Corte costituzionale
Sentenza n. 63/2022
Corte cost., sent. 10 marzo 2022, n. 63
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 63/2022
- Data di deposito
- 10 marzo 2022
- Data di decisione
- 8 febbraio 2022
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Viganò
- Presidente
- AMATO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2022:63
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 44730
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. l'ampia discrezionalità di cui dispone il legislatore nella quantificazione delle pene incontra il proprio limite nella manifesta sproporzione della singola scelta sanzionatoria, sia in relazione alle pene previste per altre figure di reato, sia rispetto alla intrinseca gravità delle condotte abbracciate da una singola figura di reato. Il limite in parola esclude, più in particolare, che la severità della pena comminata dal legislatore possa risultare manifestamente sproporzionata rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva del reato: il che accade, in particolare, ove il legislatore fissi una misura minima della pena troppo elevata, vincolando così il giudice all'inflizione di pene che potrebbero risultare, nel caso concreto, chiaramente eccessive rispetto alla sua gravità. ( Precedenti: S. 28/2022 - mass. 44620; S. 136/2020 - mass. 43506; S. 73/2020 - mass. 43274; S. 284/2019 - mass. 41855, mass. 41857; S. 112/2019 - mass. 42628; S. 88/2019 - mass. 42546; S. 40/2019 - mass. 42186, mass. 42188; S. 222/2018 - mass. 40938; S. 236/2016 - mass. 39108; S. 68/2012 - mass. 36174; S. 341/1994 - mass. 20950; S. 409/1989 - mass. 13587; S. 218/1974 - mass. 7391 ). La funzione "naturale" delle circostanze attenuanti generiche è quella di adeguare la misura della pena alla sussistenza di speciali indicatori (oggettivi o soggettivi) di un minor disvalore del fatto concreto all'esame del giudice rispetto alla gravità ordinaria dei fatti riconducibili alla fattispecie base di reato; e non già quella di correggere l'eventuale sproporzione dei minimi edittali stabiliti dal legislatore rispetto a un fatto il cui disvalore sia conforme a quello che ordinariamente caratterizza la fattispecie criminosa.
Massima n. 44731
L'ordinata gestione dei flussi migratori - oggetto di tutela dell'intera gamma delle ipotesi delittuose descritte dall'art. 12 t.u. immigrazione - si presenta bene giuridico "strumentale", attraverso la cui salvaguardia il legislatore attua una protezione in forma avanzata del complesso di beni pubblici "finali", di sicuro rilievo costituzionale, suscettivi di essere compromessi da fenomeni di immigrazione incontrollata quali, in particolare, gli equilibri del mercato del lavoro, le risorse (limitate) del sistema di sicurezza sociale, l'ordine e la sicurezza pubblica. (Precedente: S. 250/2010 - mass. 34825 ).
Massima n. 44732
La "fede pubblica", individuata dal codice penale come bene giuridico dell'intera classe dei reati di falso, evoca esigenze di tutela di interessi di grande rilievo per l'ordinamento e la società nel suo complesso, a cominciare dall'ordine e dalla sicurezza pubblica, i quali richiedono la veritiera identificazione di tutte le persone presenti nel territorio nazionale.
Massima n. 44733
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., l'art. 12, comma 3, lett. d ), del d.lgs. n. 286 del 1998, limitatamente alle parole «o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti». Il drastico aumento di pena (da uno a cinque anni di reclusione, nel minimo, e da cinque a quindici anni, nel massimo) previsto per il delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina nelle ipotesi aggravate in esame viola i principi di uguaglianza-ragionevolezza e di proporzionalità della pena. Diversamente dalle altre aggravanti speciali, volte a tutelare anche gli stranieri e a contrastare fenomeni di criminalità organizzata, l'utilizzazione di vettori internazionali non offende alcun bene giuridico ulteriore rispetto a quello della fattispecie base (l'ordinata gestione dei flussi migratori), né rappresenta una modalità di condotta particolarmente insidiosa o tale da creare speciali difficoltà di accertamento; quanto all'utilizzazione di documenti falsi o illegalmente ottenuti - certamente offensiva anche della "fede pubblica" - a sfuggire ad ogni plausibile giustificazione è invece l'entità dello scarto sanzionatorio tra la fattispecie base e quella aggravata, che presenta tratti di assoluta anomalia "intrasistematica" rispetto tanto alle pene previste per i delitti di falsità nel codice penale, che non superano nel minimo un anno di reclusione, quanto alla legislazione di settore, risultando così manifestamente sproporzionato. La parificazione delle condotte in esame a quelle di traffico internazionale di migranti costituisce, inoltre, una scelta legislativa manifestamente irragionevole, in quanto, se compiute senza scopo di lucro, le prime sono ordinariamente compatibili con situazioni nelle quali l'aiuto all'ingresso illegale è prestato per finalità (in senso lato "altruistiche") assai lontane da quelle del traffico, nelle quali lo straniero è "vittima" della condotta criminosa. I fatti descritti dal frammento normativo censurato dal Tribunale di Bologna, oggetto dell'ablazione, ricadranno così nel comma 1 dell'art. 12 t.u. immigrazione e saranno assoggettati alle pene previste per la fattispecie base, salvo che ricorrano altre circostanze aggravanti e fermo restando il concorso di eventuali reati di falsità documentale. ( Precedente: S. 236/2016 - mass. 39110 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), limitatamente alle parole «o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 2022.
F.to:
Giuliano AMATO, Presidente
Francesco VIGANÒ, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 10 marzo 2022.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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