Corte costituzionale

Sentenza n. 129/2023

Corte cost., sent. 23 giugno 2023, n. 129

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
129/2023
Data di deposito
23 giugno 2023
Data di decisione
20 aprile 2023
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Nicolò Zanon
Presidente
SCIARRA
ECLI
ECLI:IT:COST:2023:129

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 1, legge n. 210 del 25 febbraio 1992

Parametri

Massime

Massima n. 45598

Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di cassazione, sez. lavoro, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 Cost. dell'art. 1, comma 1, della legge n. 210 del 1992, nella parte in cui, asserisce il rimettente, non prevede che la tutela mediante indennizzo, a carico dello Stato, a quanti abbiano riportato menomazioni permanenti della integrità psico-fisica a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, spetti anche ai soggetti che tali conseguenze abbiano patito per essere stati sottoposti a vaccinazione non obbligatoria, ma raccomandata, antimeningococcica. Il quadro normativo rilevante contiene elementi che il rimettente non ha preso in considerazione. Sebbene, infatti, le vaccinazioni contro il meningococco di gruppo B e C, in seguito all'approvazione della legge di conversione n. 119 del 2017 del d.l. n. 73 del 2017, non sono più obbligatorie, ma solo raccomandate, l'art. 5-quater, inserito a sua volta in sede di conversione, rinvia alla legge n. 210 del 1992, in materia di indennizzi, prevendendone l'applicazione a tutti i soggetti che, a causa delle vaccinazioni indicate nell'art. 1, abbiano riportato lesioni o infermità permanenti. Per vero, dall'indicato art. 5-quater è possibile trarre conclusioni diverse, financo opposte tra loro: ad esempio che abbia funzione ricognitiva, come una sorta di "rinvio fisso" all'impianto originario dell'art. 1, cosicché si riferisca alle sole vaccinazioni obbligatorie; o che, al contrario, come emerge dai lavori preparatori, nonché dalla giurisprudenza costituzionale, il legislatore abbia voluto riconoscere il diritto all'indennizzo anche ai danneggiati dalle vaccinazioni raccomandate. Inoltre andrebbe ulteriormente stabilito se esso risulti ratione temporis applicabile alla fattispecie oggetto del giudizio principale, che riguarda una vaccinazione somministrata ad un minore nel febbraio 2008. Al contrario, l'ordinanza di rimessione rimane silente rispetto a tutte le questioni interpretative prospettate, determinando una lacuna che compromette irrimediabilmente l'iter logico argomentativo posto a fondamento delle valutazioni del rimettente sia sulla rilevanza, sia sulla non manifesta infondatezza. (Precedenti: S. 42/2023 - mass. 45413; S. 35/2023 - mass. 45368; S. 29/2023 - mass. 45344; S. 232/2021 - mass. 44389; S. 194/2021 - mass. 44214; S. 61/2021 - mass. 43765; S. 264/2020 - mass. 43269; S. 118/2020 - mass. 43420; S. 266/2019 - mass. 40921; S. 150/2019 - mass. 41415; S. 5/2018 - mass. 39688; S. 268/2017 - mass. 40637; S. 107/2012 - mass. 36289; S. 423/2000 - mass. 25734; S. 118/1996 - mass. 22329; S. 27/1998 - mass. 23685; O. 244/2017 - mass. 40153).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 2023.

F.to:

Silvana SCIARRA, Presidente

Nicolò ZANON, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 23 giugno 2023.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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