Corte costituzionale
Sentenza n. 141/2023
Corte cost., sent. 11 luglio 2023, n. 141
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 141/2023
- Data di deposito
- 11 luglio 2023
- Data di decisione
- 21 giugno 2023
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Viganò
- Presidente
- SCIARRA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2023:141
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 45820
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. l’art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4), cod. pen. sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen. La particolare tenuità del danno patrimoniale determina, di regola, una sensibile riduzione del contenuto di disvalore dei reati che offendono il patrimonio, o anche il patrimonio, e di tale ridotto disvalore il giudice deve poter tenere conto nella commisurazione del trattamento sanzionatorio, senza essere vincolato a ignorarlo in ragione soltanto della recidiva reiterata che nulla ha a che vedere con la gravità oggettiva e soggettiva del reato, cui la pena – in un sistema orientato alla “colpevolezza per il fatto”, e non alla “colpa d’autore”, o alla mera neutralizzazione della pericolosità – è chiamata a dare risposta; ciò tanto più in relazione a delitti – quali, nella specie, la rapina e l’estorsione – caratterizzati da un minimo edittale particolarmente elevato (cinque anni di reclusione), frutto di un progressivo inasprimento rispetto alle scelte originarie del codice, e tuttavia suscettibili di ricomprendere nella propria sfera applicativa anche fatti di modesta gravità sotto il profilo dell’entità del danno e delle modalità della condotta. Il divieto di prevalenza previsto dalla disposizione censurata dal GUP del Tribunale di Grosseto viola pertanto il principio di proporzionalità della pena perché, non consentendo al giudice di adeguare la sanzione al concreto disvalore del singolo fatto di reato, può comportare l’applicazione di una pena manifestamente sproporzionata per eccesso. (Precedenti: S. 120/2023 - mass. 45595, 45597; S. 94/2023 - mass. 45533; S. 190/2020 - mass. 43265; S. 56/2021; S. 251/2012 - mass. 36711).
Per questi motivi
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62, numero 4), cod. pen. sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2023. F.to: Silvana SCIARRA, Presidente Francesco VIGANÒ, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria l'11 luglio 2023 Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto Milana
Testo integrale
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