Corte costituzionale

Ordinanza n. 83/2023

Corte cost., ord. 2 maggio 2023, n. 83

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
83/2023
Data di deposito
2 maggio 2023
Data di decisione
9 marzo 2023
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Modugno
Presidente
SCIARRA
ECLI
ECLI:IT:COST:2023:83

Norme oggetto del giudizio

  • art. 9, comma 2, decreto legislativo n. 68 del 29 marzo 2012
  • art. 9, comma 12, decreto legislativo n. 68 del 29 marzo 2012

Parametri

Massime

Massima n. 45450

Perché si proceda al sindacato di costituzionalità della legge è anzitutto necessario che il giudice debba effettivamente applicare la disposizione della cui legittimità costituzionale dubita nel procedimento pendente avanti a sé. (Precedenti: S. 247/2021 - mass. 44378; S. 253/2019 - mass. 41927; S. 177/2018 - mass. 40191).(Nella specie sono dichiarate manifestamente inammissibili - in quanto palesemente prive del requisito della rilevanza con riguardo all'oggetto del giudizio a quo - le questioni di legittimità costituzionale, sollevate, dal Giudice di pace di La Spezia in riferimento agli artt. 2, 3 e 33, quarto comma, Cost., dell'art. 9, comma 12, del d.lgs. n. 68 del 2012, in combinato disposto con il comma 2 dello stesso articolo. L'art. 9, comma 2, prevede che le università esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio e gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 104 del 1992 o con un'invalidità pari o superiore al 66 per cento, mentre il comma 12 del medesimo articolo stabilisce che alle università non statali legalmente riconosciute siano attribuiti, al fine di garantire ad esse una adeguata copertura degli oneri finanziari derivanti, specifici incentivi commisurati all'impegno degli atenei per il diritto allo studio. Il giudice a quo, nel caso al suo esame, deve fare applicazione del comma 2 dell'art. 9, che prevede l'esonero e non del comma 12 che stabilisce i contributi alle università per far fronte alle richieste degli studenti. L'ordinanza di rimessione, inoltre, non indica a quanto ammonterebbero le somme in tesi indebitamente negate, né quando l'università avrebbe accesso a tali fondi e, quindi, solo in termini eventuali ed ipotetici, la rimozione della norma censurata potrebbe riverberarsi sulle sorti del procedimento principale). (Precedenti: O. 38/2012 - mass. 36114; O. 337/2011 - mass. 36008)

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 12, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante «Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6», in combinato disposto con il comma 2 dello stesso articolo, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3 e 33, quarto comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di La Spezia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 2023.

F.to:

Silvana SCIARRA, Presidente

Franco MODUGNO, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 2 maggio 2023.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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