Corte costituzionale

Ordinanza n. 39/2023

Corte cost., ord. 9 marzo 2023, n. 39

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
39/2023
Data di deposito
9 marzo 2023
Data di decisione
23 febbraio 2023
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Viganò
Presidente
SCIARRA
ECLI
ECLI:IT:COST:2023:39

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 45421

Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Giudice di pace di Livorno in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dell'art. 14, comma 1-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui prevede la multa da 3.000 a 18.000 euro, anziché l'ammenda e nella misura inferiore ritenuta congrua. Nel denunciare la manifesta eccessività del trattamento sanzionatorio previsto dalla disposizione censurata per la violazione delle misure alternative al trattenimento in un centro di permanenza per i rimpatri (nella specie: l'obbligo di firma), il rimettente indica come tertia comparationis l'art. 14, comma 5-ter, t.u. immigrazione e l'art. 650 cod. pen. La prima di tali fattispecie commina tuttavia una sanzione meno elevata nel massimo (15.000 euro) ma più gravosa, addirittura doppia, nel minimo (6.000 euro), il che comporterebbe, ove la questione fosse accolta, un aggravamento del vizio prospettato. La contravvenzione di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità non costituisce invece idoneo tertium comparationis rispetto alle disposizioni del citato t.u. che sanzionano violazioni dello straniero sottoposto ad espulsione per la particolare rilevanza del bene giuridico da esse tutelato (controllo e gestione dei flussi migratori); la richiesta di sostituire all'attuale trattamento solo la pena pecuniaria si risolve inoltre nella creazione di una cornice edittale del tutto nuova, non riconducibile ad alcuna soluzione "costituzionalmente adeguata". Dalla eterogeneità dell'art. 650 cod. pen. discende l'infondatezza anche della censura formulata in riferimento al diritto di difesa per la mancata possibilità di accesso all'oblazione, che deriva dalla configurazione della fattispecie in esame come delitto anziché come contravvenzione. (Precedenti: S. 95/2022 - mass. 44716; S. 28/2022 - 44616; S. 63/2021 - mass. 43782; S. 252/2020 - mass. 42717; S. 224/2020 - mass. 42755; S. 99/2019 - mass. 42189; S. 40/2019 - mass. 42186; S. 222/2018 - mass. 40937; O. 52/2008 - mass. 32179; O. 354/2007 - mass. 31746; O. 167/2007 - mass. 31299; S. 22/2007 - mass. 30978).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Livorno con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2023.

F.to:

Silvana SCIARRA, Presidente

Francesco VIGANÒ, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 9 marzo 2023.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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