Corte costituzionale
Sentenza n. 91/2022
Corte cost., sent. 11 aprile 2022, n. 91
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 91/2022
- Data di deposito
- 11 aprile 2022
- Data di decisione
- 8 marzo 2022
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Emanuela Navarretta
- Presidente
- AMATO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2022:91
Norme oggetto del giudizio
- art. 105, decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016
- art. 146, decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016
Parametri
Massime
Massima n. 44805
Nel giudizio di costituzionalità in via incidentale sono inammissibili le censure formulate dalla parte costituita nell'atto di costituzione in giudizio, per la loro estraneità al perimetro del thema decidendum , quale segnato dall'ordinanza di rimessione. ( Precedenti: S. 252/2021; S. 150/2020 - mass. 43443; S. 26/2020 - mass. 42069 ).
Massima n. 44806
Ove il rimettente abbia considerato la possibilità di una interpretazione idonea a eliminare il dubbio di legittimità costituzionale, ma l'abbia motivatamente esclusa, la valutazione sulla correttezza o meno dell'opzione ermeneutica riguarda non già l'ammissibilità delle questioni sollevate, bensì il merito. ( Precedenti: S. 64/2021 - mass 43777; S. 168/2020 - mass. 42597; S. 158/2020 - mass. 43337; S. 118/2020 - mass. 43420; S. 50/2020 - mass. 42304; S. 11/2020 - mass. 42450 ).
Massima n. 44807
Non sussiste violazione del principio di uguaglianza quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili. ( Precedenti: S. 71/2021 - mass. 43829; S. 85/2020 - mass. 43541 ).
Massima n. 44808
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Molise, sez. prima, in riferimento agli artt. 3 e 9, Cost. - degli artt. 105 e 146 del d.lgs. n. 50 del 2016, nella parte in cui non prevedono, per il settore dei beni culturali, il divieto di subappalto. Mentre il previsto divieto di avvalimento, evocato dal rimettente come tertium comparationis, intende assicurare che i lavori vengano direttamente eseguiti da chi abbia la qualificazione richiesta e i mezzi e le risorse necessari a preservare detta categoria di beni, il subappalto - pur condividendo con il detto istituto taluni caratteri e finalità, come il favor partecipationis - si connota per una disciplina che già garantisce la tutela dei beni culturali, ove siano oggetto del contratto. Pertanto, senza una giustificazione riconducibile alla protezione di questi ultimi, la mancanza del detto divieto non solo non contrasta con i parametri evocati ma, al contrario, la sua previsione potrebbe tradursi in una compressione del principio della concorrenza oltre che dell'autonomia privata.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile la costituzione della Se. spa, in proprio e quale mandataria dell'associazione temporanea di imprese (ATI) Se. spa e C. I. Al. srl;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 105 e 146 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 9 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Molise, sezione prima, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 2022.
F.to:
Giuliano AMATO, Presidente
Emanuela NAVARRETTA, Redattrice
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria l'11 aprile 2022.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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