Corte costituzionale

Sentenza n. 70/2022

Corte cost., sent. 15 marzo 2022, n. 70

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
70/2022
Data di deposito
15 marzo 2022
Data di decisione
25 gennaio 2022
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Angelo Buscema
Presidente
AMATO
ECLI
ECLI:IT:COST:2022:70

Norme oggetto del giudizio

  • art. 9, comma 1, legge della Regione siciliana n. 5 del 17 febbraio 2021
  • art. 14, legge della Regione siciliana n. 7 del 26 agosto 1992

Parametri

Massime

Massima n. 44854

Nei giudizi in via principale, una volta indicata la norma impugnata, identificati i parametri asseritamente violati e illustrate le ragioni del vulnus a essi recato, ai fini dell'ammissibilità delle questioni il ricorrente non è tenuto a fornire ulteriore motivazione circa l'omessa indicazione di parametri a cui sarebbe riconducibile il titolo di competenza in virtù del quale è stata posta in essere la disposizione impugnata. Pertanto, l'eventuale eccezione relativa all'individuazione del titolo di competenza cui ricondurre la disciplina impugnata si risolve in un profilo che attiene non già all'aspetto preliminare della questione, bensì a quello successivo del merito. (Precedenti: S. 252/2016 - mass. 39261; S. 199/2014; S. 36/2013 ).

Massima n. 44855

È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 14, comma unico, lett. p ), dello statuto della Regione Siciliana - dell'art. 9, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 5 del 2021, che disciplina i poteri del sindaco nella definizione dell'oggetto, dei limiti e dei presupposti degli incarichi ad esperti estranei all'amministrazione. Il parametro è meramente menzionato nel ricorso, senza che alla sua evocazione si accompagni lo sviluppo di qualsivoglia motivazione a sostegno della dedotta violazione. ( Precedente: S. 213/2021 ).

Massima n. 44856

La materia dell'ordinamento civile, riservata in via esclusiva al legislatore statale, investe la disciplina del trattamento economico e giuridico dei dipendenti pubblici e ricomprende tutte le disposizioni che incidono sulla regolazione del rapporto di lavoro; in particolare, ad essa sono da ricondurre gli interventi legislativi che dettano misure relative a rapporti lavorativi già in essere, mentre rientrano nella competenza legislativa residuale regionale i profili pubblicistico-organizzativi dell'impiego pubblico regionale. ( Precedenti: S. 25/2021 - mass. 43609; S. 195/2021 - mass. 44312; S. 194/2020 - mass. 43033; S. 241/2018 - mass. 40601; S. 277 del 2013; S. 235/2010 - mass. 34797 ).

Massima n. 44857

Le disposizioni qualificabili come norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica (nel caso di specie: i principi desumibili dal t.u. pubblico impiego) costituiscono un limite anche all'esercizio delle competenze legislative di tipo esclusivo della Regione Siciliana, in base alla costante interpretazione dell'art. 14 dello statuto fornita dalla Corte costituzionale. ( Precedenti: S. 250/2020; S. 16/2020 - mass. 41461; S. 168/2018 - mass. 40128; S. 229/2017 - mass. 41299; S. 263/2016 - mass. 39290; S. 265/2013 - mass. 37435; S. 189/2007 - mass. 31368; S. 314/2003 - mass. 28006; S. 4/2000 - mass. 25102; S. 153/1995 - mass. 21374 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dei limiti statutari previsti dall'art. 14 dello statuto della Regione Siciliana, l'art. 9, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 5 del 2021, limitatamente alla parte in cui consente il rinnovo dell'incarico oltre il periodo del mandato del sindaco che l'ha originariamente conferito. La norma regionale impugnata dal Governo contrasta con l'art. 7, comma 6, lett. c , t.u. pubblico impiego che, pur esplicitamente prescrivendo l'inammissibilità del rinnovo, è stata già interpretata dalla Corte costituzionale nel senso di ammetterlo solo nei limiti della durata del mandato del sindaco che l'ha conferito, in considerazione della peculiarietà dell'incarico connessa al necessario rapporto fiduciario con l'organo politico. Precedenti: S. 43/2019 - mass. 41733; S. 53/2012 - mass. 36139; S. 7/2011 - mass. 35231; S. 252/2009 - mass. 33855 ).

Massima n. 44858

La separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione amministrativa costituisce un principio di carattere generale, che trova il suo fondamento nell'art. 97 Cost. Infatti, al principio di imparzialità sancito da tale articolo si accompagna, come naturale corollario, la separazione tra politica e amministrazione, ovvero tra l'azione del «governo» - che, nelle democrazie parlamentari, è normalmente legata agli interessi di una parte politica, espressione delle forze di maggioranza - e l'azione dell'«amministrazione» che, nell'attuazione dell'indirizzo politico della maggioranza, è vincolata invece ad agire senza distinzione di parti politiche, al fine del perseguimento delle finalità pubbliche obbiettivate dall'ordinamento. L'individuazione dell'esatta linea di demarcazione tra gli atti da ricondurre alle funzioni dell'organo politico e quelli di competenza della dirigenza amministrativa spetta al legislatore il cui potere, a sua volta, incontra un limite nello stesso parametro costituzionale e a cui non è dunque consentito compiere scelte che, contrastando in modo irragionevole con il principio di separazione tra politica e amministrazione, ledano l'imparzialità della pubblica amministrazione. ( Precedenti: S. 108/2015 - mass. 38409; S. 81/2013 - mass. 37040; S. 453/1990 - mass. 16485 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 97 Cost., l'art. 9, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 5 del 2021, limitatamente alle parole: «e possono anche riferirsi ad attività di supporto agli uffici in materie di particolare complessità, per le quali l'ente abbia documentabili carenze delle specifiche professionalità». La norma impugnata dal Governo vìola il principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni gestionali poiché consente il conferimento da parte del sindaco di incarichi ad esperti estranei all'amministrazione anche per concorrere allo svolgimento delle funzioni ordinarie dell'ente anziché, come previsto dall'art. 7, comma 6, lett. a , t.u. pubblico impiego, solo per obiettivi e progetti specifici e determinati. Inoltre il legame fiduciario che lega il sindaco al soggetto cui è attribuito l'incarico di supportare - e, inevitabilmente, influenzare - l'attività gestionale non rispetta il principio di separazione tra politica e amministrazione e non appare ragionevole con specifico riferimento al difetto di selezione comparativa nell'identificazione dell'incaricato, che non ammette ingerenze di carattere politico, unica eccezione essendo dettata dall'esigenza che alcuni incarichi siano attribuiti a soggetti individuati intuitu personae , ossia con una modalità che mira a rafforzare la sintonia con l'organo politico. Precedenti: S. 304/2010 - mass. 34980; S. 104/2007 - mass. 31169 ).

Massima n. 44859

Le Regioni possono dettare, in deroga ai criteri di selezione dettati dall'art. 7, comma 6, t.u. pubblico impiego, propri, autonomi, criteri selettivi, che tengano conto della peculiarietà dell'incarico in conseguenza del necessario rapporto fiduciario con l'organo politico. Ciò a condizione che esse prevedano, in alternativa a quelli più rigorosi, di matrice statale, altri criteri di valutazione, ugualmente idonei a garantire la competenza e la professionalità dei soggetti e ad assicurare che la scelta dei collaboratori esterni avvenga secondo i canoni della buona amministrazione, onde evitare che sia consentito l'accesso a tali uffici di personale esterno del tutto privo di qualificazione e scongiurare il pericolo di un uso strumentale e clientelare delle c.d. esternalizzazioni. ( Precedenti: S. 43/2019 - mass. 41733 S. 53/2012 - mass. 36139 S. 7/2011 - mass. 35231; S. 252/2009 - mass. 33855 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 14, comma unico, lett. o , e 15 dello statuto della Regione Siciliana, agli artt. 97 e 117, secondo comma, lett. l ), Cost., nonché in relazione all'art. 7, commi 6, 6- bis , 6- ter e 6- quater , del d.lgs. n. 165 del 2001 - dell'art. 9, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 5 del 2021, nella parte in cui consente il conferimento dell'incarico a soggetto sprovvisto di laurea e non prevede l'espletamento di procedure selettive. La mancata applicazione della procedura di comparazione selettiva si giustifica nella prospettiva di garantire il necessario grado di fiduciarietà del personale di diretta collaborazione del Sindaco e la qualificazione del personale è adeguatamente assicurata dalla documentata professionalità richiesta perché possa essere ampiamente motivato il conferimento dell'incarico al soggetto che sia eventualmente privo di laurea).

Massima n. 44860

Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le residue questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 14, comma unico, lett. o ), e 15 dello statuto della Regione Siciliana, agli artt. 97 e 117, secondo comma, lett. l ), Cost., nonché in relazione agli artt. 7, comma 6, e 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 e all'art. 5, comma 9, del d.l. n. 95 del 2012, come conv. - dell'art. 9, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 5 del 2021 che, nel disciplinare i poteri del sindaco nell'attribuzione di incarichi ad esperti estranei all'amministrazione, prevede che l'incarico sia definito per oggetto e finalità. La norma regionale impugnata, pur omettendo un riferimento espresso alla preventiva definizione della durata e del compenso della collaborazione, nonché un rinvio alla normativa in materia di cumulo di incarichi pubblici e di divieto della loro attribuzione a dipendenti in quiescenza, deve essere interpretata in senso rispettoso degli evocati parametri interposti. I riferimenti, in essa presenti, alla necessità della previsione di un termine («a tempo determinato») e la disciplina del compenso (previsione del suo limite mensile ed eventuale gratuità, che deve essere espressamente accettata «all'atto del conferimento»), devono infatti essere intesi nel senso che le relative determinazioni avvengano al momento dell'incarico, in modo da delineare ex ante il perimetro dei principali diritti e obblighi dei contraenti. ( Precedenti: S. 215/2018 - mass. 40909; S. 124/2017 - mass. 40092 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, della legge della Regione Siciliana 17 febbraio 2021, n. 5 (Norme in materia di enti locali), limitatamente alla parte in cui consente il rinnovo dell'incarico oltre il periodo del mandato del Sindaco che l'ha originariamente conferito;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 5 del 2021, limitatamente alle parole: «e possono anche riferirsi ad attività di supporto agli uffici in materie di particolare complessità, per le quali l'ente abbia documentabili carenze delle specifiche professionalità»;

3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzione dell'art. 9, comma 1, della legge reg. Sicilia n. 5 del 2021 promossa, in riferimento all'art. 14, comma unico, lettera p), del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), con il ricorso indicato in epigrafe;

4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, della legge reg. Sicilia n. 5 del 2021, nella parte in cui consente il conferimento dell'incarico a soggetto sprovvisto di laurea e non prevede l'espletamento di procedure selettive, promosse, in riferimento agli artt. 14, comma unico, lettera o), e 15 dello statuto reg. Sicilia, agli artt. 97 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, nonché in relazione all'art. 7, commi 6, 6-bis, 6-ter e 6-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), con il ricorso indicato in epigrafe;

5) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le residue questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, della legge reg. Sicilia n. 5 del 2021, promosse, in riferimento all'art. 14, comma unico, lettera o), e 15 dello statuto reg. Sicilia, agli artt. 97 e 117, secondo comma, lettera l), Cost., nonché in relazione agli artt. 7, comma 6, e 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 e all'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 2022.

F.to:

Giuliano AMATO, Presidente

Angelo BUSCEMA, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 15 marzo 2022.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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