Corte costituzionale
Ordinanza n. 31/2023
Corte cost., ord. 24 febbraio 2023, n. 31
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 31/2023
- Data di deposito
- 24 febbraio 2023
- Data di decisione
- 8 febbraio 2023
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicolò Zanon
- Presidente
- SCIARRA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2023:31
Norme oggetto del giudizio
- art. 4-bis, comma 1, legge n. 354 del 26 luglio 1975
Parametri
Massime
Massima n. 45353
Quando le modifiche normative sopravvenute incidono profondamente sull'ordito logico che sta alla base delle censure prospettate oppure intaccano il meccanismo contestato dal rimettente, è necessario restituire gli atti al giudice a quo , spettando a quest'ultimo, sia verificare l'influenza della normativa sopravvenuta sulla rilevanza delle questioni sollevate, sia procedere alla rivalutazione della loro non manifesta infondatezza. ( Precedenti: O. 227/2022 - mass. 45139; O. 97/2022 - mass. 44823; O. 243/2021 - mass. 44405; O. 60/2021 - mass. 43750; O. 185/2020 - mass. 43315; O. 55/2020 - mass. 42497 ).
Massima n. 45354
È ordinata la restituzione degli atti al magistrato di sorveglianza di Avellino, per la valutazione, alla luce della intervenuta modifica normativa, della rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. - dell'art. 4-bis, comma 1, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non prevede che ai detenuti per i delitti diversi da quelli di contesto mafioso, ma comunque ostativi alla concessione dei benefici penitenziari e delle misure alternative alla detenzione, possa essere concessa la misura della semilibertà, nella specifica ipotesi surrogatoria di cui all'art. 50, comma 2, ordin. penit., anche in assenza di collaborazione con la giustizia, allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti. Le disposizioni introdotte con il d.l. n. 162 del 2022, come conv., incidono immediatamente sul nucleo essenziale delle questioni prospettate, trasformando da assoluta in relativa la presunzione di pericolosità del condannato per reati ostativi non collaborante, cui è ora concessa - sia pur in presenza di stringenti requisiti - la possibilità di domandare, tra l'altro, la concessione della semilibertà e di vedere, così, vagliata nel merito la propria istanza.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Avellino.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 2023.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Nicolò ZANON, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 24 febbraio 2023.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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