Corte costituzionale

Sentenza n. 91/2022

Corte cost., sent. 11 aprile 2022, n. 91

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
91/2022
Data di deposito
11 aprile 2022
Data di decisione
8 marzo 2022
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Emanuela Navarretta
Presidente
AMATO
ECLI
ECLI:IT:COST:2022:91

Norme oggetto del giudizio

  • art. 105, decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016
  • art. 146, decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016

Parametri

Massime

Massima n. 44805

Nel giudizio di costituzionalità in via incidentale sono inammissibili le censure formulate dalla parte costituita nell'atto di costituzione in giudizio, per la loro estraneità al perimetro del thema decidendum , quale segnato dall'ordinanza di rimessione. ( Precedenti: S. 252/2021; S. 150/2020 - mass. 43443; S. 26/2020 - mass. 42069 ).

Massima n. 44806

Ove il rimettente abbia considerato la possibilità di una interpretazione idonea a eliminare il dubbio di legittimità costituzionale, ma l'abbia motivatamente esclusa, la valutazione sulla correttezza o meno dell'opzione ermeneutica riguarda non già l'ammissibilità delle questioni sollevate, bensì il merito. ( Precedenti: S. 64/2021 - mass 43777; S. 168/2020 - mass. 42597; S. 158/2020 - mass. 43337; S. 118/2020 - mass. 43420; S. 50/2020 - mass. 42304; S. 11/2020 - mass. 42450 ).

Massima n. 44807

Non sussiste violazione del principio di uguaglianza quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili. ( Precedenti: S. 71/2021 - mass. 43829; S. 85/2020 - mass. 43541 ).

Massima n. 44808

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Molise, sez. prima, in riferimento agli artt. 3 e 9, Cost. - degli artt. 105 e 146 del d.lgs. n. 50 del 2016, nella parte in cui non prevedono, per il settore dei beni culturali, il divieto di subappalto. Mentre il previsto divieto di avvalimento, evocato dal rimettente come tertium comparationis, intende assicurare che i lavori vengano direttamente eseguiti da chi abbia la qualificazione richiesta e i mezzi e le risorse necessari a preservare detta categoria di beni, il subappalto - pur condividendo con il detto istituto taluni caratteri e finalità, come il favor partecipationis - si connota per una disciplina che già garantisce la tutela dei beni culturali, ove siano oggetto del contratto. Pertanto, senza una giustificazione riconducibile alla protezione di questi ultimi, la mancanza del detto divieto non solo non contrasta con i parametri evocati ma, al contrario, la sua previsione potrebbe tradursi in una compressione del principio della concorrenza oltre che dell'autonomia privata.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile la costituzione della Se. spa, in proprio e quale mandataria dell'associazione temporanea di imprese (ATI) Se. spa e C. I. Al. srl;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 105 e 146 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 9 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Molise, sezione prima, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 2022.

F.to:

Giuliano AMATO, Presidente

Emanuela NAVARRETTA, Redattrice

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria l'11 aprile 2022.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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