Corte costituzionale

Sentenza n. 12/2023

Corte cost., sent. 2 febbraio 2023, n. 12

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
12/2023
Data di deposito
2 febbraio 2023
Data di decisione
20 dicembre 2022
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Maria Rosaria San Giorgio
Presidente
SCIARRA
ECLI
ECLI:IT:COST:2023:12

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 5, ter, decreto-legge n. 102 del 31 agosto 2013
  • legge n. 124 del 28 ottobre 2013

Parametri

Massime

Massima n. 45326

Le precedenti pronunce di inammissibilità non comportano alcun effetto impeditivo nei confronti di successive censure, pure analoghe, relative alla medesima norma, posto che la riproposizione della stessa questione è preclusa soltanto nel corso del medesimo giudizio. ( Precedente: S. 99/2017 - mass. 40418 ).

Massima n. 45327

Allorché le censure di illegittimità costituzionale investano la regula iuris dalla quale dipende la stessa potestas iudicandi del rimettente, non si configura una macroscopica carenza dei presupposti della stessa incidente sulla rilevanza e quindi sull'ammissibilità delle questioni sollevate. ( Precedenti: S. 112/1993 - mass. 19509; S. 314/1992 - mass. 18630 ).

Massima n. 45328

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla CTR dell'Emilia-Romagna in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dell'art. 2, comma 5-ter, del d.l. n. 102 del 2013, come convertito, secondo cui l'annotazione catastale del carattere di ruralità dei fabbricati, necessaria ai fini dell'operatività dell'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili (ICI), ha efficacia retroattiva sino al quinto anno antecedente alla presentazione della domanda di variazione catastale. Il rimettente, supponendo che la soppressione, conseguente a frazionamento, delle particelle catastali relative ad immobili per i quali è richiesto il riconoscimento della ruralità e la loro confluenza in nuovi subalterni renda impossibile l'annotazione ai sensi dell'art. 13, comma 14-bis, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, muove da un presupposto ermeneutico non corretto, poiché omette di considerare che la registrazione retrospettiva rientra nella funzione di aggiornamento propria del catasto e trascura la finalità di agevolazione sottesa alla portata retroattiva della normativa censurata, in quanto di interpretazione autentica. Essa infatti detta una disciplina procedimentale che è rivolta essenzialmente al passato, perché consente di dare evidenza catastale alla circostanza che un determinato fabbricato, che nel periodo considerato risultava censito, possedesse i requisiti di ruralità, essendo, invece, irrilevante che in un momento successivo esso abbia assunto una diversa configurazione catastale. (Precedente: O. 115/2015 - mass. 38416).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 (Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici), convertito, con modificazioni, nella legge 28 ottobre 2013, n. 124, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 2022.

F.to:

Silvana SCIARRA, Presidente

Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattore

Valeria EMMA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 2 febbraio 2023.

Il Cancelliere

F.to: Valeria EMMA

Testo integrale

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