Corte costituzionale
Sentenza n. 142/2023
Corte cost., sent. 13 luglio 2023, n. 142
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 142/2023
- Data di deposito
- 13 luglio 2023
- Data di decisione
- 7 giugno 2023
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicolò Zanon
- Presidente
- SCIARRA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2023:142
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 1, legge n. 89 del 24 marzo 2001
Parametri
- art. 23, comma 1, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 23, comma 3, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 1-ter, comma 2, legge n. 89 del 24 marzo 2001
- art. 111, comma 2, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 6, par. 1, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- art. 13, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
Massime
Massima n. 45829
L’oggetto delle questioni effettivamente sollevate va individuato alla stregua del contenuto delle censure formulate nella stessa ordinanza di rimessione, e quindi ricostruendo l’effettiva volontà del rimettente in base ad una lettura coordinata della motivazione e del dispositivo. (Precedenti: S. 35/2023 – mass. 45367; S. 228/2022; S. 148/2022; S. 88/2022 – mass. 44801, S. 234/2020 – mass. 43227; S. 224/2020 – mass. 42754). Un’interpretazione non formalistica del canone dell’esatta ed esaustiva indicazione della disposizione censurata, ricavabile dall’art. 23, primo e terzo comma, della legge n. 87 del 1953, impone di identificare il thema decidendum tenendo conto della motivazione e dell’intero contesto dell’ordinanza di rimessione. (Precedenti: S. 12/2023; S. 258/2012 – mass. 36726; S. 181/2011 –mass. 35676).
Massima n. 45830
La presentazione dell’istanza di accelerazione introdotta come rimedio preventivo nell’ambito del processo penale dall’art. 1-ter, comma 2, della legge n. 89 del 2001 non offre alcuna garanzia di contrazione dei tempi processuali, non innesta un modello procedimentale alternativo e non costituisce, perciò, uno strumento a disposizione della parte interessata per prevenire l’ulteriore protrarsi del processo, né implica una priorità nella trattazione del giudizio. (Precedente: S. 175/2021 – mass. 44148).
Massima n. 45831
In sintonia con la giurisprudenza della Corte EDU, i rimedi preventivi sono non solo ammissibili, eventualmente in combinazione con quelli indennitari, ma addirittura preferibili, in quanto volti a evitare che i procedimenti giudiziari si protraggano eccessivamente nel tempo. Occorre, tuttavia, che ne consegua un rimedio effettivo, ciò che accade soltanto laddove venga realmente resa più sollecita la decisione da parte del giudice competente. (Precedenti: S. 107/2023l – mass. 45546, S. 175/2021 – mass. 44148, S. 88/2018 – mass. 40124).Non rientra nel catalogo dei rimedi preventivi effettivi l’imposizione di adempimenti che costituiscano espressione di una mera facoltà del ricorrente con effetto puramente dichiarativo di un interesse già incardinato nel processo e di mera “prenotazione della decisione” – che può comunque intervenire oltre il termine di ragionevole durata del correlativo grado di giudizio – in quanto essi non avrebbero efficacia effettivamente acceleratoria del processo. (Precedenti: S. 169/2019 – mass. 42064, S. 34/2019 – mass. 41216).La presentazione dell’istanza di accelerazione da depositare nel giudizio davanti alla Corte di cassazione non vincola il giudice a quanto richiestogli, ossia ad instradare su un binario preferenziale il processo nel quale l’istanza è depositata: nulla esclude che il processo, pur a fronte di una siffatta istanza, possa comunque proseguire e protrarsi oltre il termine di sua ragionevole durata, in violazione anche dell’art. 111, secondo comma, Cost. (Precedenti: S. 169/2019 – mass. 42064; S. 88/2018 – mass. 40124).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 6, par. 1, e 13 CEDU, l’art. 2, comma 1, della legge n. 89 del 2001, nella parte in cui prevede l’inammissibilità della domanda di equa riparazione nel caso di mancato esperimento del rimedio preventivo costituito dal deposito dell’istanza di accelerazione nel giudizio davanti alla Corte di cassazione, previsto dall’art. 1-ter, comma 6, della medesima legge. La disciplina processuale di tale giudizio, infatti, non ricollega al deposito dell’istanza in esame alcun effetto significativo sui tempi del procedimento, dal momento che il legislatore non ha previsto, come conseguenza della presentazione di essa, l’attivazione, fosse pure mediata dalla valutazione del giudice, di un diverso – e, in tesi, più celere – modulo procedimentale per addivenire alla decisione della causa. La mancata presentazione di tale istanza può eventualmente assumere rilievo – come indice di sopravvenuta carenza o non serietà dell’interesse al processo del richiedente – ai fini della determinazione del quantum dell’indennizzo ex lege n. 89 del 2001). (Precedenti: S. 175/2021 – mass. 44148, S. 121/2020 – mass. 42577, S. 169/2019 – mass. 42064).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), nella parte in cui prevede l'inammissibilità della domanda di equa riparazione nel caso di mancato esperimento del rimedio preventivo di cui all'art. 1-ter, comma 6, della medesima legge.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2023.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Nicolò ZANON, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 13 luglio 2023
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto Milana
Testo integrale
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