Corte costituzionale
Sentenza n. 129/2023
Corte cost., sent. 23 giugno 2023, n. 129
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 129/2023
- Data di deposito
- 23 giugno 2023
- Data di decisione
- 20 aprile 2023
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicolò Zanon
- Presidente
- SCIARRA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2023:129
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, legge n. 210 del 25 febbraio 1992
Parametri
Massime
Massima n. 45598
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di cassazione, sez. lavoro, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 Cost. dell'art. 1, comma 1, della legge n. 210 del 1992, nella parte in cui, asserisce il rimettente, non prevede che la tutela mediante indennizzo, a carico dello Stato, a quanti abbiano riportato menomazioni permanenti della integrità psico-fisica a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, spetti anche ai soggetti che tali conseguenze abbiano patito per essere stati sottoposti a vaccinazione non obbligatoria, ma raccomandata, antimeningococcica. Il quadro normativo rilevante contiene elementi che il rimettente non ha preso in considerazione. Sebbene, infatti, le vaccinazioni contro il meningococco di gruppo B e C, in seguito all'approvazione della legge di conversione n. 119 del 2017 del d.l. n. 73 del 2017, non sono più obbligatorie, ma solo raccomandate, l'art. 5-quater, inserito a sua volta in sede di conversione, rinvia alla legge n. 210 del 1992, in materia di indennizzi, prevendendone l'applicazione a tutti i soggetti che, a causa delle vaccinazioni indicate nell'art. 1, abbiano riportato lesioni o infermità permanenti. Per vero, dall'indicato art. 5-quater è possibile trarre conclusioni diverse, financo opposte tra loro: ad esempio che abbia funzione ricognitiva, come una sorta di "rinvio fisso" all'impianto originario dell'art. 1, cosicché si riferisca alle sole vaccinazioni obbligatorie; o che, al contrario, come emerge dai lavori preparatori, nonché dalla giurisprudenza costituzionale, il legislatore abbia voluto riconoscere il diritto all'indennizzo anche ai danneggiati dalle vaccinazioni raccomandate. Inoltre andrebbe ulteriormente stabilito se esso risulti ratione temporis applicabile alla fattispecie oggetto del giudizio principale, che riguarda una vaccinazione somministrata ad un minore nel febbraio 2008. Al contrario, l'ordinanza di rimessione rimane silente rispetto a tutte le questioni interpretative prospettate, determinando una lacuna che compromette irrimediabilmente l'iter logico argomentativo posto a fondamento delle valutazioni del rimettente sia sulla rilevanza, sia sulla non manifesta infondatezza. (Precedenti: S. 42/2023 - mass. 45413; S. 35/2023 - mass. 45368; S. 29/2023 - mass. 45344; S. 232/2021 - mass. 44389; S. 194/2021 - mass. 44214; S. 61/2021 - mass. 43765; S. 264/2020 - mass. 43269; S. 118/2020 - mass. 43420; S. 266/2019 - mass. 40921; S. 150/2019 - mass. 41415; S. 5/2018 - mass. 39688; S. 268/2017 - mass. 40637; S. 107/2012 - mass. 36289; S. 423/2000 - mass. 25734; S. 118/1996 - mass. 22329; S. 27/1998 - mass. 23685; O. 244/2017 - mass. 40153).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 2023.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Nicolò ZANON, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 23 giugno 2023.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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