Corte costituzionale

Sentenza n. 171/2023

Corte cost., sent. 27 luglio 2023, n. 171

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
171/2023
Data di deposito
27 luglio 2023
Data di decisione
20 giugno 2023
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Nicolò Zanon
Presidente
SCIARRA
ECLI
ECLI:IT:COST:2023:171

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 1, decreto-legge n. 44 del 1° aprile 2021
  • art. 4, comma 5, decreto-legge n. 44 del 1° aprile 2021
  • legge n. 76 del 28 maggio 2021
  • art. 1, comma 1, lett. b), decreto-legge n. 172 del 26 novembre 2021
  • legge n. 3 del 21 gennaio 2022
  • art. 8, comma 1, lett. a), decreto-legge n. 24 del 24 marzo 2022
  • art. 8, comma 1, lett. b), decreto-legge n. 24 del 24 marzo 2022
  • legge n. 52 del 19 maggio 2022

Parametri

Massime

Massima n. 45719

Sono dichiarate inammissibili, per inconferenza del parametro, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Padova in funzione di giudice del lavoro, in riferimento all’art. 23 Cost., dell’art. 4, commi 1 e 5, del d.l. n. 44 del 2021, come conv., come sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. b), del d.l. n. 172 del 2021, come conv., e «dall’art. 8, comma 1, lett. a)», del d.l. n. 24 del 2022, come conv., nella parte in cui attribuisce a una circolare del Ministero della salute l’onere di dettare la disciplina delle indicazioni e dei termini per la vaccinazione cui devono sottoporsi gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, sia in generale sia in caso di intervenuta guarigione dal virus SARS-CoV-2. Le disposizioni censurate, nel dettare una disciplina volta a imporre un trattamento sanitario, trovano il loro specifico riferimento costituzionale nell’art. 32, secondo comma, Cost., sicché è unicamente in relazione a tale parametro costituzionale che deve essere valutata la legittimità della scelta, operata dal legislatore, di non esaurire integralmente detta disciplina, ma di rinviare per taluni aspetti a quanto previsto in circolari ministeriali.

Massima n. 45720

È dichiarata inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Padova in funzione di giudice del lavoro, in riferimento all’art. 32 Cost., dell’art. 4, comma 1, del d.l. n. 44 del 2021, come conv. e sostituito, nella parte in cui attribuisce a una circolare del Ministero della salute l’onere di dettare la disciplina delle indicazioni e dei termini per la vaccinazione cui devono sottoporsi gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, sia in generale sia in caso di intervenuta guarigione dal virus SARS-CoV-2. Nel procedimento cautelare a quo il rimettente deve fare applicazione del solo art. 4, comma 5, del d.l. n. 44 del 2021, come conv. e sostituito, che regola la vicenda per cui, in caso di intervenuta guarigione, è disposta la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute; non viene invece in discussione l’obbligatorietà della vaccinazione del personale sanitario, di cui al comma 1.

Massima n. 45721

L’art. 32 Cost. pone una riserva di legge relativa, sicché la Costituzione non fa ricadere sul legislatore l’obbligo di introdurre una disciplina in tutto compiuta, ma ammette che questa sia variamente integrata da atti normativi secondari, così come consente all’amministrazione di adottare atti chiamati a specificare e concretizzare il complesso dei precetti normativi. Nei casi di riserve relative, pertanto, ciò che la legge è tenuta a fare, quando conferisca poteri amministrativi, è definire contenuti e modalità del loro esercizio, che delimitino la discrezionalità dell’amministrazione, la cui attività deve sempre trovare una, pur elastica, copertura legislativa. (Precedenti: S. 25/2023 - mass. 45343; S. 5/2021 - mass. 43193; S. 174/2017 - mass. 40336; S. 115/2011 - mass. 35551; S. 258/1994 - mass. 20856).La particolare intensità della tutela che certamente l’art. 32 Cost. accorda al diritto alla salute – il trattamento sanitario potendo essere determinato e reso obbligatorio per legge al ricorrere di stringenti requisiti – non esclude che la legge, una volta individuata la misura sanitaria imposta, preveda un puntuale intervento dell’amministrazione nell’ambito di una discrezionalità da esercitarsi sulla base di valutazioni soggette al sindacato di attendibilità tecnico-scientifica esperibile dall’autorità giurisdizionale. (Precedenti: S. 25/2023 - mass. 45343; S. 15/2023 - mass. 45317; S. 14/2023 - mass. 45311).(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Padova in funzione di giudice del lavoro in riferimento all’art. 32 Cost., dell’art. 4, comma 5, del d.l. n. 44 del 2021, come conv. e sostituito, nella parte in cui attribuisce a una circolare del Ministero della salute l’onere di dettare la disciplina delle indicazioni e dei termini per la vaccinazione cui devono sottoporsi gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, sia in generale sia in caso di intervenuta guarigione dal virus SARS-CoV-2. L’obbligo di sottoporsi alla vaccinazione è imposto dalla legge, in attuazione di un non irragionevole bilanciamento tra le due confliggenti dimensioni, individuale e collettiva, della salute, così come è ancora la legge a individuare quando gli operatori sanitari sono esenti dall’obbligo vaccinale e a prescrivere la procedura da seguire per accertarne l’adempimento. È sempre la fonte primaria, infine, a determinare le conseguenze derivanti dall’inadempimento di detto obbligo, consistenti nella sospensione dall’attività lavorativa e dalla retribuzione, misure che la Corte costituzionale ha ritenuto strettamente funzionali a perseguire la finalità di riduzione della circolazione del virus. È nella sede legislativa, pertanto, che risiede interamente la disciplina concernente l’obbligo vaccinale. Né rileva, nel contesto delineato, definire la natura giuridica dell’atto dell’amministrazione – del quale la circolare costituisce, com’è noto, mero contenitore – se di natura normativa o meramente amministrativa, giacché è dirimente considerare che, nella descritta cornice di rango primario, al Ministero della salute non era demandato l’esercizio di discrezionalità amministrativa – che implica valutazione, ponderazione e bilanciamento di interessi comunque coinvolti nel procedimento – ma una mera valutazione di ordine tecnico da condurre alla stregua del dato scientifico e della sua rapida evoluzione. L’eventuale scorretto esercizio del potere attribuito all’amministrazione, laddove si ritenesse non attendibile la valutazione tecnico-scientifica che ne è necessariamente alla base, non si riverbera in un vizio della norma di legge, ma determina, semmai, l’illegittimità della circolare amministrativa, che potrà essere conosciuta dai giudici comuni, cui pure ne è rimessa l’interpretazione).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 5, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 (Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 2021, n. 76, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 (Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali), convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 2022, n. 3 e «dall'art. 8, comma 1, lett. a)», del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 (Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza), convertito, con modificazioni, nella legge 19 maggio 2022, n. 52, sollevate, in riferimento all'art. 23 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Padova, in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito e sostituito, sollevata, in riferimento all'art. 32 Cost., dal Tribunale ordinario di Padova, in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 5, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito e sostituito, sollevata, in riferimento all'art. 32 Cost., dal Tribunale ordinario di Padova, in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2023.

F.to:

Silvana SCIARRA, Presidente

Filippo PATRONI GRIFFI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 27 luglio 2023

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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