Corte costituzionale
Sentenza n. 86/2022
Corte cost., sent. 4 aprile 2022, n. 86
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 86/2022
- Data di deposito
- 4 aprile 2022
- Data di decisione
- 23 febbraio 2022
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Angelo Buscema
- Presidente
- AMATO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2022:86
Norme oggetto del giudizio
- art. 34, legge della Provincia autonoma di Trento n. 7 del 17 maggio 2021
Parametri
- art. 8, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 97, comma 2, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 4, decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016
Massime
Massima n. 44640
Il vaglio di ammissibilità richiede una motivazione adeguata e non meramente apodittica e tale esigenza si pone in termini ancora più rigorosi nei giudizi proposti in via principale, in cui il ricorrente ha l'onere non soltanto di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali di cui denuncia la violazione, ma anche di suffragare le ragioni del dedotto contrasto con una argomentazione sufficientemente chiara e completa. ( Precedenti: S. 24/2022 - mass. 44579; S. 82/2021 - mass. 43788; S. 43/2020 - mass. 42976 ). (Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 della legge prov. Trento n. 7 del 2021, promossa dal Governo in riferimento agli artt. 8 e 9 dello statuto speciale. La motivazione manca di un'indicazione, sia pure sintetica, in ordine all'estraneità della materia alla sfera di attribuzioni stabilita dallo statuto).
Massima n. 44641
La disciplina in materia di società a partecipazione pubblica (d.lgs. n. 175 del 2016) va ricondotta a diversi e concorrenti ambiti materiali, quali: l'ordinamento civile, trattandosi di disposizioni volte a definire il regime giuridico di soggetti diversi di diritto privato; la tutela della concorrenza, in considerazione dello scopo di talune disposizioni di evitare che soggetti dotati di privilegi operino in mercati concorrenziali; il coordinamento della finanza pubblica, trattandosi di norme che, in linea con le disposizioni in materia di riduzione del costo della pubblica amministrazione (c.d. spending review ), pongono misure finalizzate alla previsione e al contenimento delle spese delle società a controllo pubblico per il loro funzionamento. ( Precedenti: S. 227/2020 - mass. 42656; S. 194/2020 - mass. 43033; S. 251/2016 - mass. 39229 ). La definizione da parte dello Stato delle forme sociali e delle finalità per le quali è consentita la partecipazione pubblica costituisce espressione della competenza esclusiva in materia di ordinamento civile. Considerata, al contempo, la finalità complessiva di coordinamento della finanza pubblica del TUSP, le norme in esso contenute sono anche teleologicamente orientate alla razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni pubbliche nelle società, e pertanto intersecano profili di coordinamento finanziario e tutela del buon andamento della pubblica amministrazione. Le norme che disciplinano restrittivamente le società pubbliche strumentali sono, tra l'altro, dirette ad evitare che soggetti dotati di privilegi svolgano attività economica al di fuori dei casi nei quali ciò è imprescindibile per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. ( S. 229/2013 - mass. 37346 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 97, secondo comma, 117, commi secondo, lettera l , e terzo, Cost., in relazione all'art. 4 TUSP, l'art. 34 della legge prov. autonoma di Trento n. 7 del 2021, che autorizza la Provincia a partecipare, direttamente o tramite Cassa del Trentino spa, in qualità di socio sovventore, alla società di mutua assicurazione a responsabilità limitata "ITAS Istituto Trentino-Alto Adige per Assicurazioni Società mutua di assicurazioni" subordinandone l'ingresso alla designazione di un proprio rappresentante nel consiglio di amministrazione e quantificandone la relativa spesa. La partecipazione della Provincia autonoma nella società di mutua assicurazione ITAS spa si inserisce in un settore che non può definirsi strettamente necessario al perseguimento dei suoi fini istituzionali o allo svolgimento delle sue funzioni, con effetti potenzialmente lesivi della tutela della concorrenza. Essa, pertanto, si pone in contrasto con il parametro interposto evocato - l'art. 4 TUSP, che individua i limiti che incontrano le partecipazioni societarie delle pubbliche amministrazioni, imponendo, quale vincolo generale, lo stretto nesso strumentale fra le attività esercitate dalla società e le finalità istituzionali del socio pubblico e, quali limiti specifici, quelli individuati nel catalogo di cui al comma 2 - dettato nell'esercizio, al contempo, della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e di quella concorrente del coordinamento della finanza pubblica, oltre che per dare attuazione al principio del buon andamento della pubblica amministrazione. Nel caso di specie, l'oggetto della partecipazione prevista dalla norma impugnata dal Governo - l'erogazione di servizi assicurativi, a pagamento, in tutto il territorio nazionale - eccede il menzionato limite generale, non essendo configurabile un legame di stretta necessarietà fra le attività esercitate dalla società ITAS spa e i fini istituzionali della Provincia autonoma di Trento, restando ininfluente che la società rappresenti una realtà storicamente radicata nel territorio provinciale e la Provincia autonoma sia titolare di competenza legislativa primaria in alcune materie che riguardano anche l'economia del territorio).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34 della legge della Provincia autonoma di Trento 17 maggio 2021, n. 7 (Prime misure del 2021 connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021-2023);
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, della legge prov. Trento n. 7 del 2021, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2022.
F.to:
Giuliano AMATO, Presidente
Angelo BUSCEMA, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 4 aprile 2022.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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