Corte costituzionale
Sentenza n. 146/2023
Corte cost., sent. 17 luglio 2023, n. 146
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 146/2023
- Data di deposito
- 17 luglio 2023
- Data di decisione
- 7 giugno 2023
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Amoroso
- Presidente
- SCIARRA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2023:146
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 45685
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Torino, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, Cost., dell’art. 168-bis, primo comma, cod. pen, nella parte in cui non prevede l’applicazione dell’istituto della messa alla prova per il reato di omicidio stradale, allorché non ricorra alcuna aggravante e sussistano gli estremi dell'attenuante a effetto speciale del concorso di colpa della vittima nella causazione del sinistro mortale. Il legislatore, secondo una scelta di politica criminale rientrante nella propria discrezionalità, è rimasto fermo nell’individuare i reati per i quali è consentito l’istituto del diritto penale punitivo “non carcerario” della messa alla prova, fissando in modo non irragionevole, quale discrimine per l’accesso al beneficio, la soglia della pena edittale non superiore nel massimo a quattro anni, che si riferisce al reato base non circostanziato, senza così dare rilievo alla circostanza ad effetto speciale prevista dal settimo comma dell’art. 589-bis cod. pen. Nel caso della messa alla prova, infatti, la valutazione del giudice è svolta in limine, prima dell’accertamento giudiziale sull’incolpazione – e, dunque, prima che possa risultare il concorso di un’attenuante a effetto speciale. Né sarebbe sufficiente una mera valutazione prognostica, che l’art. 168-bis cod. pen. non autorizza ad ipotizzare o, ancor di più, nel caso in cui la richiesta o la proposta siano fatte nella fase delle indagini preliminari. L’ipotesi della non punibilità per la particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131-bis cod. pen., è, invece, diversa, in quanto la rilevanza delle attenuanti a effetto speciale è sempre condizionata all’accertamento pieno della diminuente e del reato, presupponendo logicamente la valutazione che un reato, completo di tutti i suoi elementi oggettivi e soggettivi, sia stato commesso dalla persona sottoposta a indagini o dall’imputato. Le vigenti modalità applicative dell’istituto della messa alla prova non minano nemmeno la finalità rieducativa della pena, in quanto, ove risultasse in giudizio che l’evento sia stato determinato dal concorso di colpa della vittima, la pena potrebbe essere ridotta fino a metà di quella prevista per il reato non circostanziato e, in tal modo, soccorrerebbero altri istituti – quali le misure alternative alla detenzione, nonché la sospensione condizionale della pena – parimenti ispirati ad evitare la condanna ad una pena che possa essere percepita come non proporzionata e quindi tale da non favorire la risocializzazione del condannato. È tuttavia auspicabile una più ampia ammissibilità del beneficio della messa alla prova con sospensione del procedimento anche per reati che sono decisamente meno gravi in applicazione di attenuanti ad effetto speciale. Di ciò non potrà non farsi carico il legislatore. (Precedenti: S. 116/2023).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 168-bis, primo comma, del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Torino, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2023.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Giovanni AMOROSO, Redattore
Valeria EMMA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 17 luglio 2023
Il Cancelliere
F.to: Valeria EMMA
Testo integrale
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