Corte costituzionale
Sentenza n. 114/2023
Corte cost., sent. 8 giugno 2023, n. 114
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 114/2023
- Data di deposito
- 8 giugno 2023
- Data di decisione
- 5 aprile 2023
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Marco D'Alberti
- Presidente
- SCIARRA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2023:114
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge della Regione Molise n. 14 del 4 agosto 2022
- art. 2, legge della Regione Molise n. 14 del 4 agosto 2022
Parametri
- art. 81, comma 3, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
- decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011
Massime
Massima n. 45615
L’armonizzazione dei bilanci pubblici è finalizzata a rendere i documenti contabili delle amministrazioni pubbliche omogenei e confrontabili e – dopo la legge n. 42 del 2009 e la legge cost. n. 1 del 2012, che ne ha sancito il passaggio dalla competenza concorrente a quella esclusiva dello Stato – ha assunto gradualmente una fisionomia più ampia e rigorosa attraverso la legislazione ordinaria, anche per mezzo dei principi contabili espressi dal d.lgs. n. 118 del 2011, che sono espressione della competenza esclusiva statale nella materia dell’armonizzazione dei bilanci pubblici e rappresentano norme interposte rispetto all’art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost. Gli enti territoriali sono tenuti ad attenervisi scrupolosamente, in quanto le regole poste a tutela della finanza pubblica sono indefettibili e inderogabili. ( Precedenti: S. 81/2023 – mass. 45458; S. 268/2022 – mass. 45257; S. 184/2016 – mass. 38970 ). La tempistica dettata dal legislatore statale per l’approvazione dei documenti di bilancio, elemento coessenziale della disciplina vigente in materia, è sottratta alla possibilità di interventi da parte del legislatore regionale, pena la frammentazione del quadro regolatorio (che la competenza legislativa esclusiva, assegnata allo Stato, mira a superare ai fini di un efficace monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica) e la compromissione dell’attendibilità dei valori contabili espressi nel rendiconto (in contrasto con l’inderogabile principio di continuità tra gli esercizi finanziari, che richiede il collegamento genetico tra i bilanci secondo la loro sequenza temporale). ( Precedenti: S. 268/2022 – mass. 42458; S. 274/2017 – mass. 41122 ). La legge regionale di riconoscimento di un debito fuori bilancio, ai sensi del comma 3 dell’art. 73 del d.lgs. n. 118 del 2011, deve contestualmente individuare le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti a tale riconoscimento. Le risorse occorrenti devono essere rinvenute nel bilancio di previsione che gestisce l’esercizio in cui la spesa è introdotta e alle regioni non è consentito intervenire sulle previsioni di un esercizio ormai concluso. ( Precedenti: S. 81/2023 – mass. 45457; S. 51/2023 – mass. 45434 ). Sussiste un inscindibile collegamento funzionale fra il rispetto del principio di annualità del bilancio, espresso al par. 1 dell’Allegato 1 al d.lgs. n. 118 del 2011 (in ragione del quale il bilancio è predisposto con cadenza annuale, secondo periodi di gestione coincidenti con l’anno solare) e la legittimità della copertura finanziaria del provvedimento legislativo regionale che dispone il riconoscimento del debito fuori bilancio. La mancata individuazione, da parte del Consiglio regionale, della copertura finanziaria del relativo onere nell’esercizio di riferimento comporta anche la violazione dell’art. 81, terzo comma, Cost., in relazione all’art. 19, comma 2, della legge n. 196 del 2009, puntualmente attuativa del precetto costituzionale. ( Precedenti: S. 84/2023 – mass. 45465; S. 48/2023 – mass. 45377; S. 235/2020 – mass. 42573 ). La specificità del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio, regolato dall’art. 73 del d.lgs. n. 118 del 2011, esige il sostanziale rispetto dei principi contabili dettati dal legislatore statale, per cui l’applicazione a tale procedimento del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, enunciato al par. 18 dell’Allegato 1 al d.lgs. n. 118 del 2011, si risolverebbe nella sostanziale disapplicazione della disciplina statale che lo regola. (Nel caso di specie, sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 81, terzo comma, e 117, secondo comma, lett. e , Cost., quest’ultimo in relazione al d.lgs. n. 118 del 2011, gli artt. 1 e 2 della legge reg. Molise n. 14 agosto del 2022. Le disposizioni impugnate dal Governo contrastano con il principio contabile, promanante dalla competenza legislativa esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, dell’annualità del bilancio e, contestualmente, della necessità di copertura finanziaria, prescritta dall’art. 19, comma 3, della legge n. 196 del 2009 in attuazione del precetto costituzionale, avendo il legislatore regionale imputato un debito riconosciuto nel 2022 all’esercizio di bilancio 2021, anziché a quello dell’esercizio in corso).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Molise 4 agosto 2022, n. 14, recante «Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. (derivante dai servizi per il T.P.L. ferroviario resi da Trenitalia S.p.A. nell'anno 2020)».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2023.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Marco D'ALBERTI, Redattore
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'8 giugno 2023.
Il Cancelliere
F.to: Igor DI BERNARDINI
Testo integrale
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