregiudicante – è un provvedimento emesso de plano, senza alcun vaglio sul merito dell’accusa, sulla base del mero riscontro della natura obbligatoria della confisca in rapporto ai reati oggetto del procedimento; in questi casi, l’incidente di esecuzione non ha natura impugnatoria, ma – al pari dell’opposizione avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione nelle materie indicate dall’art. 676 cod. proc. pen., tra cui la confisca – è volto unicamente a provocare una decisione nel contraddittorio pieno tra le parti. La situazione in esame non è pertanto assimilabile al normale operare dell’incompatibilità nell’articolazione fra i gradi del processo prevista dal comma 1 dell’art. 34 cod. proc. pen. e non è quindi ravvisabile alcuna disparità di trattamento rispetto all’ipotesi in cui la decisione sulla confisca sia adottata con sentenza dal giudice di primo grado. Nell’ambito dell’incidente d’esecuzione potrà tra l’altro essere svolta la verifica, non espletata in sede di archiviazione, circa la responsabilità dell’indagato per il fatto illecito che – a seguito della sopravvenuta sentenza n. 5 del 2023 – è ora necessaria per disporre la confisca obbligatoria, ma non più automatica, delle armi anche quando il reato sia estinto per oblazione).
Massima n. 45790
Il rispetto del principio del contraddittorio non impone che esso si esplichi con le medesime modalità in ogni tipo di procedimento e neppure sempre e necessariamente nella fase iniziale dello stesso, onde non sono in contrasto con i principi del giusto processo (art. 111, secondo comma, Cost.) i modelli processuali a contraddittorio eventuale e differito, i quali, cioè, in ossequio a criteri di economia processuale e di massima speditezza, adottino lo schema della decisione de plano seguita da una fase a contraddittorio pieno, attivata dalla parte che intenda insorgere rispetto al decisum . ( S. 91/2023 - mass. 45600; S. 74/2022 - mass. 44758; O. 255/2009 - mass. 33876; O. 291/2005 - mass. 29653; O. 352/2003 - mass. 28165; O. 8/2003 - mass. 27504; S. 115/2001 - mass. 26175 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Macerata con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2023.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Franco MODUGNO, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 27 luglio 2023
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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