Corte costituzionale
Sentenza n. 93/2022
Corte cost., sent. 12 aprile 2022, n. 93
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 93/2022
- Data di deposito
- 12 aprile 2022
- Data di decisione
- 24 marzo 2022
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Stefano Petitti
- Presidente
- AMATO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2022:93
Norme oggetto del giudizio
- art. 202, comma 1, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
Parametri
Massime
Massima n. 44885
L'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza di una società in liquidazione coatta amministrativa non può essere comparato con la dichiarazione di fallimento: le due dichiarazioni giurisdizionali sono infatti equiparate dal legislatore solo per alcuni specifici effetti, cioè ai fini dell'esercizio delle azioni revocatorie fallimentari e della configurabilità di determinate fattispecie penali. Si tratta di effetti che si dispiegano nell'ambito dei controlli ex post e che trovano giustificazione in esigenze pubblicistiche di maggiore tutela, ora del ceto creditorio rispetto agli atti pregiudizievoli, ora dell'ordine pubblico economico rispetto a fatti di reato. Inoltre, l'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza ha autonomia di procedimento e di effetti rispetto a quello che si svolge in sede amministrativa: il primo non è infatti assimilabile alla valutazione delle condizioni economiche dell'impresa effettuata dall'autorità governativa di vigilanza, posto che il decreto di liquidazione coatta amministrativa è emesso all'esito di un procedimento amministrativo il quale, a differenza dell'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza, non offre le garanzie del rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa, né produce gli effetti del giudicato. ( Precedenti: S. 22/2021 - mass. 43468; S. 12/2020 - mass. 41433; S. 198/2009 - mass. 33536; O. 362/2007 - mass. 31755; S. 301/2005 - mass. 29665; S. 570/1989 - mass. 15176).
Massima n. 44886
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Udine, sezione seconda civile, in riferimento agli artt. 3 e 45 Cost. - dell'art. 202, primo comma, della legge fallimentare (r.d. n. 267 del 1942) -, nella parte in cui prevede che il tribunale deve pronunciare sentenza di accertamento dello stato di insolvenza della società cooperativa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa anche in assenza dei requisiti soggettivi richiesti per la dichiarazione del fallimento di un imprenditore costituito in altra forma giuridica e, in particolare, di una società lucrativa. La società cooperativa, quand'anche esercente un'attività commerciale, non è perfettamente assimilabile a una società lucrativa, ma conserva rispetto ad essa profili di specificità, che non possono essere superati in forza di un generico richiamo alla parità di trattamento tra operatori economici, pena una visione "atomistica" della realtà giuridica della società cooperativa, all'interno della quale è spezzato il nesso tra benefici e controlli. L'impegno della Repubblica in favore della cooperazione deve inoltre essere inteso in senso complessivo e non particellare, potendo ricondursi la tutela rafforzata del ceto creditorio e dell'ordine pubblico economico connessa all'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza della società cooperativa agli «opportuni controlli» raccomandati dall'art. 45 Cost. ( Precedente: S. 149/2021 - mass. 44031 ).
Massima n. 44887
Nel settore della cooperazione il legislatore - cui spetta ampia discrezionalità nella scelta dei «mezzi più idonei» per l'incremento di essa - può perseguire obiettivi sistemici anche attraverso l'imposizione di oneri. La rilevanza costituzionale della cooperazione trova infatti la sua ragion d'essere nella più stretta inerenza che la «funzione sociale» presenta nell'organizzazione cooperativistica rispetto a quella che la detta funzione riveste nelle altre forme di organizzazione produttiva. ( Precedenti: S. 334/1995 - mass. 22252; S. 408/1989 - mass. 13546; O. 19/1988 - mass. 10185; O. 371/1987 - mass. 3619 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 202, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 45 della Costituzione, dal Tribunale di Udine, sezione seconda civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 2022.
F.to:
Giuliano AMATO, Presidente
Stefano PETITTI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 12 aprile 2022.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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