Corte costituzionale
Sentenza n. 143/2023
Corte cost., sent. 13 luglio 2023, n. 143
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 143/2023
- Data di deposito
- 13 luglio 2023
- Data di decisione
- 23 maggio 2023
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giulio Prosperetti
- Presidente
- SCIARRA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2023:143
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 45672
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Roma in riferimento all’art. 3, primo comma, Cost., dell’art. 937, primo comma, cod. nav., che introduce una prescrizione biennale dei diritti del personale di volo, facendola decorrere, quando il rapporto di lavoro è assistito da stabilità reale, dal giorno dello sbarco nel luogo di assunzione – e, dunque, successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto –, e non in corso di rapporto, come per i lavoratori comuni. La specialità del lavoro nautico, sia marittimo che aereo, non consente la concreta possibilità di esercizio dei diritti (non limitati ai soli crediti retributivi), in ragione dell’estrema mobilità che lo caratterizza; pertanto la prescrizione più breve di quella ordinaria è volta a compensare, a favore del datore di lavoro, la mancata decorrenza in costanza di rapporto, vigente in generale. Né l’evoluzione tecnologica e la molteplicità degli strumenti informatici disponibili incidono sullo schema normativo, poiché il problema non si riduce alla mera comunicazione dell’atto interruttivo della prescrizione, ma attiene al processo decisionale che lo presuppone, che di regola avviene all’esito di una ponderazione non semplice sull’apertura di un contenzioso con il proprio datore di lavoro e che non può essere affrontato dall’interessato quando è lontano dal proprio contesto ambientale. Infine, nel caso di trasferimento di azienda ex art. 2112 cod. civ., la decorrenza non va riferita alla fine del rapporto con l’impresa cedente, ma a quello con la cessionaria, alla luce della sostanziale continuità dei rapporti e delle selezioni che si frappongono nei diversi trasferimenti, che fanno permanere le ragioni inerenti al decorso della prescrizione stabilito nel codice della navigazione. ( Precedenti: S. 354/2006 – mass. 30733 – 30734; S. 174/1972 – mass. 6411-6412-6413; S. 63/1966 – mass. 2624 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 937, primo comma, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione), sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2023.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Giulio PROSPERETTI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 13 luglio 2023
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto Milana
Testo integrale
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