Corte costituzionale

Sentenza n. 125/2023

Corte cost., sent. 16 giugno 2023, n. 125

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
125/2023
Data di deposito
16 giugno 2023
Data di decisione
19 aprile 2023
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giovanni Amoroso
Presidente
SCIARRA
ECLI
ECLI:IT:COST:2023:125

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 3, secondo periodo, legge della Regione Calabria n. 22 del 7 luglio 2022
  • art. 2, comma 4, legge della Regione Calabria n. 22 del 7 luglio 2022
  • art. 2, comma 6, legge della Regione Calabria n. 22 del 7 luglio 2022
  • art. 2, comma 5, legge della Regione Calabria n. 22 del 7 luglio 2022

Parametri

Massime

Massima n. 45698

L’esigenza di un’adeguata motivazione a fondamento dell’impugnazione si pone in termini ancora più rigorosi nei giudizi proposti in via principale rispetto a quelli instaurati in via incidentale, in quanto il ricorrente ha l’onere non soltanto di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali di cui denuncia la violazione, ma anche di suffragare le ragioni del dedotto contrasto con argomentazioni chiare, complete e sufficientemente articolate, che contengano una sia pur sintetica argomentazione di merito a sostegno delle censure. (Precedenti: S. 265/2022 – mass. 45264; S. 259/2022 – mass. 45171; S. 217/2022 – mass. 45115; S. 135/2022 – mass. 44991; S. 170/2021 – mass. 44135; S. 279/2020 – mass. 43135).(Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile, perché generica e tautologica, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 2, commi 3, secondo periodo, 4 e 6, della legge reg. Calabria n. 22 del 2022 che prevede – per le straordinarie esigenze di incrementare le risorse del settore sanitario a seguito dell’emergenza COVID-19, in caso di impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili e in assenza di valide graduatorie di concorso pubblico – l’eccezionale e temporanea possibilità di conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, anche a medici in possesso di diploma di specializzazione in disciplina equipollente o affine a quella richiesta e, in loro mancanza, anche a medici privi del diploma di specializzazione. Il ricorrente limita ad affermare la differenza della disciplina regionale rispetto all’art. 2-bis del d.l. n. 18 del 2020, come conv., senza articolare alcuna argomentazione specifica relativa alla dedotta violazione; né si confronta con il complessivo quadro evolutivo della normativa statale sul tema che, in più occasioni, ha previsto la possibilità di contratti a termine, anche di lavoro autonomo in modo da fronteggiare l’emergenza con soluzioni temporanee). (Precedente: S. 36/2022 – mass. 44654)

Massima n. 45699

Il ricorso nei confronti di una disposizione regionale, impugnata per aver invaso le attribuzioni di competenza legislativa statale, deve essere adeguatamente motivato e deve chiarire come si realizzi il denunciato vulnus . Occorre, in particolare, che la normativa statale di riferimento sia specificamente richiamata, richiedendosi una motivazione ancora più rigorosa e stringente in ordine al nesso di pertinenza di quest’ultima rispetto ai parametri evocati e alla disposizione impugnata. ( Precedente: S. 106/2020-mass. 43001 ). Il ricorso statale, quando lamenta la violazione di un titolo di competenza legislativa concorrente, deve indicare i principi fondamentali della materia asseritamente lesi dalla normativa regionale impugnata. ( Precedenti: S. 143/2020 – mass. 43404; S. 159/2018 – mass. 40048; S. 122/2018 –mass. 41316; S. 54/2015; S. 141/2013 ). (Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile, per carenze nella motivazione, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo, in riferimento all’art. 117, commi secondo, lett. l , e terzo, Cost., dell’art. 2, comma 5, della legge reg. Calabria n. 22 del 2022 che – integrando le disposizioni relative alla temporanea ed eccezionale possibilità di conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, anche a medici privi del diploma di specializzazione – prevede l’organizzazione, da parte della Regione, di percorsi formativi dedicati all’acquisizione di competenze teorico-pratiche negli ambiti di loro potenziale impiego. Il ricorrente, nel dedurre la violazione della competenza legislativa statale esclusiva nella materia «ordinamento civile» e di quella concorrente nella materia «professioni» non fa alcun riferimento alla legislazione statale, anche di derivazione europea, che presidia la formazione specialistica dei medici, né ai principi fondamentali in tema di disciplina delle professioni).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 3, secondo periodo, 4, 5 e 6, della legge della Regione Calabria 7 luglio 2022, n. 22 (Misure per fronteggiare la situazione emergenziale sanitaria), promosse, in riferimento agli artt. 3 e 117, commi secondo, lettera l), e terzo, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 aprile 2023.

F.to:

Silvana SCIARRA, Presidente

Giovanni AMOROSO, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 16 giugno 2023.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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