Corte costituzionale
Sentenza n. 67/2022
Corte cost., sent. 11 marzo 2022, n. 67
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 67/2022
- Data di deposito
- 11 marzo 2022
- Data di decisione
- 8 febbraio 2022
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Silvana Sciarra
- Presidente
- AMATO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2022:67
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 6, bis, decreto-legge n. 69 del 13 marzo 1988
- legge n. 153 del 13 maggio 1988
Parametri
- art. 4, paragrafo 2, trattato unione europea
- art. 4, paragrafo 3, trattato unione europea
- art. 11, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 2, par. 1, lett. a), b), c), direttiva CE n. 109 del 25 novembre 2003
- art. 11, par. 1, lett. d), direttiva CE n. 109 del 25 novembre 2003
- art. 3, par. 1, lett. b) e c), direttiva UE n. 98 del 13 dicembre 2011
- art. 12, par. 1, lett. e), direttiva UE n. 98 del 13 dicembre 2011
Massime
Massima n. 44764
La competenza esclusiva della Corte di giustizia UE nell'interpretazione e nell'applicazione dei Trattati, comporta, in virtù del principio di effettività delle tutele, che le decisioni adottate sono vincolanti, innanzi tutto nei confronti del giudice che ha disposto il rinvio. ( Precedenti: O. 217/2021 - mass. 44359 ; O. 216/2021 - mass. 44273 ; O. 182/2020 - mass. 43382 ). Il principio del primato del diritto dell'Unione e l'art. 4, par. 2 e 3, TUE costituiscono l'architrave su cui poggia la comunità di Corti nazionali, tenute insieme da convergenti diritti e obblighi, con effetti propulsivi nei confronti dell'ordinamento interno. Infatti, in tale sistema il sindacato accentrato di costituzionalità, configurato dall'art. 134 Cost., non è alternativo a un meccanismo diffuso di attuazione del diritto europeo, ma con esso confluisce nella costruzione di tutele sempre più integrate. ( Precedenti: S. 269/2017 - mass. 41943; S. 117/2019 - mass. 42633 ).
Massima n. 44765
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di cassazione, sez. lavoro, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. - quest'ultimo in relazione agli artt. 2, par. 1, lett. a ), b ), e c ), e 11, par. 1, lett. d ), della direttiva 2003/109/CE, e agli artt. 3, par. 1, lett. b ), e c ), e 12, par. 1, lett. e ), della direttiva (UE) 2011/98 -, dell'art. 2, comma 6- bis , del d.l. n. 69 del 1988, n. 69, conv. con modif. in legge n. 153 del 1988, il quale, all'interno della disciplina dell'assegno per il nucleo familiare, prevede che non fanno parte del nucleo familiare il coniuge, i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che lo Stato di cui lo straniero è cittadino riservi un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia. Il contrasto della norma censurata con il diritto dell'Unione è stato accertato dalla Corte GUE, adita con rinvio pregiudiziale nel corso di entrambi i giudizi a quibus , la quale ha affermato - con la sentenza 25 novembre 2020, in causa C-302/19, INPS - che l'art. 12, par. 1, lett. e ), della direttiva 2011/98/UE, deve essere interpretato nel senso che esso impone agli Stati membri di riconoscere ai cittadini di paesi terzi titolari di permesso unico le prestazioni di sicurezza sociale, tra cui rientra l'assegno per il nucleo familiare, alle stesse condizioni previste per i cittadini dello Stato membro. Pertanto, in assenza di esercizio della facoltà di deroga consentita dall'art. 11, par. 2, della direttiva 2003/109/CE, e nella prospettiva del primato del diritto dell'Unione, alle norme di diritto europeo contenute negli artt. 11, par. 1, lett. d ), della direttiva 2003/109/CE e 12, par. 1, lett. e ), della direttiva 2011/98/UE deve riconoscersi effetto diretto. Se, infatti, l'organizzazione dei regimi di sicurezza sociale rientra tra le competenze degli Stati membri, che possono conformare e modificare il sistema delle provvidenze in coerenza con esigenze interne di sostenibilità complessiva, le direttive richiamate prevedono un obbligo chiaro, preciso e incondizionato, come tale dotato di effetto diretto, di non differenziare il trattamento del cittadino di paese terzo rispetto a quello riservato ai cittadini degli Stati in cui essi operano legalmente. Se ben può il legislatore scegliere le modalità con cui eliminare l'accertata discriminazione anche per il passato, il compito della rimozione degli effetti discriminatori già verificatisi rimane affidato al giudice. ( Precedente: S. 54/2022 - mass. 44743 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69 (Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti), convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 153, sollevate, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione - quest'ultimo in relazione agli artt. 2, paragrafo 1, lettere a), b), e c), e 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, e agli artt. 3, paragrafo 1, lettere b), e c), e 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva (UE) 2011/98 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa ad una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro - dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta l'8 febbraio 2022.
F.to:
Giuliano AMATO, Presidente
Silvana SCIARRA, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria l'11 marzo 2022.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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