Corte costituzionale
Sentenza n. 84/2022
Corte cost., sent. 1° aprile 2022, n. 84
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 84/2022
- Data di deposito
- 1° aprile 2022
- Data di decisione
- 8 marzo 2022
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Luca Antonini
- Presidente
- AMATO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2022:84
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 1, legge della Regione Lombardia n. 7 del 19 maggio 2021
Parametri
Massime
Massima n. 44759
Per costante giurisprudenza costituzionale, nei giudizi in via principale possono essere promosse anche questioni ipotetiche. ( Precedenti: S. 70/2021 - mass. 43768; S. 38/2021 - mass. 43690 )
Massima n. 44760
Sono dichiarate inammissibili, per carenza di motivazione e incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 97 e 117 Cost., dell'art. 3, comma 1, della legge reg. Lombardia n. 7 del 2021, che proroga per 12 mesi i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale con qualifica dirigenziale presso la Giunta regionale esterno ai ruoli dell'amministrazione. Il ricorso non si confronta, neanche succintamente, con la disciplina statale degli incarichi dirigenziali né considera il rapporto tra la norma censurata e le funzioni dirigenziali previste dalla legge reg. Lombardia n. 20 del 2008; inoltre, sostenendo - in riferimento all'art. 117 Cost. - la violazione del principio di separazione tra politica e amministrazione, non specifica a quale materia esso sarebbe ascrivibile e non precisa quale competenza statale sarebbe incisa dalla norma censurata. ( Precedenti: S. 170/2021 - mass. 44134; S. 265/2020 - mass. 42987; S. 154/2019 - mass. 42418 ).
Massima n. 44761
Gli interventi legislativi che incidono sui rapporti lavorativi in essere sono ascrivibili alla materia «ordinamento civile», dovendosi per converso ricondurre alla materia residuale dell'organizzazione amministrativa regionale quelli che intervengono "a monte", in una fase antecedente all'instaurazione del rapporto, e riguardano profili pubblicistico-organizzativi dell'impiego pubblico regionale. ( Precedenti: S. 39/2022 - mass. 44653; S. 9/2022 - mass. 44495; S. 195/2021 - mass. 44312; S. 25/2021 - mass. 43609; S. 20/2021 - mass. 43604; S. 273/2020 - mass. 43075; S. 194/2020 - mass. 43033; S. 128/2020 - mass. 43487 ; S. 126/2020 - mass. 43224; S. 241/2018 - mass. 40601) . Il conferimento degli incarichi dirigenziali esterni - di cui all'art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001 - si realizza mediante la stipulazione di un contratto di lavoro di diritto privato, e la disciplina del relativo rapporto, compresa quella afferente alla sua durata massima, appartiene alla materia dell'ordinamento civile. ( Precedenti: S. 257/2016 - mass. 39214; S. 310/2011 - mass. 35950; S. 324/2010 - mass. 35020 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l , Cost. - l'art. 3, comma 1, della legge reg. Lombardia n. 7 del 2021, che, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, proroga per dodici mesi i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere stipulati, per il conferimento degli incarichi dirigenziali presso la Giunta regionale, con soggetti esterni ai ruoli dell'amministrazione. La disposizione impugnata dal Governo, influendo sulla durata di contratti di lavoro in essere, ricade nell'ambito materiale dell'ordinamento civile, senza che ricorrano specifiche ed eccezionali ragioni di natura pubblicistico-organizzativa che possano farla ritenere prevalentemente riferibile alla materia dell'ordinamento e organizzazione amministrativa regionale. Il legislatore regionale ha, pertanto, realizzato una interferenza "a valle" del rapporto di lavoro, adottando una formulazione che investe tutti i contratti in essere, a prescindere dalla durata complessiva che, invece, l'art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, stabilisce, a seconda della funzione dirigenziale, in tre o cinque anni; né, a fronte del carattere provvedimentale della norma impugnata - che la rende soggetta a un controllo di costituzionalità particolarmente severo - la difesa regionale ha dimostrato il rispetto di tali limiti temporali). ( Precedente: S. 128/2020 - mass. 43487 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge della Regione Lombardia 19 maggio 2021, n. 7 (Legge di semplificazione 2021);
2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge reg. Lombardia n. 7 del 2021, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 97 e 117 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 2022.
F.to:
Giuliano AMATO, Presidente
Luca ANTONINI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria l'1 aprile 2022.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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