Corte costituzionale

Sentenza n. 169/2023

Corte cost., sent. 27 luglio 2023, n. 169

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
169/2023
Data di deposito
27 luglio 2023
Data di decisione
6 giugno 2023
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Amoroso
Presidente
SCIARRA
ECLI
ECLI:IT:COST:2023:169

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 61, legge n. 92 del 28 giugno 2012

Parametri

Massime

Massima n. 45774

La presenza di una condanna penale definitiva, al di là degli effetti penali propri, può costituire un fatto oggettivo che in altri contesti, che esulano dal trattamento sanzionatorio dell’illecito commesso, determina le condizioni che non consentono (o fanno venire meno quelle che consentono) l’operatività di istituti diversi. Sono, infatti, configurabili conseguenze della condanna penale consistenti in incapacità giuridiche, limitazioni o preclusioni all’esercizio di facoltà o alla possibilità di ottenere o mantenere benefici: esse sono regolate secondo la disciplina propria dei settori di appartenenza e non sono soggette alle più rigorose garanzie del sistema sanzionatorio penale e in particolare al divieto di retroattività. ( Precedenti citati: S. 126/2021 – mass. 44004; S. 35/2021 – mass. 43709; S. 122/2020 – mass. 43419; S. 248/2019 – mass. 40862; S. 36/2019 – mass. 41664; S. 161/2018 – mass. 40069; S. 22/2018 – mass. 39793; S. 276/2016 – mass. 39476; S. 236/2015 )

Massima n. 45775

Il principio di legalità ed il divieto di retroattività in malam partem trovano applicazione anche con riferimento al diritto sanzionatorio amministrativo al quale, quando la sanzione ha natura sostanzialmente penale, si estende la fondamentale garanzia consacrata dall’art. 25, secondo comma, Cost., e dalla giurisprudenza della Corte EDU relativa all’art. 7 CEDU. Dall’art. 25, secondo comma, Cost. discende il divieto di applicazione retroattiva di una legge che incrimini un fatto in precedenza penalmente irrilevante o che punisca più severamente un fatto già precedentemente incriminato. Tale divieto, data l’ampiezza della sua formulazione, si presta ad essere esteso alle sanzioni amministrative a carattere punitivo: anche rispetto a queste ultime si impone, infatti, la medesima esigenza – di cui tradizionalmente si fa carico il sistema penale in senso stretto – di non sorprendere la persona con una sanzione non prevedibile al momento della commissione del fatto. ( Precedenti; S. 96/2020 – mass. 43356; S. 223/2018 – mass. 40918; S. 223/2018 – mass. 40918; S. 68/2017 – mass. 39455; S. 104/2014; S. 196/2010 – mass. 34707 ). Il processo di assimilazione delle sanzioni amministrative “punitive” alle sanzioni penali, quanto a garanzie costituzionali, ha portato all’estensione ad esse, da parte della Corte costituzionale, di larga parte dello “statuto costituzionale” sostanziale delle sanzioni penali, basato sull’art. 25 Cost., sulla determinatezza dell’illecito e delle sanzioni, sulla violazione del ne bis in idem , sulla retroattività della lex mitior , sulla proporzionalità della sanzione alla gravità del fatto nonché sulla rilevanza di una sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma sanzionatoria. ( Precedenti: S 149/2022 – mass. 44927; S. 185/2021 – mass. 44241; S. 68/2021 – mass. 43807; S.134/2019 – mass. 42641; S. 112/2019 – mass. 42628; S. 63/2019 – mass. 42613; S. 121/2018 – mass. 40807 ). Anche con riguardo alle misure sanzionatorie diverse dalle pene in senso stretto si pone l’esigenza della prefissione ex lege di rigorosi criteri di esercizio del potere relativo all’applicazione (o alla non applicazione) di esse. ( Precedente: S. 447/1988 ).

Massima n. 45776

La revoca dei trattamenti assistenziali configura uno “statuto d’indegnità” per la percezione di determinate provvidenze pubbliche da parte di chi sia risultato colpevole di peculiari delitti: il venir meno dei requisiti di “dignità” alla prestazione è, tuttavia, condizionato alla modalità di espiazione della pena, configurando l’art. 38, primo comma, Cost. un dovere di solidarietà che informa la normativa della pubblica assistenza e beneficenza. Pur dovendosi, infatti, riconoscere al legislatore la possibilità di circoscrivere la platea dei beneficiari delle prestazioni sociali, la modulazione della disciplina delle misure assistenziali non può pregiudicare quelle prestazioni che si configurano come misure di sostegno indispensabili per una vita dignitosa: ne consegue che la revoca della prestazione assistenziale rende la stessa non esigibile allorché la pena irrogata è espiata in regime carcerario ma non verificandosi tale presupposto – come in ipotesi di detenzione domiciliare del condannato – è ripristinata l’erogazione della prestazione. ( Precedenti: S. 137/2021 – mass. 43971, S. 126/2021 – mass. 44004; S. 122/2020 – mass. 43419; O. 138/2022 ). Il legislatore – nell’esercizio della sua discrezionalità nel perimetrare la platea dei beneficiari di prestazioni sociali – ha introdotto il requisito dell’assenza di elementi di indegnità, essenziale per la percezione e il mantenimento di prestazioni assistenziali le quali, rientrando nell’alveo di tutela dell’art. 38 Cost., realizzano e danno concretezza alla vocazione solidaristica del sistema di sicurezza sociale. Detto requisito si connota, in positivo, come l’attitudine del percettore ad essere degno di un beneficio finanziato dall’intera collettività e, in negativo, per l’assenza, in capo allo stesso, di condanne penali per reati di particolare allarme sociale, odiosi per la collettività stessa, e che si accompagnano all’espiazione della pena in regime carcerario; pertanto, rispetto a tale elemento di “meritevolezza”, la condanna penale non costituisce la causa dell’esclusione, ma il presupposto di fatto oggettivo della valutazione di “indegnità”, il dato storico che certifica il venir meno del patto di solidarietà sociale del singolo con la comunità. (Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 7 CEDU, dell’art. 2, comma 61, della legge n. 92 del 2012, nella parte in cui prevede la revoca, con effetto non retroattivo, delle prestazioni previdenziali o assistenziali, comunque denominate, di cui sia titolare il condannato, con sentenza passata in giudicato, per taluni reati di particolare allarme sociale previsti del precedente comma 58, in conseguenza di fatti commessi prima della data di entrata in vigore della stessa legge. La revoca prevista dalla norma censurata – misura sanzionatoria amministrativa non afflittiva, priva di natura sostanzialmente penale, non essendo integrati i criteri Engel – rientra nella categoria degli effetti extrapenali della condanna penale e va qualificata come effetto di quest’ultima in ambito amministrativo; si tratta, pertanto, di una materia estranea a quella penale, ove la condanna per taluni reati determina il venir meno di un requisito personale richiesto per poter fruire delle prestazioni assistenziali).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 61, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), sollevate, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal Tribunale ordinario di Palermo, in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 6 giugno 2023.

F.to:

Silvana SCIARRA, Presidente

Giovanni AMOROSO, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 27 luglio 2023

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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