Corte costituzionale
Ordinanza n. 72/2023
Corte cost., ord. 14 aprile 2023, n. 72
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 72/2023
- Data di deposito
- 14 aprile 2023
- Data di decisione
- 22 marzo 2023
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Viganò
- Presidente
- SCIARRA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2023:72
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, comma 8, bis, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1988
Parametri
Massime
Massima n. 45537
È ordinata la restituzione degli atti al GUP del Tribunale di Vicenza per la valutazione, alla luce dello ius superveniens, della rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. - dell'art. 5, comma 8-bis, t.u. immigrazione, nella parte in cui prevede la reclusione da uno a sei anni, sia per le ipotesi di contraffazione o alterazione di titoli di soggiorno o documenti necessari al loro ottenimento, sia per il mero uso di tali documenti, invece di prevedere in quest'ultima ipotesi la riduzione di un terzo della pena, analogamente a quanto disposto dall'art. 489 cod. pen. Il giudice a quo ha argomentato la rilevanza delle questioni osservando che la previsione della reclusione da uno a sei anni gli precluderebbe di accogliere la richiesta dell'imputato di sospensione del procedimento con messa alla prova, dal momento che l'art. 168-bis cod. pen. consente l'accesso a tale istituto - in particolare - per i delitti puniti con la pena edittale detentiva non superiore a quattro anni. Il sopravvenuto art. 32, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 150 del 2022 - applicabile ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del d.lgs. medesimo - ha però modificato l'art. 550, comma 2, cod. proc. pen., inserendo il delitto di cui all'art. 5, comma 8-bis, t.u. immigrazione tra i reati per i quali si procede a citazione diretta, sicché la sospensione del procedimento con messa alla prova richiesta dall'imputato nel giudizio a quo non è più preclusa dalla previsione del massimo edittale di sei anni di reclusione, ma è ora consentita dal generale richiamo compiuto dall'art. 168-bis cod. pen. al citato art. 550. Il rimettente pertanto non deve fare più applicazione, neppure indiretta, della disposizione censurata.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Vicenza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2023.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Francesco VIGANÒ, Redattore
Valeria EMMA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 aprile 2023.
Il Cancelliere
F.to: Valeria EMMA
Testo integrale
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