Corte costituzionale
Ordinanza n. 37/2023
Corte cost., ord. 6 marzo 2023, n. 37
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 37/2023
- Data di deposito
- 6 marzo 2023
- Data di decisione
- 7 febbraio 2023
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Angelo Buscema
- Presidente
- SCIARRA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2023:37
Norme oggetto del giudizio
- art. 63, decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997
Parametri
Massime
Massima n. 45406
Quando non è ben individuato il nucleo essenziale della censura, l'inconferenza dei parametri si riverbera inevitabilmente in una insufficiente e poco chiara motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza delle questioni. (Precedenti: S. 198/2021 - mass. 44314; S. 286/2019 - mass. 42858).(Nel caso di specie, sono dichiarate manifestamente inammissibili, per insufficiente descrizione della fattispecie concreta e difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Giudice di pace di Napoli in riferimento agli artt. 2, 3 e 97 Cost., dell'art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997, come attuato dall'art. 17, punti 8 e 9, del reg. Consiglio del Comune di Napoli n. 7 del 2018, e modificato con delib. n. 12 del 2019, che stabilisce, fra l'altro, che i comuni e le province possono, con regolamento, prevedere che l'occupazione di strade sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - TOSAP -, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione - COSAP. L'ordinanza di rimessione non descrive compiutamente la fattispecie concreta oggetto del giudizio a quo, né motiva in modo adeguato sulla rilevanza delle questioni, formulate in modo oscuro e contraddittorio, con conseguenti ripercussioni in termini di ambiguità e genericità del petitum, perché non si comprende quale sarebbe la disciplina auspicata dal rimettente. Infine, anche i parametri sono inconferenti e incoerenti con le motivazioni svolte). (Precedenti: S. 177/2022 - mass. 45035; O. 107/2022 - mass. 44909; S. 254/2020 - mass. 43014; O. 35/2020 - mass. 42462; S. 71/2019 - mass. 40477; S. 64/2019 - mass. 40630).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione, dal Giudice di pace di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2023.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Angelo BUSCEMA, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 6 marzo 2023.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze