Corte costituzionale

Sentenza n. 126/2023

Corte cost., sent. 22 giugno 2023, n. 126

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
126/2023
Data di deposito
22 giugno 2023
Data di decisione
10 maggio 2023
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Giovanni Amoroso
Presidente
SCIARRA
ECLI
ECLI:IT:COST:2023:126

Parametri

Massime

Massima n. 45700

I provvedimenti giurisdizionali che danno origine a un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato devono essere riguardati nell’ambito dei limiti che il potere giudiziario incontra nell’ordinamento a garanzia delle attribuzioni costituzionali delle Camere. ( O. 225/2017; S. 52/2016; O. 334/2008; S. 129/1981 ). La prospettazione di un eventuale error in iudicando da parte del giudice nell’interpretare una data disposizione non può essere demandata alla Corte costituzionale in sede di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, ma va fatta valere attraverso i mezzi di impugnazione contro il provvedimento ritenuto illegittimo. (Precedenti: O. 39/2019 - mass. 42191; S. 290/2007; S. 222/2007 – mass. 31428; S. 150/2007; S. 2/2007 – mass. 30944 ).

Massima n. 45701

I regolamenti parlamentari costituiscono una fonte dotata di una sfera di competenza riservata e distinta da quella della legge ordinaria. ( Precedente: S. 120/2014-mass. 37920 ). L’autonomia normativa sancita dall’art. 64, primo comma, Cost., è connotato essenziale ai fini del riconoscimento della posizione di assoluta indipendenza del Parlamento e, dunque, del libero ed efficiente svolgimento delle funzioni dello stesso. ( Precedenti: S. 262/2017 – mass. 40994; S. 231/1975 – mass. 8073 ).

Massima n. 45702

Raggiunta l’età nella quale cessa l’attività lavorativa, a ciascuno deve essere assicurato un minimo vitale che, in deroga al principio della generale responsabilità del debitore, non può essere oggetto di esecuzione coattiva da parte dei creditori; si tratta di un limite coessenziale alla funzione svolta dai trattamenti previdenziali ai sensi dell’art. 38 Cost., argine invalicabile alle azioni esecutive di soggetti terzi sui trattamenti di natura previdenziale nell’ambito di un bilanciamento con il diritto alla tutela giurisdizionale in executivis . ( Precedenti: S. 12/2019; S. 85/2015 – mass. 38375; S. 506/2002 – mass. 27466 ). I trattamenti vitalizi rivestono la funzione, costituzionalmente rilevante, di assicurare a tutti l’accesso alle cariche elettive e l’esecuzione indipendente delle relative funzioni, scongiurando il rischio che lo svolgimento del munus parlamentare possa rimanere sprovvisto di adeguata protezione previdenziale. I vitalizi parlamentari, pertanto, pur se in origine non potevano essere assimilati a trattamenti pensionistici in senso stretto, svolgono una funzione previdenziale. ( Precedenti: S. 237/2022 – mass. 45147; S. 182/2022 – mass. 44952; S. 136/202 2).

Massima n. 45703

Nell’ambito dell’autonomia regolamentare attribuita alle Camere dall’art. 64, primo comma, Cost., è ricompreso il potere di disciplinare, con propri regolamenti, anche c.d. “minori” (in quanto promananti dagli Uffici di presidenza delle Camere) i vitalizi dei deputati, pur essendo anche possibile una disciplina di tali trattamenti da parte della legge. ( Precedente: S. 237/2022 – mass. 45147 ). (Nel caso di specie, è dichiarato che non spettava al Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell’esecuzione, non applicare, nella procedura esecutiva riguardante un ex parlamentare, l’art. 15 del regolamento per gli assegni vitalizi dei deputati che, nel testo vigente ratione temporis stabiliva, richiamando l’art. 545 cod. proc. civ., un limite di pignorabilità per i trattamenti vitalizi dei deputati; per l’effetto, è disposto l’annullamento dell’ordinanza con cui detto giudice ha disposto l’assegnazione integrale in favore del creditore procedente del trattamento vitalizio dell’ex parlamentare esecutato, limitatamente alla misura eccedente a quanto previsto dall’art. 15. L’ordinanza ha determinato un’illegittima menomazione del potere regolamentare riconosciuto alla ricorrente dall’art. 64, primo comma, Cost., dal momento che la norma regolamentare non applicata dal giudice costituiva una previsione naturaliter correlata alla possibilità delle Camere di disciplinare, con propri regolamenti, i trattamenti vitalizi e di attribuire loro natura previdenziale).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara che non spettava al Tribunale ordinario di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, non applicare l'art. 15 del regolamento per gli assegni vitalizi dei deputati, approvato dall'Ufficio di presidenza nella riunione del 30 luglio 1997, nel testo modificato con delibera dello stesso Ufficio 9 febbraio 2000, n. 195;

2) annulla, per l'effetto, l'ordinanza di assegnazione del vitalizio emanata dal Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, in data 22 gennaio 2019, nell'ambito della procedura esecutiva R.G.E. n. 610/2018, limitatamente all'assegnazione del vitalizio in misura eccedente quanto previsto dall'art. 15 del regolamento per gli assegni vitalizi dei deputati, nella parte in cui esso richiama i limiti di pignorabilità dei crediti di natura previdenziale stabiliti dall'art. 545 del codice di procedura civile.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 2023.

F.to:

Silvana SCIARRA, Presidente

Giovanni AMOROSO, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 22 giugno 2023.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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