Corte costituzionale
Sentenza n. 150/2023
Corte cost., sent. 18 luglio 2023, n. 150
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 150/2023
- Data di deposito
- 18 luglio 2023
- Data di decisione
- 7 giugno 2023
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Augusto Antonio Barbera
- Presidente
- SCIARRA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2023:150
Norme oggetto del giudizio
- art. 103, comma 5, decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020
- art. 103, comma 6, decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020
- legge n. 77 del 17 luglio 2020
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 76, Costituzione
- art. 17, comma 2, legge n. 400 del 23 agosto 1988
- art. 17, comma 3, legge n. 400 del 23 agosto 1988
Massime
Massima n. 45653
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Marche, sez. prima, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione e all’art. 17, commi 2 e 3, della legge n. 400 del 1988, dell’art. 103, commi 5 e 6, del d.l. n. 34 del 2020, come conv., nella parte in cui non consente, nell’ipotesi di rigetto dell’istanza di emersione per difetto del requisito reddituale in capo al datore di lavoro, il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. La questione sollevata in via principale, in riferimento all’art. 76 Cost., è inammissibile perché il giudice a quo ha evocato un parametro manifestamente inconferente, non venendo in rilievo alcuna delega legislativa, avendo la norma censurata rinviato, per la sua attuazione, a un decreto ministeriale. La questione sollevata, sempre in via principale, in riferimento all’art. 17, commi 2 e 3, della legge n. 400 del 1988 è inammissibile perché il rimettente ha invocato una norma di legge ordinaria non già come norma interposta rispetto a un parametro costituzionale, bensì direttamente come parametro del giudizio di legittimità costituzionale. Infine, la questione sollevata in via subordinata, in riferimento all’art. 3 Cost., è inammissibile, perché il tertium comparationis individuato dal rimettente – l’art. 5, comma 11-bis, del d.lgs. n. 109 del 2012 e l’art. 9, comma 5, del d.m. 27 maggio 2020 – si riferisce in parte a presupposto controverso, sul quale sarebbe stato onere del rimettente argomentare, e in parte ad una norma secondaria, come tale inidonea ad essere assunta a tertium comparationis. (Precedenti: S. 87/2021 - mass. 43843; S 54/2020 - mass. 41658; S. 33/2019 - mass. 42324).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 103, commi 5 e 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione e all'art. 17, commi 2 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), dal Tribunale amministrativo regionale per le Marche, sezione prima, con l'ordinanza in epigrafe indicata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2023.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Augusto Antonio BARBERA, Redattore
Valeria EMMA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2023
Il Cancelliere
F.to: Valeria EMMA
Testo integrale
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