Corte costituzionale

Sentenza n. 87/2022

Corte cost., sent. 4 aprile 2022, n. 87

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
87/2022
Data di deposito
4 aprile 2022
Data di decisione
9 marzo 2022
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Amoroso
Presidente
AMATO
ECLI
ECLI:IT:COST:2022:87

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020
  • legge n. 176 del 18 dicembre 2020

Parametri

Massime

Massima n. 44872

Il pignoramento modifica la situazione di responsabilità patrimoniale del debitore in quanto l'assoggettabilità generica dei beni alla garanzia dei creditori, ai sensi dell'art. 2740 cod. civ., diventa assoggettamento specifico di un bene determinato, destinato ad essere oggetto dell'esecuzione forzata. L'art. 2913 cod. civ. sanziona con l'inefficacia, ove avvenuti in pregiudizio del creditore pignorante e degli altri creditori eventualmente intervenuti, gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento; pertanto, pur non incidendo sul diritto di proprietà del debitore sul bene pignorato, né determinando alcuna modificazione nella capacità d'agire o nel potere di disporre del debitore esecutato, il pignoramento imprime al bene una destinazione che il debitore esecutato non può alterare o pregiudicare con una propria condotta, almeno rispetto ai creditori che partecipano alla procedura esecutiva. ( Precedente: S. 68/1994 - mass. 20468 ).

Massima n. 44873

Il diritto del creditore a soddisfarsi in sede esecutiva costituisce componente essenziale del diritto di accesso al giudice, sancito dall'art. 24 Cost. L'azione esecutiva è, invero, fattore complementare e necessario dell'effettività della tutela giurisdizionale perché consente al creditore di soddisfare la propria pretesa anche in mancanza di adempimento spontaneo da parte del debitore. La fase di esecuzione forzata delle decisioni giudiziarie, in quanto intrinseco ed essenziale connotato della funzione giurisdizionale, è quindi costituzionalmente necessaria, mentre eccezionali sono le deroghe al principio, espresso dall'art. 2740 cod. civ., per cui il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Limitazioni al diritto del creditore di agire in sede esecutiva sono pertanto ammissibili solo se fondate su circostanze eccezionali e se circoscritte nel tempo. ( Precedenti: S. 236/2021 - mass. 44375; S. 213/2021 - mass. 44355; S. 128/2021 - mass. 43960; S. 225/2018; S. 198/2010; S. 335/2004 - mass. 28836; S. 522/2002 - mass. 27457; S. 506/2002; S. 333/2001 - mass. 26563; S. 321/1998 - mass. 24090 ) . (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 4 del d.l. n. 137 del 2020, come conv., nella parte in cui prevede che «È inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» - ossia al 25 dicembre 2020 -, rimanendo fermo, in questo stesso periodo, il regime di sospensione delle procedure esecutive aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore di cui all'art. 54- ter del d.l. n. 18 del 2020, come conv., e successivamente prorogato nella sua vigenza. La norma censurata dal Tribunale di Treviso - nel fissare un eccezionale e temporaneo regime di impignorabilità della casa di abitazione del debitore esecutato, sia pur limitatamente al breve periodo di due mesi - prevede una sanzione processuale incompatibile con la garanzia costituzionale della tutela giurisdizionale ed irragionevolmente lesiva del diritto del creditore procedente, perché da un lato compromette in via definitiva il diritto al soddisfacimento in sede esecutiva dei creditori chirografari, dall'altro, opera un bilanciamento tra i diritti coinvolti manifestamente irragionevole). ( Precedenti: S. 253/2020 - mass. 43288; S. 71/2015 - mass. 38335; S. 186/2013 - mass. 37216; O. 141/2011 - mass. 35598; S. 17/2011 - mass. 35252; S. 229/2010 - mass. 34781; S. 50/2010 - mass. 34343; S. 221/2008 - mass. 32599; O. 546/2000 - mass. 25938 ; S. 200/1996 - mass. 22520 ).

Massima n. 44874

Il diritto all'abitazione è meritevole di speciale protezione, costituendo esso un diritto sociale incluso nel catalogo dei diritti inviolabili. ( Precedente: S. 128/2021 - mass. 43961 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, nella parte in cui prevede che «È inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 2022.

F.to:

Giuliano AMATO, Presidente

Giovanni AMOROSO, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 4 aprile 2022.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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