Corte costituzionale

Sentenza n. 120/2023

Corte cost., sent. 15 giugno 2023, n. 120

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
120/2023
Data di deposito
15 giugno 2023
Data di decisione
24 maggio 2023
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Stefano Petitti
Presidente
SCIARRA
ECLI
ECLI:IT:COST:2023:120

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 45595

Le circostanze attenuanti generiche hanno, di regola, la funzione di adeguare la misura concreta della pena, e non quella di correggere l'eventuale sproporzione dei minimi edittali. ( Precedente: S. 63/2022 - mass. 44730 ).

Massima n. 45596

Il raffronto tra fattispecie normative diretto a vagliare la ragionevolezza delle scelte legislative di dosimetria penale deve avere ad oggetto casistiche omogenee, risultando altrimenti improponibile la stessa comparazione, rilievo tanto più ovvio quando si prospetti l'estensione di un'attenuante ad effetto speciale, che, per sua stessa natura, deroga all'ordinario effetto diminuente. (Precedenti: S. 136/2020 - mass. 43506; S. 282/2010 - mass. 34928; S. 161/2009 - mass. 33451).(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Firenze, sez. prima penale, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., dell'art. 629 cod. pen., nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente i due terzi quando il fatto risulti di lieve entità. Il rimettente chiede di ottenere l'addizione indicata invocando come tertium comparationis l'attenuante prevista per il reato di violenza sessuale - 609-bis, terzo comma, cod. pen. -, tertium del tutto eterogeneo, quindi radicalmente inidoneo alla comparazione. Oltre che sul piano della costruzione legislativa delle fattispecie, l'eterogeneità tra l'estorsione e la violenza sessuale si misura nella stessa peculiare configurazione che l'attenuante di cui all'art. 609-bis, terzo comma, cod. pen. ha assunto presso la giurisprudenza di legittimità, che collega il riconoscimento dell'attenuante in questione a una valutazione globale del fatto guidata da indici palesemente inconferenti alla dimensione patrimoniale dell'estorsione, in quanto rapportati al grado di compressione della libertà sessuale e al conseguente danno arrecato alla vittima in termini psichici).

Massima n. 45597

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., l'art. 629 cod. pen., nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. La disciplina censurata dal Tribunale di Roma e, in via subordinata, dal Tribunale di Firenze, a fronte di una tipizzazione legislativa rimasta inalterata, ha registrato nel tempo un progressivo inasprimento del trattamento sanzionatorio, per cui l'innalzamento del minimo edittale da tre a cinque anni (operato dall'art. 8 del d.l. n. 419 del 1991, come conv.) ha determinato una sostanziale impossibilità di accedere al beneficio della sospensione condizionale della pena. Riguardo specificamente l'entità del minimo edittale, l'inesistenza di un'attenuante di lieve entità determina un vulnus ai principi costituzionali di ragionevolezza e finalità rieducativa della pena. La mancata previsione di una «valvola di sicurezza» che consenta al giudice di moderare la pena, onde adeguarla alla gravità concreta del fatto estorsivo, può determinare infatti l'irrogazione di una sanzione non proporzionata ogni qual volta il fatto medesimo si presenti totalmente immune dai profili di allarme sociale che hanno indotto il legislatore a stabilire per questo titolo di reato un minimo edittale di notevole asprezza. Ciò comporta la necessità di estendere al reato in esame la medesima «valvola di sicurezza» (contenuta nell'art. 311 cod. pen.) prevista per il sequestro di persona a scopo di estorsione, al primo affine, poiché gli indici dell'attenuante di lieve entità del sequestro estorsivo risultano coerenti con la fisionomia oggettiva del delitto di estorsione. (Precedenti: S. 244/2022 - mass. 45209; S. 68/2012 - mass. 36174).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 629 del codice penale, nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 629 cod. pen., nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente i due terzi quando il fatto risulti di lieve entità, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 2023.

F.to:

Silvana SCIARRA, Presidente

Stefano PETITTI, Redattore

Igor DI BERNARDINI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 15 giugno 2023.

Il Cancelliere

F.to: Igor DI BERNARDINI

Testo integrale

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