Corte costituzionale

Ordinanza n. 37/2023

Corte cost., ord. 6 marzo 2023, n. 37

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
37/2023
Data di deposito
6 marzo 2023
Data di decisione
7 febbraio 2023
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Angelo Buscema
Presidente
SCIARRA
ECLI
ECLI:IT:COST:2023:37

Norme oggetto del giudizio

  • art. 63, decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997

Parametri

Massime

Massima n. 45406

Quando non è ben individuato il nucleo essenziale della censura, l'inconferenza dei parametri si riverbera inevitabilmente in una insufficiente e poco chiara motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza delle questioni. (Precedenti: S. 198/2021 - mass. 44314; S. 286/2019 - mass. 42858).(Nel caso di specie, sono dichiarate manifestamente inammissibili, per insufficiente descrizione della fattispecie concreta e difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Giudice di pace di Napoli in riferimento agli artt. 2, 3 e 97 Cost., dell'art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997, come attuato dall'art. 17, punti 8 e 9, del reg. Consiglio del Comune di Napoli n. 7 del 2018, e modificato con delib. n. 12 del 2019, che stabilisce, fra l'altro, che i comuni e le province possono, con regolamento, prevedere che l'occupazione di strade sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - TOSAP -, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione - COSAP. L'ordinanza di rimessione non descrive compiutamente la fattispecie concreta oggetto del giudizio a quo, né motiva in modo adeguato sulla rilevanza delle questioni, formulate in modo oscuro e contraddittorio, con conseguenti ripercussioni in termini di ambiguità e genericità del petitum, perché non si comprende quale sarebbe la disciplina auspicata dal rimettente. Infine, anche i parametri sono inconferenti e incoerenti con le motivazioni svolte). (Precedenti: S. 177/2022 - mass. 45035; O. 107/2022 - mass. 44909; S. 254/2020 - mass. 43014; O. 35/2020 - mass. 42462; S. 71/2019 - mass. 40477; S. 64/2019 - mass. 40630).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione, dal Giudice di pace di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2023.

F.to:

Silvana SCIARRA, Presidente

Angelo BUSCEMA, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 6 marzo 2023.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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