Corte costituzionale

Ordinanza n. 31/2023

Corte cost., ord. 24 febbraio 2023, n. 31

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
31/2023
Data di deposito
24 febbraio 2023
Data di decisione
8 febbraio 2023
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Nicolò Zanon
Presidente
SCIARRA
ECLI
ECLI:IT:COST:2023:31

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4-bis, comma 1, legge n. 354 del 26 luglio 1975

Parametri

Massime

Massima n. 45353

Quando le modifiche normative sopravvenute incidono profondamente sull'ordito logico che sta alla base delle censure prospettate oppure intaccano il meccanismo contestato dal rimettente, è necessario restituire gli atti al giudice a quo , spettando a quest'ultimo, sia verificare l'influenza della normativa sopravvenuta sulla rilevanza delle questioni sollevate, sia procedere alla rivalutazione della loro non manifesta infondatezza. ( Precedenti: O. 227/2022 - mass. 45139; O. 97/2022 - mass. 44823; O. 243/2021 - mass. 44405; O. 60/2021 - mass. 43750; O. 185/2020 - mass. 43315; O. 55/2020 - mass. 42497 ).

Massima n. 45354

È ordinata la restituzione degli atti al magistrato di sorveglianza di Avellino, per la valutazione, alla luce della intervenuta modifica normativa, della rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. - dell'art. 4-bis, comma 1, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non prevede che ai detenuti per i delitti diversi da quelli di contesto mafioso, ma comunque ostativi alla concessione dei benefici penitenziari e delle misure alternative alla detenzione, possa essere concessa la misura della semilibertà, nella specifica ipotesi surrogatoria di cui all'art. 50, comma 2, ordin. penit., anche in assenza di collaborazione con la giustizia, allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti. Le disposizioni introdotte con il d.l. n. 162 del 2022, come conv., incidono immediatamente sul nucleo essenziale delle questioni prospettate, trasformando da assoluta in relativa la presunzione di pericolosità del condannato per reati ostativi non collaborante, cui è ora concessa - sia pur in presenza di stringenti requisiti - la possibilità di domandare, tra l'altro, la concessione della semilibertà e di vedere, così, vagliata nel merito la propria istanza.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Avellino.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 2023.

F.to:

Silvana SCIARRA, Presidente

Nicolò ZANON, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 24 febbraio 2023.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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